Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8878 del 18/04/2011

Cassazione civile sez. II, 18/04/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 18/04/2011), n.8878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHI Luisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13623-2007 proposto da:

D.B. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA T MONTICELLI 12, presso lo studio

dell’avvocato SESTITO SALVATORE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALIPERTI VINCENZO FIORAVANTE;

– ricorrente –

contro

SOFICOOP SPA;

– intimata –

sul ricorso 17939-2007 proposto da:

SOFICOOP SRL IN LIQ in persona del liquidatore e legale

rappresentante pro tempore Sig. C.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 3, presso lo studio dell’avvocato

PARLATO GUIDO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1078/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2011 dal Presidente Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito l’Avvocato Aliperti Vincenzo Fioravante difensore del

ricorrente che si riporta agli atti;

udito l’Avv. Parlato Guido difensore della resistente che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine il

rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 20 ottobre 1994 D.B. conveniva davanti al Tribunale di Napoli la Soficoop s.r.l., chiedendo che venisse emessa in suo favore la sentenza ex art. 2932 cod. civ. in ordine ad un contratto preliminare con il quale la società convenuta gli aveva promesso in vendita un appartamento in Somma Vesuviana realizzato secondo la normativa in tema di edilizia economica e popolare.

La Soficoop s.r.l., costituitasi, contestava il fondamento della domanda e in via riconvenzionale chiedeva la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dell’attore, con condanna dello stesso al pagamento della penale e degli altri danni.

Con sentenza in data 2 maggio 2003 il Tribunale di Napoli emetteva sentenza condizionata ex art. 2932 cod. civ..

Baldassarre D. proponeva appello principale, chiedendo che venisse accertato che la sentenza ex art. 2932 cod. civ. non avrebbe potuto essere emessa in quanto la Soficoop s.r.l. non era proprietaria dell’area sulla quale era stato realizzato l’appartamento promesso in vendita.

La Soficoop s.r.l. proponeva appello incidentale.

Con sentenza in data 4 aprile 2006 la Corte di appello di Napoli accoglieva l’appello principale, in base alla seguente motivazione:

E’ utile preliminarmente chiarire che in questa sede non si discute più della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto proposta in primo grado dalla SO.FI.COOP: la domanda è stata rigettata dal tribunale, ma a questo capo, della sentenza nessuna critica specifica è stata rivolta dalla SO.FLCOOP. la quale, del resto, neppure ha più genericamente riproposto la sua domanda (cfr.

le conclusioni della sua comparsa di costituzione).

Giova altresì porre immediatamente in luce l’assoluta integrità del contraddittorio, contrariamente a quanto ipotizzato dall’appellante principale: il preliminare di cui il D. ha chiesto l’esecuzione ai sensi dell’art. 2932 c.c. è stato stipulato tra la SO.FI.COOP. (promittente venditrice) ed il D. (promissario acquirente): e le due parti del contratto partecipano ambedue (sin dall’inizio) al giudizio. La circostanza che la costruzione risulta edificata su suolo non di proprietà della promittente venditrice (circostanza sulla quale tra breve ci si soffermerà) non rileva ai fini dell’ipotizzato difetto d’integrità del contraddittorio: la materia del contendere concerne la domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto preliminare di compravendita e, quindi, il rapporto sostanziale dedotto in giudizio altro non è che quello che si è appunto sostanziato nel contratto preliminare di cui è chiesta l’esecuzione specifica. Ben diversa è invece la situazione presa in considerazione dagli artt. 102 e 354 c.p.c.: il litisconsorzio necessario, non osservato in primo grado e perciò idoneo a determinare la nullità del giudizio e della sentenza conclusiva nonchè la rimessione degli atti al giudice di primo grado, postula infatti, per un verso, una situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio che deve necessariamente essere decisa in maniera unitaria nei riguardi di ogni soggetto che ne sia partecipe onde non privare la decisione dell’utilità connessa all’esperimento dell’azione proposta; per altro verso, che al giudizio non abbiano partecipato tutti i soggetti titolari di quel rapporto sostanziale.

Ma, come appena osservato, la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta nel presente giudizio riguarda esclusivamente il D. e la SO.FI.COOP., già parti in causa.

Tanto precisato, va osservato che il D., dopo avere formulato la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., aveva già nel corso del giudizio di primo grado sollecitato il tribunale a verificare se fosse giuridicamente possibile emettere la pronuncia da egli stesso reclamata posto che era rimasto accertato che il procedimento di espropriazione dell’area concessa dal comune di Somma Vesuviana alla SO.FI.COOP. per la esecuzione di un piano di edilizia economica e popolare non era stato portato a compimento dalla medesima concessionaria a tanto delegata dall’ente locale.

E questa sollecitazione il D. reitera in questa sede. Di ciò ci si deve perciò occupare prima ancora di esaminare gli altri profili di critica formulati dall’appellante principale nonchè le censure rivolte alla sentenza dall’appellante incidentale, gli uni e le altre attinenti all’esecuzione del preliminare e che, quindi, presuppongono l’assenza di un qualsivoglia ostacolo giuridico alla pronuncia costitutiva prevista dall’art. 2932 c.c..

La verifica sollecitata dall’appellante principale negativa. Con la convenzione del 14 novembre 1979 n. 2188, il comune di Somma Vesuviana cedette alla SO.FI.COOP. il diritto di proprietà ad aedificandum su una determinata area per la costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare (art. 2 della convenzione), previa acquisizione al suo patrimonio dell’area medesima a mezzo di espropriazione per pubblica utilità (art. 3) da attivare e portare a termine a cura della SO.FI.COOP. (cfr. premessa della convenzione).

