Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8878 del 04/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 8878 Anno 2015
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: GHINOY PAOLA

SENTENZA
sul ricorso 3405-2014 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante

2E2

tempore, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
2015
819

avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA
PULLI, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

MANCUSO MARIA C.E. MNCMRA51C52C067H, nella qualità di

Data pubblicazione: 04/05/2015

erede di NASELLI GIUSEPPE, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio
dell’avvocato SANTO LO PINTO, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;

controri corrente

depositata il 12/11/2013 R.G.N. 1014/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/02/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY;
udito l’Avvocato RICCI MAURO;
udito l’Avvocato CRISTINA SPAGNOLO per delega LO PINTO
SANTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

avverso il decreto del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE,

R. Gen. N. 3405/2014
Udienza 17/2/2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giuseppe Naselli adiva ex art. 445 bis c.p.c. il Giudice del lavoro del
Tribunale di Termini Imerese, chiedendo disporsi accertamento tecnico per la
verifica delle condizioni sanitarie per la pensione di vecchiaia anticipata ai
sensi dell’art. 1 comma 8 del D.Igs. n. 503 del 1992. L’Inps si costituiva
ex articolo 445 bis c.p.c., non rientrando la materia oggetto del giudizio nella
previsione di tale norma. Il Tribunale nominava c.t.u. che accertava che dal
giugno 2012 il signor Naselli era invalido in misura superiore all’80% e dunque
nelle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione
anticipata di vecchiaia. Seguiva il conforme decreto di omologa del
12.11.2013.
Per la cassazione di tale decreto l’ l’Irips ha proposto ricorso ex art. 111
della Costituzione, affidato a due motivi. Maria Mancuso (erede di Giuseppe
Naselli, deceduto nel corso del giudizio) ha resistito con controricorso e
memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come primo motivo l’Inps lamenta violazione e falsa applicazione
degli articoli 414,415,416,417 e 445 bis c.p.c. e ribadisce che la materia
controversa in causa avrebbe dovuto seguire il rito ordinario, esorbitando dalla
previsione dell’articolo 445 bis c.p.c., del quale il dato letterale non
consentirebbe un’interpretazione estensiva o analogica.
2. Come secondo motivo lamenta la violazione dell’articolo 112 c.p.e.,
per non essersi pronunciato il giudice di merito sull’eccezione avente ad
oggetto l’inammissibilità eJo improponibilità del ricorso.
3. I motivi di ricorso attengono all’applicazione dell’art. 445 bis c.p.c.,
introdotto con il D.L. n. 98 del 2011, art. 38 convertito in L. n. 111 del 2011,
che prevede, per tutte le controversie in cui si intenda far valere diritti nelle
controversie “in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile,
handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità,
disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222” che il ricorrente debba
G inoy, estensore
3

eccependo in via preliminare l’ inammissibilità e/o improponibilità del ricorso

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R. Gen. N. 3405/2014
Udienza 17/2/2015

proporre al giudice istanza di accertamento tecnico per la verifica “preventiva”
delle condizioni sanitarie che la legge ricollega alla prestazione richiesta.
L’espletamento di questo accertamento tecnico preventivo è condizione di
procedibilità della domanda diretta al riconoscimento delle prestazioni.
Si apre quindi un procedimento, obbligatorio, che segue le regole di cui

comma 6 bis convertito in L. n. 248 del 2005, inerenti l’accertamento peritale.
Introdotto il procedimento, viene dato incarico ad un consulente medico, le cui
conclusioni sono comunicate alle parti, con l’invito a dichiarare se intendono
muovere contestazioni. A questo punto si aprono secondo le previsioni del
quinto e sesto comma della disposizione, in via alternativa, i seguenti casi: in
assenza di contestazione, il giudice omologa l’accertamento del requisito
sanitario, emettendo un decreto “non impugnabile ne’ modificabile”. In caso
contrario, si apre un procedimento contenzioso presso lo stesso giudice innanzi
al quale si è svolto l’a.t.p.o.
4. La soluzione della presente causa impone di esaminare in primo luogo
la discussa questione dell’ ambito della cognizione demandato al procedimento
per a.t.p.o.
4.1. L’intervento attuato con l’introduzione dell’ art. 445 bis c.p.c.. ha
avuto il dichiarato fine di realizzare una maggiore economicità dell’azione
amministrativa, di deflazionare il contenzioso e di contenere la durata dei
processi previdenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Il
legislatore ha così ritenuto che l’elemento sanitario nella maggior parte dei casi
assuma valore risolutivo delle controversie in questione, sicché l’anticipazione
di tale aspetto può sortire un effetto acceleratorio e deflativo del contenzioso.
4.2. La novella ha coronato la riforma realizzata con il D.L. n. 78 del
2009, conv. con modificazioni in L. 102 del 2009, che ha accentrato nell’Inps
la titolarità dell’accertamento del requisito sanitario per le provvidenze in
materia di invalidita’ civile, cecita’ civile, sordomutismo, handicap e
disabilita’, ed ha modificato con l’art. 20 comma 5, il comma 60 dell’art. 10 del
Paola inoy, estensore

