Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 888 del 17/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 888 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA
sul ricorso 25703-2009 proposto da:
NEW CO S.R.L. 01710830223, in persona del legale
rappresentante pro tempore – Presidente del Consiglio
di Amministrazione VITTORIO CASTELLI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 63, presso lo

A
A

2013
2147

studio

dell’avvocato

rappresenta

e

GARATTI

difende

LUCIANO,

unitamente

che

la

all’avvocato

TONIOLATTI PAOLO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

FINANZIARIA NETTUNO S.P.A. 00504880220;

1

Data pubblicazione: 17/01/2014

– intimata –

Nonché da:
FINANZIARIA NETTUNO S.P.A. 00504880220, in persona
del suo Amministratore unico PIER FRANCESCO STIRPE,
elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE UNIVERSITA’

che lo rappresenta e difende giusta procura speciale
notarile del Dott. Notaio MAURO PAPPAGLIONE in Trento
del 30/10/2013 rep. n. 134796;
– ricorrente incidentale contro

NEW CO S.R.L. 01710830223;
– intimata –

avverso la sentenza n. 190/2009 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO, depositata il 13/07/2009 R.G.N. 146/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/11/2013 dal Consigliere Dott.
RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato MASSIMO TEDESCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

2

27, presso lo studio dell’avvocato TEDESCHI MASSIMO,

Svolgimento del processo

La s.p.a. Finanziaria Nettuno ha convenuto davanti al Tribunale
I

di Trento la s.r.l. New Co., chiedendo la risoluzione del
contratto di leasing immobiliare stipulato il 31 gennaio 2002,
avente ad oggetto il finanziamento dell’acquisto di uno stabile

L’importo complessivo dell’operazione, pari ad C 1.440.018,38,
sarebbe stato restituito dall’utilizzatrice New Co. alla
società finanziaria tramite il versamento di un acconto di C
103.291,38 + IVA alla data della sottoscrizione del contratto;
di n. 119 rate mensili di C 11.233,00 ciascuna + IVA, e del
prezzo di riscatto, all’esercizio dell’opzione di acquisto alla
scadenza del rapporto.
Dall’agosto 2004 in avanti l’utilizzatrice New Co. si è resa
inadempiente al pagamento dei canoni mensili e, con lettera 16
dicembre 2004, la Finanziaria Nettuno ha comunicato la sua
volontà di recedere dal contratto.
Con la domanda giudiziale l’attrice ha chiesto, oltre alla
pronuncia di risoluzione ed alla restituzione dell’immobile, il

pagamento della complessiva somma di C 1.188.838,77, comprensiva
dei canoni scaduti e non corrisposti, nonché – a titolo di
risarcimento dei danni, come quantificati nella clausola penale
di cui all’art. 19 del contratto di leasing – dei canoni a
scadere fino al termine del contratto e della somma convenuta

11.

í

per l’esercizio del diritto di riscatto, oltre interessi e

3

in Padova.

rivalutazione monetaria ed oltre al risarcimento del danno
ulteriore.
La convenuta ha resistito, chiedendo il rigetto delle domande
ed, in subordine, la riduzione ad equità della penale.
Con sentenza n. 1016/2006 il Tribunale di Trento ha dichiarato

che gli interessi sulle somme dovute venissero quantificati ai
sensi dell’art. 13 del contratto di leasing; ha respinto la
domanda di risarcimento del danno ulteriore ed ha accolto le
altre domande, rigettando la domanda della convenuta di
riduzione della penale.
Proposto appello principale da New Co e incidentale dalla
Finanziaria Nettuno, con sentenza n. 190, depositata il 13
luglio 2009 e notificata il 22 settembre successivo, la Corte
di appello di Trento ha confermato la sentenza di primo grado.
New Co. ha proposto due motivi di ricorso per cassazione, a cui
ha resistito Finanziaria Nettuno con controricorso, proponendo a
sua volta due motivi di ricorso incidentale.
Con relazione depositata ai sensi dell’art. 380bis cod. proc.
civ. il Consigliere relatore originariamente designato ha
proposto il rigetto di entrambi i ricorsi, con ordinanza in
Camera di consiglio.
La ricorrente ha depositato memoria.
All’udienza del 21 ottobre 2010 il Collegio ha disposto il
rinvio della decisione alla pubblica udienza.

