Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8877 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 31/03/2021), n.8877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34918-2019 proposto da:

S.C. LOGISTICA SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MALCESINE, 30, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PORCELLI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GERMANO MARGIOTTA;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

GENERALI ITALIA SPA, in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CRESCENZIO 17/A

presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE che le rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

MITSUI SUMIMOTO INSURANCE CO (EUROPE) LTD, GENERALI ITALIA SPA,

(OMISSIS), VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, ALLIANZ ITALIA SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 3130/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. – La Sony Computer Entertaiment (d’ora in poi Sony) ha stipulato con la S.C. Logistica spa (d’ora in poi C.) un contratto in base al quale quest’ultima si è impegnata alla custodia ed allo stoccaggio di prodotti Sony, ed alla successiva consegna, di quei prodotti, a terzi soggetti di volta in volta dalla stessa Sony indicati.

Nel contratto è contenuta una clausola (punto 1.10) nella quale è previsto che i prodotti oggetto dell’accordo sono coperti da assicurazione a spese di Sony, con esclusione dei casi di danneggiamento dovuti a dolo o colpa di C., che in tal caso risponderà del danno.

Durante lo svolgimento del rapporto si è verificato un furto nel deposito di C., che ha comportato la sottrazione dei prodotti affidati da Sony, per un valore di circa duecento mila Euro.

Sony è stata risarcita del danno dalla propria assicurazione, la Mitsui Sumimoto Insurance co Ltd, la quale, di conseguenza ha agito, in surroga, verso la C., ritenendo l’inadempimento di quest’ultima coll’obbligo di custodia dei beni affidatole da Sony.

C. ha opposto la clausola su citata, eccependo che, in base ad essa, la sua responsabilità è limitata al danneggiamento colposo o doloso dei beni e non al furto, per il quale dunque non deve rispondere.

2. – Il Tribunale ha accolto questa eccezione, facendo leva sulla lettera della clausola che limita la responsabilità al solo danneggiamento, escludendola per le altre cause di mancata riconsegna dei beni.

Su appello della Mitsui, invece, la Corte di appello ha riformato la decisione, da un lato, ritenendo che la clausola va intesa come riferita ad ogni caso di perimento del bene, mentre, per altro verso, ha indagato circa l’imputabilità del perimento alla C., ritenendo la colpa di quest’ultima nel furto, ed infine ha escluso che la C., che aveva chiamato in giudizio le proprie compagnie di assicurazione, ossia Allianz e Generali, poi costituitesi in giudizio, avesse diritto alla manleva da parte di queste ultime.

3. – Ricorre C. con tre motivi, essendo il quarto non un motivo in senso tecnico, bensì l’asserzione che il ricorso è conforme alla previsione dell’art. 360 bis c.p.c.. Resistono al secondo ed al terzo motivo, con controricorso, sia Allianz che Generali. Non c’è costituzione degli altri intimati.

Entrambe le parti hanno depositato memorie: C., con la propria, ha rinunciato ai primi due motivi di ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. – La ratio della decisione impugnata.

La principale ragione di decisione della sentenza impugnata è nell’interpretazione della clausola controversa, ossia quella di limitazione della responsabilità del custode.

Secondo la corte la limitazione contenuta in quella clausola, è frutto di una previsione generica, per via del fatto che i termini utilizzati sono ambigui (“per un non meglio specificato danneggiamento dei beni”, p. 11) e che quindi, in mancanza di una espressa volontà delle parti volta ad escludere la responsabilità per furto, il termine “danneggiamento” è da “intendere dover consistere non solo in un deterioramento dei beni stessi ma anche in qualsiasi evento che ne precluda (no) l’utilizzazione” (p. 12).

Intesa dunque la clausola in tal senso, ossia come non limitata al danneggiamento, ma ad ogni evento che renda impossibile l’utilizzazione del bene, la corte si pone poi il problema se il furto possa essere stato colpevolmente favorito dalla custode, e conclude in senso affermativo sulla base della emersa insufficienza dei sistemi di prevenzione e di allarme. Infine, quanto alla manleva, la corte ritiene che la coassicurazione stipulata da C. copre il furto e non già l’inadempimento verso terzi.

5. – Come già detto, i primi due motivi sono stati oggetto di rinuncia da parte della ricorrente con la memoria difensiva, e dunque vanno dichiarati inammissibili per difetto di interesse.

6. – Resta il terzo motivo, che sebbene subordinato al rigetto dei primi due, ha una sua autonomia in caso di inammissibilità per rinuncia a questi ultimi.

Secondo la sentenza impugnata, la copertura assicurativa fornita da Allianz ed altri era relativa al valore delle cose rubate, non già al danno causato dall’inadempimento. Qui la società di assicurazioni agisce per il danno causato alla propria assicurata (a cui si surroga) da inadempimento, ossia da mancata riconsegna delle cose, mentre la copertura assicurativa invocata da C. copre il danno da furto, ossia il rimborso a C., e non al terzo, del valore delle cose rubate, anche se appartenenti a terzi.

Questa ratio è contestata osservando che è stato proprio il furto a favorire l’inadempimento.

Il motivo è fondato.

In effetti, va considerato che le cose assicurate erano di proprietà di terzi, così che la finalità dell’assicurazione contro il furto mirava a tenere indenne, in tutto o in parte, l’assicurato di quanto costui avesse dovuto poi pagare al terzo a causa del furto stesso, e dunque della impossibilità di riconsegnare le cose, o di adempiere alla obbligazione di custodirle e distribuirle: la ratio impugnata sarebbe condivisibile se i beni assicurati fossero stati di proprietà dell’assicurato, caso nel quale l’assicurazione avrebbe avuto lo scopo – economico- di tenere indenne il proprietario della perdita subita, mentre, essendo le cose di un terzo, l’assicurazione ha lo scopo di tenere l’assicurato indenne del danno che deve risarcire ad altri.

P.Q.M.

1. La corte dichiara inammissibili i primi due motivi, per difetto sopravvenuto di interesse, accoglie il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata (e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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