all’art. 696 bis c.p.c. in quanto compatibili ed al D.L. n. 203 del 2005, art. 10,

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decreto legge 30 settembre 2005, numero 203, convertito nella legge 2
dicembre 2005 numero 248, eliminando l’obbligo di notifica degli atti
introduttivi dei giudizi all’Avvocatura dello Stato e la qualifica di litisconsorte
necessario del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Inoltre, con l’art. 20
comma 3, lo stesso D.L. del 2009 ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio

complete della certificazione medica attestante la natura delle infermita’
invalidanti, sono presentate all’INPS, secondo modalita’ stabilite dall’ente
medesimo. L’Istituto trasmette quindi, in tempo reale e in via telematica, le
domande alle Aziende Sanitarie Locali per lo svolgimento della visita.
L’accertamento dei richiesti requisiti socio-economici avviene poi nel
momento che consegue all’eventuale esito positivo dell’accertamento sanitario.
L’invio del verbale di invalidità civile, cecità o sordità, attiverà infatti la
verifica amministrativa, dipendente dallo specifico beneficio richiesto.
4.3. Parallelamente, l’art. 445 bis c.p.c. ha individuato ipotesi di ricorso
alla procedura per a.t.p.o. (oltre a quelle espressamente nominate previste dalla
L.n. 222 del 1984) omogenee rispetto a quelle per le quali il procedimento di
accertamento sanitario è ormai attribuito integralmente alla competenza
dell’istituto previdenziale. Il richiamo all’art. 10 comma 6 – bis del decretolegge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre (che è stato modificato dallo stesso D.L. 98/2001) conferma che
l’Inps ne è parte necessaria.
4.4. Tali considerazioni, unitamente al rilievo che l’accertamento
sanitario omologato con il decreto previsto dal comma 5 viene notificato agli
enti competenti, che, compiute le necessarie verifiche, provvedono al
pagamento della prestazione, avalla la soluzione già adottata da questa Corte
nelle sentenze n. 6010,6084 e 6085 del 2014, secondo la quale il procedimento
per a.t.p.o. ha il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie
legittimanti la pretesa che si intende far valere, accertamento che, a mente del
comma 5, in caso di mancata contestazione diviene immodificabile, ed è
opponibile agli enti competenti per il beneficio richiesto.
PaoIahinoy..

estensore

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2010, le domande volte ad ottenere i benefici nelle materie sopra indicate,

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4.5. Occorre peraltro rilevare che costituisce principio condiviso e
consolidato di questa Corte quello secondo il quale non sono proponibili azioni
autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino
solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può
costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza (Sez. 6 –

5074 del 05/03/2007, Sez. U, n. 27187 del 20/12/2006).
4.6. La premessa logica da cui muove tale conclusione — valorizzata dalle
Sezioni Unite nella sentenza sopra richiamata- è che la tutela giurisdizionale è
tutela di diritti (art. 24 Cost., art. 2907 c.c., arti 99 e 278 c.p.c). I fatti possono
essere accertati dal Giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in
giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Solo in casi eccezionali
e predeterminati per legge possono essere accertati dei fatti separatamente dal
diritto che l’interessato pretende di fondare su di essi (lo stato dei luoghi, per
urgenti esigenze probatorie: art. 696 c.p.c.; la verità di un documento: art. 220
c.p.c., sulla verificazione di scrittura privata e art. 221 c.p.c., sulla querela di
falso). Non sono ritenute quindi proponibili azioni autonome di mero
accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano
elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può
costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua funzione genetica
del diritto azionato, e cioè nella sua interezza.
4.7. In applicazione di tali principi, è stata esclusa, dopo l’ entrata in
vigore del D.Igs. 31 marzo 1998, n. 112, che all’art. 130 ha trasferito ad un
apposito fondo presso l’inps la funzione di erogazione di pensioni, assegni e
indennità spettanti agli invalidi civili, l’ammissibilità dell’azione di mero
accertamento dello stato di invalidità civile (Cass. n. 1035 del 2015, n. 6731
del 2014).
4.8. Si impone quindi anche nell’esame della portata della novella del
2011 una soluzione che tenga conto della volontà deflativa ed acceleratoria
perseguita dal legislatore, impedendo tuttavia che l’accertamento del requisito
sanitario si ponga come fattore a sé stante, del tutto avulso dal diritto