4

inammissibile perché tardivamente formulata la domanda attrice

Fissata l’udienza pubblica in data odierna, con atto 30 ottobre
2013 autenticato da notaio Mauro Pappaglione, di Trento, rep. N.
134.796, la resistente ha nominato difensore l’avv. Massimo
Tedeschi, di Roma, in sostituzione del precedente difensore,
avv. Diego Palazzoli, e ha depositato altra memoria.

1.- La Corte di appello ha dichiarato inammissibili, perché
proposte tardivamente, le domande della Finanziaria Nettuno
aventi ad oggetto il pagamento degli interessi ai sensi
dell’art. 13 del contratto di leasing sulle somme dovute
dall’utilizzatrice e di una penale per la tardiva restituzione
dell’immobile.
Ha respinto la domanda di New Co. di riduzione della penale, sul
rilievo che la clausola per cui l’utilizzatrice inadempiente è
tenuta a pagare tutte le rate a scadere, in aggiunta alla
restituzione dell’immobile, non contempla vantaggi eccessivi per
la concedente, poiché la clausola n. 19.3 del contratto di
leasing prevede che la concedente proceda alla vendita
dell’immobile e ne accrediti all’utilizzatrice il prezzo,
detratte le spese.
1.- Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia
violazione dell’art. 1526 cod. civ., sul rilievo che il
contratto in oggetto ha natura di leasing traslativo, la cui
risoluzione esplica efficacia retroattiva, obbligando ciascuna
delle parti alla restituzione di quanto abbia ricevuto; che la
fattispecie è soggetta all’applicazione analogica dei principi
5

Motivi della decisione

in tema di vendita con riserva della proprietà, in forza dei
quali l’utilizzatrice ha diritto alla restituzione delle somme
pagate ratealmente, detratto un equo compenso per l’uso della
cosa, e – qualora sia stata convenuta una clausola penale – essa
è soggetta a riduzione, se manifestamente eccessiva. Richiama la

18195/2007 ed altre).
Fa rilevare che la condanna emessa a suo carico alla
restituzione di tutti i canoni e della somma convenuta per
l’esercizio del diritto di riscatto, in aggiunta alla
restituzione dell’immobile, viene ad attribuire alla concedente
un guadagno eccessivo e sproporzionato all’entità dei danni con
seguenti alla risoluzione del rapporto, poiché tramite la
recuperata disponibilità dell’immobile la società finanziaria
consegue la possibilità di reimpiego del bene al fine di trarne
ulteriori utili.
Richiama ancora la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui
al concedente deve essere assicurato un guadagno che sia in
proporzione analogo a quello che avrebbe tratto dal più
prolungato impegno del maggior capitale, tenuto conto del valore
del bene restituito in anticipo (Cass. civ. n. 574/2005) e
tenuto conto del fatto che, con l’anticipato recupero, il
concedente è in grado di procurarsi un utile, che deve essere
calcolato in detrazione rispetto alla somma dovuta da essa
utilizzatrice (Cass. n. 4969/2007).

6

giurisprudenza in tal senso (Cass. civ. n. 13418/2008; n.

