Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8878 del 13/05/2020

Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 13/05/2020), n.8878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24581/2017 proposto da:

C.D., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARIO GIULIANO;

– ricorrente –

contro

SETA SOCIETA’ EDITRICE TIPOGRAFICA ATESINA SPA, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI

6, presso lo studio dell’avvocato ELIO VITALE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIANCARLO MASSARI;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 223/2016 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 02/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/01/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2003, C.D. convenne in giudizio il Ministero degli Interni e la Società SETA, editrice del quotidiano (OMISSIS), al fine di ottenere pronuncia di condanna al risarcimento danni alla propria immagine per diffamazione a mezzo stampa, consistita nella pubblicazione di una propria foto, che egli qualificava come segnaletica, nell’ambito di una notizia di cronaca che l’aveva visto coinvolto.

Espose anche che: il quotidiano locale edito dalla Seta aveva dato notizia, con grande enfasi degli arresti domiciliari dell’attore coinvolto in una vicenda penale dalla quale sarebbe risultato poi assolto; il contenuto dell’articolo fosse privo dei requisiti necessari per la sussistenza della scriminante; la pubblicazione della foto integrava la violazione della legge sulla privacy.

Sia il Ministero che la Società SETA si costituirono in giudizio.

Il Ministero rilevò, nel merito, la estraneità alla vicenda in guanto non sussisteva prova della natura “segnaletica” della foto che, tra l’altro, non era stata fornita dalla Questura.

La società SETA, invece, affermò che la diffusione della notizia era giustificata perchè il C. era un funzionario del Genio Civile, incaricato di istruire pratiche inerenti alle concessioni di beni demaniali.

Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 295/2006, rigettò la domanda attorea nei confronti di entrambi i convenuti in giudizio rilevando che: a) al momento della pubblicazione non esisteva più il segreto sugli atti di indagine mentre la diffusione della sua immagine, ove fosse avvenuta ad opera della polizia giudiziaria, era del tutto compatibile e giustificata dal ruolo pubblico rivestito dal C., nel senso che la divulgazione dell’immagine era avvenuta non già in relazione alla sfera privata dell’interessato, bensì riguardo a fatti di rilevanza penale connessi all’esercizio di funzioni pubbliche; b) quanto all’editrice, con una serie articolata di argomentazioni, in particolare con riguardo alla verità della notizia (risultante da atti penali il cui sintetico contenuto era appunto l’oggetto della narrazione); mentre in ordine alla pubblicazione, ritenuta ambigua dal C., della notizia della sua assoluzione non si rinvenivano profili atti a supportare la tesi attorea rilevando che, sebbene si dicesse nell’articolo che il predetto era stato assolto da una inchiesta per truffa e concussione, reato non contestatogli, ciò poteva essere giustificato quale mera inesattezza a fronte di una pluralità di altre brevi contestazioni di rilievo penale.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Trento con sentenza n. 297/2007.

3. La Corte di Cassazione, a seguito del ricorso del C., con sentenza n. 12834/2014, accolse il quinto motivo, inerente alla pubblicazione della foto, rinviando ad altra sezione della Corte di Appello, in quanto il giudice d’appello non aveva preso in considerazione tutta la normativa rilevante in materia (L. n. 675 del 1996, art. 12, lett. e), artt. 20, 25; codice della Privacy artt. 136 e 137; codice deontologico dei giornalisti art. 8).

In merito la Corte enunciò il seguente principio di diritto: “In materia di tutela dell’immagine, la pubblicazione su un quotidiano della foto di una persona in coincidenza cronologica con il suo arresto deve rispettare, ai fini della sua legittimità, non soltanto i limiti di essenzialità per illustrare il contenuto della notizia e del legittimo esercizio del diritto di cronaca (fissati della L. n. 675 del 1996, artt. 20 e 25, applicabile pro tempore alla fattispecie in esame e riprodotti nell’art. 137 del Codice della Privacy. Ma anche le particolari cautele imposte a tutela della dignità della persona ritratta dall’art. 8, comma 1, del codice deontologico dei giornalisti, che costituisce fonte normativa integrativa; l’indagine sul rispetto dei suddetti limiti nella pubblicazione della foto va condotta con maggior rigore rispetto a quella relativa alla semplice pubblicazione della notizia, tenuto conto delle particolari potenzialità lesiva della dignità della persona connessa alla enfatizzazione tipica dello strumento visivo, e della maggior idoneità di esso ad una decisione decontestualizzata e insuscettibile di controllo da parte della persona ritratta”.