Paoi

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Ghi y, eszensore

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L, ord. n. 2051 del 27/01/2011, Sez. 6 – L, ord. n. 2051 del 2011, Sez. 3, n.

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sostanziale che si intende realizzare, di cui non a caso fa esplicita menzione il
primo comma dell’art. 445 bis, laddove individua la legittimazione attiva in
capo a “chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei
propri diritti” e laddove ancora l’accertamento sanitario alla “pretesa fatta
valere”.

intervenendo anche sulla materia regolata dall’art. 147 disp. att. c.p.c., ha
introdotto, limitatamente al procedimento per a.t.p.o, un accertamento
giudiziale delle condizioni sanitarie, ma sempre strumentale e preordinato
all’adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale
o assistenziale, che dev’essere indicata nel ricorso. Tale accertamento, qualora
divenuto definitivo con il decreto di omologa, sarà poi vincolante anche nei
confronti del soggetto competente per l’erogazione, che, ai sensi del comma 5
dell’art. 445 bis c.p.c., dovrà limitarsi all’accertamento dei requisiti giuridicoeconomici.
4.10. Non di meno l’ammissibilità dell’a.t.p. presuppone — come
proiezione dell’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) — che l’accertamento medicolegale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o
assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente, dovendo
escludersi che esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di
qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento
dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente, con il
rischio di un’eccessiva proliferazione del contenzioso sanitario.
4.11. Deve quindi affermarsi che l’ammissibilità dell’a.t.p.o. richiede
che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti
processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle
ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall’art. 445 bis
c.p.c., nonché la presentazione della domanda amministrativa, l’eventuale
presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso
giudiziario; ed inoltre il profilo dell’ interesse ad agire dovrà, dal giudice,
essere valutato nella prospettiva dell’utilità dell’accertamento medico richiesto
Paq1 Ghi oy, estensore

4.9. Occorre quindi concludersi che con la novella del 2011 il legislatore,

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Udienza 17/2/2015

al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui
l’istante si afferma titolare; utilità che potrebbe difettare ove manifestamente
manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione
previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l’a.t.p..
4.12. Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano,

ingresso all’accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura
descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso
inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su
situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 del
2014), che non preclude l’ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato.
5. In assenza di contestazioni, viene poi emesso il decreto di omologa,
che viene espressamente definito non impugnabile giacché il rimedio concesso
a chi intenda precludere la ratifica delle conclusioni del CTU si colloca
esclusivamente in un momento anteriore, ossia “prima” del!’ omologa e nel
termine fissato dal giudice per muovere contestazioni alla consulenza. In
assenza di contestazioni, si chiude quindi definitivamente la fase
dell’accertamento sanitario e le conclusioni del CTU sono ormai intangibili. Il
che si spiega considerando che sarebbe evidentemente illogico attribuire un
rimedio impugnatorio avverso l’omologa alla parte che, nel momento anteriore
ad essa, quando le era consentito di farlo, non ha contestato la possibilità di
ratificare le conclusioni del CTU su cui la medesima omologa si fonda.
5.1. Coerentemente con tale premessa, deve ritenersi che la dichiarazione
di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l’emissione del
decreto di omologa (ai sensi dei commi 4 e 5) può avere ad oggetto sia le
conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati
oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell’ulteriore corso,
relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell’azione così come
sopra delineati; in mancanza di contestazioni, l’ accertamento sanitario
ratificato con il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente

Paola Ghinoy, estensore
8

sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi

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contestabile, né il decreto è ricorribile per cassazione ex art. 111 della
Costituzione.
5.2. Se invece una delle parti contesti (non solo le conclusioni del c.t.u.,
ma complessivamente) la possibilità del giudice di ratificare l’accertamento
medico, si apre un procedimento secondo il rito ordinario, con onere della parte

a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione.
5.3. I dubbi di costituzionalità del sistema così delineato, con riferimento
agli artt. artt. 3, 24, 38 e 111 della Costituzione, sono stati dichiarati infondati
dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 243 del 2014. Con riferimento in
particolare alla previsione di un termine perentorio per l’instaurazione del
giudizio di merito, che qui rileva, la Consulta ha rilevato che gli interventi
diretti a comporre le contrapposte esigenze di concedere alla parte ulteriori
strumenti di difesa e di assicurare al processo una ragionevole durata attraverso
la previsione di termini perentori, richiedono apprezzamenti rimessi
esclusivamente al legislatore (ordinanze n. 305 del 2001 e n. 855 del 1988). Ha
aggiunto che “la prefíssione di termini, con effetti di decadenza o di
preclusione, è compatibile con l’art. 24 Cost., purché i termini stessi siano
congrui e non tali da rendere eccessivamente difficile per gli interessati la
tutela delle proprie ragioni (sentenza n. 106 del 1973 citata). La lesione del
diritto alla tutela giurisdizionale si ha solo quando la irrazionale brevità del
termine renda meramente apparente la possibilità del suo esercizio”.
5.4. 1 sospetti di compatibilità costituzionale sono stati superati dalla
Consulta proprio muovendo dalla struttura del ricorso per a.t.p. come sopra
delineata, osservando che “il termine perentorio di trenta giorni per il deposito
del ricorso, ai sensi dell’art. 445-bis, sesto comma, cod. proc. civ., risulta
congruo, anche considerando che decorre dal deposito in cancelleria della
dichiarazione di dissenso della parte medesima. Esso non è tale da rendere
eccessivamente difficile agli interessati la tutela delle proprie ragioni, tenendo,
altresì, conto che già il ricorso, con il quale si propone l’istanza di accertamento
tecnico preventivo, contiene tutti gli elementi propri di un ricorso
Paola Qlinoy, estensore

dissenziente di proporre al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui,

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giurisdizionale, ai sensi dell’art. 125 cod. proc. civ., o, quanto meno,
l’esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è
preordinata (art. 693 cod. proc. civ.) e, quindi, indica il diritto di cui il
ricorrente si afferma titolare e alla cui realizzazione è finalizzata la detta
istanza. Pertanto, il termine indicato contempera le esigenze di tutela del diritto

consegue anche la ragionevolezza della previsione in ordine alla necessaria
specificazione nel detto termine, a pena di inammissibilità del ricorso, dei
motivi della contestazione”.
6. Nel caso che ci occupa, l’ Inps non ha formulato contestazioni alla
possibilità del giudice di procedere all’omologa dell’accertamento del requisito
sanitario, ai sensi del comma 4, né ha presentato il ricorso previsto dal comma
6. E’ stato pertanto emesso il decreto previsto dal comma 5, espressamente
definito non impugnabile né modificabile. In tal modo, l’istituto non ha
esercitato il rimedio concesso a chi intenda precludere la ratifica delle
conclusioni del CTU, che si colloca esclusivamente in un momento anteriore,
ossia “prima” dell’omologa e nel termine fissato dal giudice per muovere
contestazioni.
6.1. In assenza di contestazioni, si è chiusa quindi definitivamente la fase
dell’accertamento sanitario, giacché le conclusioni del CTU sono ormai
intangibili, non essendo ammesso il rimedio esercitato per la parte che, nel
momento anteriore all’emissione del decreto di omologa, quando le era
consentito di farlo, non ha mosso contestazioni alla possibilità di procedervi.
7. Conclusivamente, il ricorso ex art. 111 Cost. proposto dall’Inps è
inammissibile, in quanto l’istituto non ha prospettato con le proprie
contestazioni, quando gli era concesso, le ragioni che fa oggi valere, e non ha
quindi impedito l’emissione del decreto di omologa.
8. La difficoltà di inquadramento sistematico della nuova disciplina
processuale determina la compensazione tra le parti delle spese del presente
giudizio di legittimità.
i

Paola in y, estensore

lo

di difesa con quelle di garantire una ragionevole durata del processo. Da ciò

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9. 11 ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31.1.2013) di
entrata in vigore della L. 24 dicembre 2012, n. 228, il cui art. 1, comma 17, ha
integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1
quater, del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è
respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte

unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o
incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento
della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di
pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Essendo il ricorso
inammissibile, deve provvedersi in conformità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del
presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’ art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 17.2.2015

che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo

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