In seguito, la procedura di espropriazione alla quale la SO.FI.COOP. era stata specificamente delegata dall’ente locale (cfr. la premessa della convenzione) non si è completata (la circostanza non è controversa e non è un caso che la società non ha prodotto e neppure indicato il decreto di espropriazione).

In virtù di tale convenzione, pertanto, la SO.FI.COOP. tutt’al più poteva promettere di vendere al D. la proprietà superficiaria una volta realizzata la costruzione. Con il preliminare del 30 ottobre 1992, la SO.FI.COOP. ha invece promesso di vendere al D. un quid diverso, la proprietà del suolo e della costruzione su di esso insistente, ovvero un bene che non era suo e che neppure risultava ancora del comune (non essendo stata completata la procedura di espropriazione). Orbene, è certamente consentito promettere di vendere un bene altrui (cfr. Cass. 8 gennaio 1996 n. 519), ma va esclusa l’ammissibilità della sua esecuzione specifica, mediante una sentenza traslativa della proprietà del bene promesso in vendita che tenga luogo del contratto non concluso, allorquando il bene, alla data della sentenza, ancora non sia stato acquistato dal promittente venditore (Cass. 22 giugno 2004 n. 11572; Cass. 8 gennaio 1996 n. 51).

Se nulla preclude la formazione di un rapporto obbligatorio concernente la vendita di un bene di cui il promittente venditore ancora non è proprietario (la figura giuridica di riferimento è quella di cui all’art. 1478 c.c.), tuttavia, nel momento in cui deve operare il trasferimento della titolarità del bene in favore dell’acquirente, l’altruità della cosa oggetto del preliminare da eseguire non può più essere attuale: altrimenti, l’effetto della sentenza costitutiva giammai potrebbe verificarsi.

Nella specie, vi è quindi l’impossibilità giuridica di procedere al trasferimento coattivo, ossia di emettere una sentenza con effetti traslativi immediati. In questi sensi, la sentenza impugnata va riformata; ovviamente, poi, nel momento in cui non è data esecuzione al preliminare, devono essere revocate anche tutte le altra statuizioni concernenti il pagamento del residuo prezzo da parte del D..

Da ciò consegue l’assorbimento di tutte quelle questioni sollevate tanto dall’appellante principale quanto da quello incidentale le quali, in quanto strettamente riferentesi alla determinazione del prezzo ancora da corrispondere, attengono all’esecuzione del preliminare oggi ritenuta preclusa in ragione delle motivazioni appena esposte.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con un solo motivo, D.B..

Resiste con controricorso la Soficoop s.r.l., la quale ha anche proposto ricorso incidentale, con un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi.

Con l’unico motivo del ricorso principale D.B. deduce, in primo luogo, testualmente:

La Corte napoletana non avrebbe potuto dichiarare l’impossibilità giuridica di pronunciare la sentenza di esecuzione specifica, ma avrebbe dovuto rilevare che solo all’esito dell’accertamento in ordine all’appartenenza dell’area, la cui connessione con tutte le altre richieste è di assoluta evidenza, potrà farsi luogo al richiesto trasferimento dell’immobile compromesso, ovvero pronunciarsi sulla richiesta di risoluzione o sulle pretese risarcitorie.

Tale decisione, però postula la necessaria partecipazione al giudizio di tutte le parti interessate perchè occorre accertare nei confronti di tutti se si siano prodotti o meno gli effetti traslativi previsti più volte dalla citata convenzione.

Trattandosi di una situazione giuridica unitaria e inscindibile la relativa statuizione deve essere pronunciata in contraddittorio di tutti i soggetti destinati ad essere da essa avvantaggiati o pregiudicati.

A ciò consegue che, non essendo stato integrato il contraddittorio nel primo grado di giudizio, la relativa pronuncia è nulla, ai sensi dell’art. 354 c.p.c..

La doglianza è inammissibile per mancata formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ..

Il ricorrente in via principale deduce, poi:

Comunque solo per mero scrupolo difensivo, qualora l’adita Corte ritenesse di dover confermare la sentenza di secondo grado si rileva che il Magistrato ha omesso di condannare la So.Fi.Coop alla restituzione delle somme versate oltre interessi e rivalutazione monetaria.

La doglianza è inammissibile in quanto la richiesta in relazione alla quale viene dedotta la omessa pronuncia non risulta proposta in sede di appello.

Con il ricorso incidentale si deduce, in primo luogo, che il titolo abilitante la Soficoop s.r.l. al trasferimento dell’appartamento oggetto del contratto preliminare era costituito dalla convenzione con il Comune di Somma Vesuviana e comunque dell’acquisto da parte di tale Comune della proprietà dell’area su cui tale appartamento era stato costruito per accessione invertita, la quale aveva reso efficace il trasferimento alla Soficoop s.r.l. della proprietà superficiaria.

La doglianza è infondata.

In ordine alla inefficacia del primo titolo nulla viene dedotto per contrastare la contraria soluzione cui è pervenuta la sentenza impugnata.

Il secondo titolo non è stato mai invocato nel giudizio di merito.

La Soficoop s.r.l. formula, poi, una doglianza che si conclude con il seguente quesito di diritto;

Incorre in violazione delle norme di cui alle L. n. 167 del 1962 e L. n. 865 del 1971 il giudice del merito il quale affermi non essere cedibile a soggetto avente i chiesti requisiti un immobile costruito in virtù delle disposizioni di cui alle L. n. 167 del 1962 e L. n. 865 del 1971?.

La doglianza è inammissibile per la incomprensibilità della stessa in relazione alla motivazione della sentenza impugnata.

In definitiva, entrambi i ricorsi vanno rigettati.

In considerazione della reciproca soccombenza, ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011

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