2.-

Con il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente o

contraddittoria motivazione, nel capo in cui la Corte di appello
ha ritenuto che la clausola n. 19.3 del contratto di leasing
valga ad evitare l’indebita locupletazione della concedente.
Rileva che la clausola dispone che, nel caso di inadempimento,

all’utilizzatrice verrà riconosciuta la facoltà di promuovere
essa stessa la vendita..” e le verrà altresì riconosciuto

“…il

ricavato dalla vendita detratte le spese
direttamente

imputabili

provvigioni

all’intermediario….)”:

cautela del tutto generica e inidonea,

poiché non sono specificati i mezzi e gli strumenti giuridici di
cui essa utilizzatrice potrebbe avvalersi per provocare la
vendita dell’immobile o per evitare che il relativo smobilizzo
avvenga sottocosto.
3.- I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati
perché connessi, sono fondati.
3.1.- La clausola 19.2 del contratto di leasing – che la
ricorrente ha riprodotto nel ricorso – dispone che, nel caso di
risoluzione per inadempimento, l’utilizzatrice,

“…ferma restando

l’obbligazione di restituzione immediata dell’immobile e salvo
il risarcimento del maggior danno, sarà tenuta

A) al

pagamento di tutte le somme dovute per canoni, interesse ed
altro maturati e non soddisfatti; B) al pagamento – a titolo di
penale – della somma dei canoni non ancora scaduti maggiorata
del prezzo di riscatto di cui all’art. 18, attualizzati al tasso
7

concedente procederà alla vendita dell’immobile;

di riferimento in vigore alla data di stipula del presente
contratto ed indicato alla lettera K delle premesse più un
punto, C) al pagamento degli interessi di mora di cui all’art.
13 fino all’integrale adempimento…”.
Trattandosi di leasing traslativo immobiliare, ove i canoni

ma il versamento rateale del prezzo, in previsione
dell’esercizio finale dell’opzione di acquisto, l’interesse del
concedente è quello di ottenere l’integrale restituzione della
somma erogata a titolo di finanziamento, con gli interessi, il
rimborso delle spese e gli utili dell’operazione; non quello di
ottenere la restituzione dell’immobile, che normalmente non
rientrava fra i beni di sua proprietà alla data della
conclusione del contratto, né costituiva oggetto della sua
attività commerciale; è stato scelto e acquistato presso terzi
dall’utilizzatrice in funzione delle sue personali esigenze e
solo pagato dalla società di leasing, che se ne è intestata la
proprietà esclusivamente in funzione di garanzia della
restituzione del finanziamento.
L’operazione è quindi soggetta all’applicazione analogica
dell’art. 1526 cod. civ., con gli adeguamenti e i temperamenti
del caso, in considerazione del fatto che – mentre nella vendita
con riserva della proprietà nel caso di inadempimento
dell’acquirente il venditore normalmente soddisfa il suo
principale interesse con il recupero del bene, ed il danno
conseguente può consistere nel relativo deterioramento, nella
8

costituiscono non il corrispettivo del mero godimento del bene,

perdita degli utili inerenti al

godimento, nella perdita di

altre proficue occasioni di vendita, e simili – nel leasing la
riconsegna dell’immobile è insufficiente, quale risarcimento del
danno, ove la restituzione del finanziamento non segua e il
valore dell’immobile non valga a coprirne l’intero importo.

effettivi subiti dal concedente, ove si aggiunga all’integrale
restituzione della somma erogata, con i relativi interessi e
spese.
Pertanto, le clausole contrattuali che attribuiscano alla
società concedente il diritto di recuperare, nel caso di
inadempimento dell’utilizzatore, l’intero importo del
finanziamento ed in più la proprietà e il possesso
dell’immobile, attribuiscono alla società stessa vantaggi
maggiori di quelli che essa aveva il diritto di attendersi dalla
regolare esecuzione del contratto, venendo a configurare gli
estremi della penale manifestamente eccessiva rispetto
all’interesse del creditore all’adempimento, di cui all’art.
1384 cod. civ.

