Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8879 del 11/04/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8879 Anno 2013
Presidente: PLENTEDA DONATO
Relatore: CULTRERA MARIA ROSARIA

ORDINANZA
sul ricorso 8234-2011 proposto da:
AROSIO

LORISA

RSALRS53L65A0100)

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 111, presso lo
studio

dell’avvocato

rappresentata

e

FLORIANA,

ALESSANDRINI

difesa

DEFILIPPI

dall’avvocato

CLAUDIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
COMUNE DI RAVENNA,
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA;

intimati

avverso il decreto nel procedimento R.G. 790/2010
della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del 14.1.2011,

Data pubblicazione: 11/04/2013

depositato 1’8/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 13/12/2012 dal Consigliere Relatore
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del

Dott. CARMELO SGROI che conferma la relazione scritta.

8234/2011

OSSERVA
Con decreto depositato 1’8 febbraio 2010, la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato
inammissibile il reclamo proposto da Arosio Lorisa avverso il decreto del Tribunale di
Ravenna che aveva respinto il ricorso proposto dalla predetta avverso l’ordinanza

sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio ai sensi dell’art. 35 legge n. 833/1978.
Arosio Lorisa ha impugnato il decreto della Corte d’appello con ricorso per cassazione
affidato a due motivi. Nessuno degli intimati ha spiegato attività difensiva.
Il Consigliere rel, ha osservato che il ricorso “Può essere trattato in camera di consiglio
per essere dichiarato manifestamente infondato. La Corte territoriale ha ritenuto il
decreto reclamato impugnabile solo con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
e l’assunto è fatto segno di critica col 1° motivo del presente ricorso che, denunciando
violazione della norma indicata nonché dell’art. 739 c.p.c., deduce infondatamente
l’ammissibilità del reclamo, indirizzato avverso decreto del Tribunale privo di decisorietà.
Con sentenza n. 20078/2011, questa Corte ha affermato che “Il decreto emesso dal
tribunale sul reclamo proposto dall’interessato avverso il decreto di convalida, adottato
dal giudice tutelare, in ordine al provvedimento con cui il sindaco abbia disposto un
trattamento sanitario obbligatorio è impugnabile con il ricorso straordinario per
cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., non essendo previsto altro mezzo d’impugnazione
dall’art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 del 1978, e trattandosi di un
provvedimento che, in quanto annoverabile tra quelli restrittivi della libertà personale, ha
carattere decisorio, incidendo sul diritto soggettivo dell’interessato”. A tale costruzione
esegetica, cui si è ispirata la Corte del merito, il motivo in esame non contrappone
argomenti di smentita che inducano a rivisitazione. Il 2° motivo, con cui la ricorrente
ascrive alla Corte territoriale violazione dell’art. 2043 c.c. risulta analogamente privo di
fondamento. Si censura il decreto impugnato nella parte in cui ha dichiarato
inammissibile la domanda di risarcimento avanzata dalla reclamante. Il motivo non
contrasta mediante fondati argomento critici la correttezza dell’assunto. Il diritto al
risarcimento dei danni asseritamente procurati dalla misura adottata nei suoi confronti è
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sindacale n. 411/2003 che aveva disposto il suo ricovero in struttura sanitaria per essere

8234/2011

stato fatto valere dall’odierna ricorrente in sede di reclamo, pertanto inammissibilmente.
Residua a suo favore l’azione ordinaria”
Il collegio ritiene di condividere la riferita proposta, la cui fondatezza neppure è stata
contrastata dalla ricorrente che ha omesso l’illustrazione di alcun argomento di
confutazione e per l’effetto dichiara il ricorso inammissibile senza dar luogo alla

difensiva dell’intimato.
PQM
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, il 13.12.2012

pronuncia sul governo delle spese della presente fase di legittimità in assenza d’attività

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