Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8879 del 04/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 8879 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: MACIOCE LUIGI

SENTENZA

sul ricorso 7191-2009 proposto da:
ASSESSORATO DELLA SANITA’ DELLA REGIONE SICILIA

in

persona dell’ASSESSORE pro tempore, rappresentato e
difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i
cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI,
12;
– ricorrente –

2015
846

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE n. 5 DI MESSINA C.F.
F

01919340834, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

Data pubblicazione: 04/05/2015

ie.

DELLE MILIZIE N. 138, presso lo studio dell’avvocato
MAGGIULLI MARINA, rappresentata e difesa dall’avvocato
EUGENIO PASSALACQUA, giusta delega in atti;
– contrari corrente nonchè contro

– intimata –

avverso la sentenza n. 299/2008 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 18/03/2008 R.G.N. 697/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/02/2015 dal

hchhgre Dott. LUIGI

MACIOCE;
udito l’Avvocato DONATO TOMA per delega verbale
PASSALACQUA EUGENIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per cassazione senza rinvio per improponibilità
domanda originaria.

PUGLIA CONCETTA;

n. R.G_

7191/2009
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Puglia Concetta propose innanzi al Tribunale di Mistretta, in dissenso dalla
valutazione tecnica negativa della Commissione medica di cui all’ art. 1 legge
295 del 1990 ed in contraddittorio con l’Assessorato alla Sanità della regione
siciliana e della AUSL 5 di Messina, azione per il riconoscimento della
situazione di grave handicap di cui alla legge 104 del 1992, ed allo scopo di
attivare i previsti benefici. Il Tribunale con sentenza 19.02.2003 accolse la
domanda nei confronti dei due convenuti, condannandoli a riconoscere il

l’Assessorato conclamando la carenza di propria legittimazione passiva, essa
appartenendo solo alla AUSL della quale la Commissione Tecnica, fonte del
contestato giudizio, era organo: nessun ruolo e nessuna responsabilità
sarebbero stati ascrivibili, alla Regione della quale, difatti, nessuna
prestazione era invocata. La Corte di Messina con sentenza 18.03.2008 ha
rigettato l’appello osservando che la Regione era competente ad erogare in
favore delle persone gravate da handicap prestazioni di assistenza, come del
resto previsto dalla legge regionale n. 68 del 1981. Per la cassazione di tale
sentenza ha proposto ricorso l’Assessorato con atto del 18.03.2009 – resistito
da controricorso della sola AUSL 5 di Messina – articolato su due motivi.
Nessuna difesa è stata articolata dalla intimata Concetta Puglia.
Il Collegio ha autorizzato la redazione di motivazione in forma semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio essere fondato il primo motivo: la statuizione di
“debenza” dello status di portatore di grave handicap, da porre in capo alla
ricorrente Regione, viene infatti da questa rettamente censurata.
Si premette che nessuna questione preliminare osta alla disamina della
deduzione di vizi afferenti la posizione di non responsabile dell’Assessorato e
quindi neanche la radicale questione della improponibilità, per difetto di
interesse, della domanda diretta “al solo accertamento del requisito
handicap”. La questione è stata posta dal requirente P.G. ed ha giustificato,
alla stregua dei più recenti pronunziati di questa Sezione Lavoro, la sua
richiesta di una cassazione senza rinvio per radicale improponibilità della
domanda, perché diretta ad un accertamento parziale non consentito.
Al proposito questa Corte ha anche assai di recente negato ingresso a
domande siffatte, afferenti il solo requisito sanitario di cui alla legge 104 del
1992, cassando senza rinvio in accoglimento di specifica censura (Cass.
11718 del 2014 e 1035 del 2015). Senza prendere posizione sul punto, posto

relativo requisito sanitario a far data dal Febbraio 2002. Appellò

che la questione interpella la complessa ipotesi della configurabilità o meno di
uno “status” di portatore di handicap, non pare dubbio al Collegio che la
questione posta dal requirente si risolve nella prospettazione di una carenza di
interesse alla proponibilità della domanda sostanziale: sulla sussistenza della
proponibilità, e quindi del relativo interesse, si è però formato accertamento
irrevocabile, visto che il Tribunale accertò il diritto di Puglia Concetta
ponendone l’adempimento a carico dei due convenuti e che la Regione
impugnò, senza esito positivo, sotto il solo profilo della propria legittimazione.
Non è dunque luogo alcuno, stante la limitazione del ricorso regionale alla

l’eccepita improponibilità per difetto di interesse.
Venendo quindi al ricorso, corretto, come esposto nei primo assorbente
motivo è invero il richiamo a S.U. 24826/2006 (adde Cass 4711/2012) sulla
,

esclusiva attribuzione alla Commissione (ed alla AUSL 5 di Messina, della
quale essa è organo tecnico) del potere di decidere sul requisito handicap. Ed
il Collegio intende dare piena continuità a tale giurisprudenza. Questo
requisito – giusta quanto sopra rammentato in ordine alla acquiescenza
dell’impugnante – diviene oggetto unico del giudizio, a prescindere dalle
molteplici conseguenze della condizione di portatore di grave handicap che
possono vedere distinti legittimati passivi. Rispetto a quella domanda, per
come proposta, l’Assessorato non era dunque passivamente legittimato.
Va pertanto accolto il primo assorbente motivo del ricorso, con la
cessazione della sentenza impugnata e con la decisione nel merito ex art. 384
c.p.c. (nessun accertamento di fatto né alcuna valutazione essendo qui
necessari), conducente al rigetto della domanda della Puglia verso
l’Assessorato della Sanità della R.S.
Confermata la statuizione di compensazione delle spese del giudizio di
merito, quanto alle spese di legittimità, irripetibili quelle dell’Assessorato a
carico della Puglia (art. 152 disp.att.c.p.c. ante legge 326/2003), va invece
disposta la condanna della AUSL alla refusione in favore della parte vittoriosa.
P.Q M.
Accoglie il primo motivo ed assorbe il secondo; cassa la sentenza e decidendo
ex art. 384 c.p.c. rigetta la domanda proposta da Puglia Concetta verso
l’Assessorato; compensa tra le parti le spese del giudizio di appello e dichiara
non ripetibili le spese dell’Assessorato in sede di legittimità nei confronti della
Puglia; condanna la AUSL 5 di Messina a versare all’Assessorato le spese di
legittimità, liquidate in C 2.000 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso nella c.d.c. dèlla Sezione Lavoro il 19.02.2015

sola questione della legittimazione, a rilevare d’ufficio, come chiesto dal P.G.,

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