Idem,

(Cass. civ. Sez. 3, 13 gennaio 2005 n. 574;

2 marzo 2007 n. 4969; Idem, 27 settembre 2011 n. 19732,

ed altre).
Nel valutare se la penale sia manifestamente eccessiva, infatti,
il giudice è tenuto a comparare il vantaggio che essa assicura
al contraente adempiente con il margine di guadagno che egli si
riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione
del contratto

(Cass. civ. Sez. 3, 23 marzo 2001 n. 4208).
9

Ma costituisce un quid pluris rispetto all’interesse e ai danni

Ad analoghi principi si uniforma la Convenzione di Ottawa sul
leasing finanziario internazionale 28 maggio 1988, recepita
nell’ordinamento italiano con legge 14 luglio 1993 n. 259, le
cui disposizioni, pur se non immediatamente applicabili alla
controversia oggetto di esame, offrono un significativo termine

dell’inadempimento del fornitore (Cass. civ. Sez. 3, 16 novembre
2007 n. 23794).
Essa dispone che il concedente può anche esigere il pagamento
anticipato dei canoni, in caso di risoluzione per inadempimento
dell’utilizzatore, quando ciò sia previsto dal contratto, ma il
risarcimento del danno deve essere tale da porlo

“nella stessa

situazione nella quale si sarebbe trovato se l’utilizzatore
avesse esattamente adempiuto…”

(art. 13, § 2 ° , lett. b);

pattuizione della penale è valida solo se

che la

“non comporti un

risarcimento eccessivo in rapporto al danni previsti dall’alinea
b) del paragrafo 2”,

e che “Le parti non possono derogare alle

disposizioni del presente alinea”.”

(art. 13, § 3, lett. b).

Erroneamente, pertanto, la Corte di appello ha deciso il
contrario.
La motivazione da essa adottata, secondo cui la sproporzione
sarebbe esclusa dal fatto che la clausola n. 19.3 del contratto
di leasing prevede la possibilità che l’immobile venga venduto,
con accredito del prezzo all’utilizzatore, risulta
insufficiente ed incongrua, a fronte del testo letterale della
clausola stessa

concedente procederà alla vendita
10

di raffronto per la ricostruzione della disciplina

dell’immobile; all’utilizzatrice verrà riconosciuta la facoltà
di promuovere essa stessa la vendita..”
riconosciuto “…I/

e le verrà altresì

ricavato dalla vendita

detratte le spese direttamente

imputabili (p.e. provvigioni

genericità della clausola, la cui attuazione è rimessa alla
piena discrezionalità della concedente quanto a tempi, modalità
e condizioni di vendita e quanto a tempi e modalità con cui il
corrispettivo dovrebbe essere riversato in favore
dell’utilizzatore.
Quest’ultimo rimane privo di ogni sostanziale tutela, quanto ai
suoi diritti sul bene, del quale per contro
adempiuto all’integrale

restituzione del

una volta

finanziamento

dovrebbe avere il diritto di acquisire proprietà e
disponibilità.
Al fine di evitare che clausole penali del tipo di quella in
oggetto attribuiscano al concedente vantaggi eccessivi, occorre
che sia specificamente attribuito all’utilizzatore – una volta
restituito l’intero importo del finanziamento – il diritto di
recuperare proprietà e disponibilità del bene oggetto del
leasing, in termini prestabiliti e precisi (non mere e generiche
facoltà, indeterminate nei tempi e nei modi e rimesse alla
discrezione altrui); oppure il diritto di imputare il valore
dell’immobile alla somma dovuta in restituzione delle rate a
scadere, ove così le parti così preferiscano: sempre che le
11

Vanno condivisi i rilievi della ricorrente circa l’estrema

relative decisioni e scelte siano concordate e non rimesse
all’arbitrio dell’una o dell’altra di esse.

