Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 888 del 16/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 16/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.16/01/2017),  n. 888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25150/2014 proposto da:

D.S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato LUIGI ALDO CUCINELLA, giusta procura a margine del

controricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO UFF. PROV. NA;

– intimata –

per la correzione della sentenza n. 16475/2014 della CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE di ROMA del 04/06/2014, depositata il 18/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale e premesso, che il ricorso per la correzione della sentenza indicata in epigrafe – che riguarda l’istante – si fonda sul contenuto stesso degli atti del processo di legittimità;

ritenuto che positiva è anche la verifica alfanumerica del codice fiscale e che l’Agenzia delle Entrate, pur ritualmente intimata, non si oppone alla rettifica;

considerato che, nella specie, si verte in tema di banale errore di scritturazione del cognome del contribuente e che per la correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia su spese del procedimento (Cass. 21213/2013).

PQM

laddove nella sentenza Cass., sez. trib., n. 16475 del 2014 è scritto D.S. deve invece leggersi e intendersi D.S.; manda alla cancelleria per l’annotazione a margine della sentenza così rettificata.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2017

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