3.1. Riassunta la causa dalla Società Seta la Corte di Appello di Trento con la sentenza n. 223/2016, esaminata la normativa cui i giudici di rinvio avevano fatto riferimento, e dopo aver individuato tre limiti cui il giornalista deve attenersi (“1) l’essenzialità della pubblicazione, 2) il legittimo esercizio del diritto di cronaca e 3) l’utilizzo di particolari cautele richieste dall’art. 8 del codice deontologico giornalisti, tenendo conto della potenzialità lesiva e della maggiore idoneità dello strumento visivo rispetto a una semplice narrazione a una diffusione incontrollabile e non legata al contesto”) ritenne sussistenti tutti i requisiti richiesti dalla legge.

Pose quindi a carico del C. le spese di causa, anche per il giudizio di cui era risultato parzialmente vincitore e anche nei confronti del Ministero per il giudizio di rinvio, chiamato in causa da SETA.

3.2. Avverso tale sentenza C.D. propone ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.

3.3. Resiste con controricorso la SETA Società Editrice Tipografica Atesina S.p.A..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (vecchio testo), la “violazione dell’art. 10 c.c.; L. n. 633 del 1941, artt. 96 e 97; artt. 2,19 e 137 TU Privacy, artt. 6 e 8 Codice di Deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, art. 8 Convenzione Europea Diritti dell’Uomo, art. 2697 c.c. e omessa c/o insufficiente motivazione – Illegittima divulgazione e pubblicazione della foto segnaletica del ricorrente.

Ritiene che la Corte d’appello avrebbe errato là dove ha disconosciuto che quella pubblicata fosse una foto segnaletica in quanto non riportava i tipici segni distintivi che caratterizzano le immagini utilizzate dalla polizia per la identificazione delle persone.

Il motivo è inammissibile.

Innanzitutto lo è in quanto il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza. Infatti a pag. 8 della sentenza impugnata il giudice del rinvio ha precisato che “l’indagine sulla natura di questa foto è stata ritenuta superflua dal giudice di legittimità, come sopra evidenziato in quanto, nella sostanza, si è ritenuto che vada ugualmente compiuta una indagine approfondita circa il rispetto o meno di determinati requisiti imposti dalle varie norme richiamate, potendo ricorrere in ogni caso (cioè anche pubblicazione di foto non segnaletica) una lesione alla sfera giuridica della persona ritratta a prescindere dal fatto che si trattasse o meno di foto segnaletiche”. Pertanto il giudizio di rinvio doveva vertere unicamente sul rispetto dei limiti indicati dalla sentenza della Corte ovvero: essenzialità della pubblicazione; legittimo esercizio del diritto di crnaca e particolari cautele imposte dall’art. 8 del codice deontologico. Ed a pag. 13 ha ritenuto non essersi realizzata, sulla base dei criteri individuati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, nessuna lesione alla sfera giuridica del C..

Lo è ancora, inammissibile, perchè come costantemente da questa Corte, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Nè il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr., tra le più recenti, Cass. civ. Sez. I, 19/06/2019, n. 16497).

Lo è ancora inammissibile perchè l’esposizione cumulativa delle questioni non è consentita in quanto mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse; è viceversa statuito che la formulazione debba permettere di cogliere con chiarezza le doglianze cumulate, se prospettate in maniera tale da consentirne l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi (Cass. civ. Sez. II, 23-10-2018, n. 26790; Cass. n. 19443 del 23/09/2011 e sez. Un. 9100 del 06/05/2015).

Infine, lo è perchè è carente ai fini di quanto richiesto ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Ai sensi della predetta norma, è onere del ricorrente indicare in modo specifico gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda in modo da permettere alla Corte di valutare profili di illegittimità della sentenza di merito.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (vecchio testo), la “violazione dell’art. 91 c.p.c. e omessa e/o insufficiente motivazione – erronea regolazione delle spese”. La Corte d’appello avrebbe errato perchè ha condannato alle spese il Cicale a favore del Ministero per il grado del rinvio visto che il Ministero era stato citato dal Seta pur non essendo sua controparte, non essendo litisconsorte necessario ed essendo la sentenza passata in giudicato contro lo stesso. Sarebbe anche errata la condanna alle spese del C. a favore della società Seta senza che si sia dato atto che si trama di condanna parziale, per il grado di Cassazione, visto che in tale processo lo stesso è stato parzialmente vincitore.

Il motivo è inammissibile in quanto privo di autosufficienza. In tema di liquidazione delle spese processuali, è inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione che, nel censurarne la complessiva quantificazione operata del giudice di merito, non indichi le singole voci della tariffa, per diritti ed onorari, risultanti nella nota spese, in ordine alle quali quel giudice sarebbe incorso in errore (Cass. n. 20808/2014).

6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. La Corte ritiene di compensare le spese di questo giudizio ritenendo che sussistono giusti motivi tenuto anche conto della Cassazione con rinvio della prima sentenza della Corte di Appello, la n. 297/2007.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020

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