4.- La sentenza impugnata deve essere quindi annullata, nella
parte in cui ha respinto la domanda della ricorrente di
riduzione della penale.
Per

quanto

concerne

il

ricorso

incidentale,

va

preliminarmente concessa alla ricorrente la rimessione in
termini da essa richiesta, quanto alla notificazione del
controricorso con ricorso incidentale.
L’originaria notifica – tentata nell’ultimo giorno utile – ha
infatti avuto esito negativo per causa ad essa non imputabile,
essendo risultato trasferito ad altro indirizzo il difensore
domiciliatario indicato nel ricorso principale in precedenza
notificato.
Si può quindi passare all’esame dei motivi.
6.-

Il primo motivo denuncia violazione degli art. 183, 5 °

comma, e 345 cod. proc. civ., 1224, l ° e 2 ° comma, cod. civ.,
nella parte in cui la Corte di appello ha dichiarato
inammissibile, perché non proposta con l’atto di citazione, ma
solo nel successivo corso del processo, la domanda della
Finanziaria Nettuno di pagamento degli interessi di mora di cui
all’art. 13 del contratto di leasing sulle somme dovute.
Assume la ricorrente che nell’atto di citazione essa ha proposto
domanda di pagamento di “interessi e rivalutazione” sulle somme
dovute a titolo di canoni, e che la specificazione che detti
interessi debbono essere calcolati nella misura prevista
12

5.-

dall’art. 13 del contratto è da ritenere ammissibile quale mera
modificazione della domanda, ai sensi dell’art. 183, 5 0 comma,
cod. proc. civ.
6.1.- Deve essere invece confermata la decisione della Corte di
appello secondo cui la generica domanda di corresponsione di

legali) di cui all’atto di citazione, è domanda diversa da
quella successivamente proposta, avente ad oggetto la
corresponsione degli interessi secondo le modalità e nella
misura di cui all’art. 13 del contratto di leasing.
A norma della clausola n. 13 – che la ricorrente incidentale ha
trascritto nel ricorso il tasso di interesse di mora da
applicare non solo è diverso dall’interesse legale, ma non è
neppure direttamente quantificato, dovendo essere individuato
nel

N\

tasso di riferimento vigente all’epoca

dell’inadempimento, maggiorato di cinque punti percentuali per
anno”.
La domanda ha quindi introdotto nel giudizio la cognizione di
questioni e di accertamenti in fatto nuovi e diversi

(fra cui

in primo luogo l’interpretazione della clausola e
l’individuazione del termine a cui si vuole che sia riferito il
tasso da maggiorare di cinque punti ), il che impedisce di
considerarla come mera specificazione o modificazione della
domanda inizialmente proposta.
7.- Il secondo motivo, genericamente proposto “ex art. 360 n. 3
e 5 c.p.c.”

lamenta che la Corte di appello abbia qualificato
13

“rivalutazione e interessi” (quindi da intendere come interessi

come domanda nuova anche la domanda di pagamento di una penale a
titolo di risarcimento dei danni per ogni giorno di ritardo
nella restituzione dell’immobile, di cui all’art. 20 del
contratto. Assume che anche questa domanda era stata anticipata
nell’atto di citazione mediante la richiesta del

“…risarcimento

causa e ogni altri qualsivoglia titolo”.
7.1.- Il motivo è manifestamente infondato.
La generica richiesta di cui all’atto di citazione non può
considerarsi idonea ad avere introdotto nel giudizio e portato a
conoscenza della convenuta lo specifico titolo di danno qui
fatto valere, fondato su di una specifica clausola contrattuale,
né le peculiari modalità della determinazione del danno stesso,
di cui alla clausola stessa.
8.- Il ricorso incidentale non può che essere respinto.
9.-

In accoglimento del ricorso principale,

la sentenza

impugnata deve essere annullata, con rinvio della causa alla
Corte di appello di Trento, in diversa composizione, affinché
riesamini e decida la controversia, uniformandosi ai principi di
diritto più volte enunciati da questa Corte, sopra evidenziati
con carattere in rilievo, e con congrua e logica motivazione.
10.- La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente )
giudizio.
P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso principale e rigetta
il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in
14

di tutti i danni subiti dall’attrice per tutti i fatti di cui è

relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di
appello di Trento, in diversa composizione, che deciderà anche
sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2013
Il Presidente

L’ E. ens re

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