Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8877 del 18/04/2011

Cassazione civile sez. II, 18/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 18/04/2011), n.8877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23336/2005 proposto da:

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE CASTRENSE 7, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI

ARMANDO, rappresentato e difeso dall’avvocato RIANNA Andrea;

– ricorrente –

contro

C.M. (OMISSIS), in proprio e nella qualità

di condomino del fabbricato in epigrafe, nonchè nella qualità di

legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

REGINA MARGHERITA 27, presso lo studio dell’avvocato MIELE NAZZARENO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SENESE Francesco;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1421/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 11/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/03/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

a. – M.G. conveniva in giudizio C.M. quale rappresentante del Condominio di (OMISSIS) per sentirlo condannare al pagamento di L. 11.161.828 quale saldo dell’opera di progettazione e di direzione dei lavori di ristrutturazione e di consolidamento del fabbricato condominiale. Si costituiva C. che chiedeva il rigetto della domanda sull’assunto che il saldo richiesto riguardava lavori eseguiti in accollo il cui pagamento era a carico dei singoli condomini secondo le rispettive quote. Il Tribunale di Napoli condannò C. nella qualità, al pagamento della somma richiesta da M..

b. – Proponeva appello C. in proprio quale condomino e nella qualità di rappresentate del Condominio. La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 1421/2005 dichiarava inammissibile la domanda proposta da M. nei confronti di C. nella qualità di rappresentante del condominio e accoglieva il gravame. La Corte di appello di Napoli osservava che era fondata la carenza di legittimazione passiva di C., non essendo questi il soggetto nei cui confronti l’azione avrebbe dovuto essere esercitata.

c. – Per la cassazione di questa sentenza ricorre M.G. per due motivi consegnati ad un atto di ricorso notificato il 19 settembre 2005.

Resiste C. in proprio e quale rappresentante del Condomino di (OMISSIS), con controricorso notificato il 28 ottobre 2005.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., art. 81 c.p.c. e art. 323 c.p.c..

Violazione dell’art. 112 c.p.c.. Questa censura è al suo interno distinta in due profili. Tuttavia, il primo di questi profili più che una censura rappresenta un accoglimento dei principi espressi dalla Corte territoriale in ordine alla legittimazione ad agire (attiva e passiva). La censura è esplicitata con il secondo dei profili. Avrebbe errato la Corte territoriale, secondo il ricorrente, per aver rilevato d’ufficio un’eccezione riservata alla disponibilità delle parti. Secondo il ricorrente quando il convenuto eccepisce la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio evidenzia, non una condizione per la trattazione del merito, quale è la legitimatio ad causam, ma formula un’eccezione di merito, cioè, mette in discussione l’effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè, l’identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall’attore. Con la differenza che, mentre la carenza di legittimazione è rilevabile d’ufficio, il difetto dell’effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto deve formare oggetto di specifica censura e non può essere rilevata dal Giudice.

1.1. – La censura è infondata e non merita di essere accolta perchè la sentenza della Corte territoriale non presenta il vizio denunziato, anzi applica correttamente i principi e la normativa che governa il profilo della legitimatio ad causam con una motivazione chiara, esaustiva e ponderata. La Corte territoriale ha chiarito che per espressa specificazione dell’attore ( M.) il complessivo ammontare della quota era a carico dei singoli condomini in rapporto all’accollo individuale della spese eccedenti il contributo a carico dello Stato e correlativa alle singole unità immobiliari. Sicchè ha concluso la Corte territoriale in rapporto al prospettato credito non sussiste un’obbligazione del condominio quale ente di gestione ma soprattutto non ricorre un’obbligazione comune in rapporto alla quale possa configurarsi un potere di rappresentanza del convenuto ( C.). La Corte territoriale, dunque, non ha esaminato il profilo dell’effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso, ma si è limitata, ancor prima, a rilevare che il convenuto, in ragione della prospettazione dell’attore, era estraneo al rapporto dedotto in giudizio.

1.2. – Questa Corte osserva che il difetto di legittimazione passiva è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi. Tale difetto sussiste quando il convenuto non risulti essere il soggetto nei cui confronti, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, l’azione può essere esercitata, e attiene, pertanto, alla verifica, secondo la prospettazione attorea, della regolarità formale del contraddittorio, mentre l’effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso attiene al merito della controversia e il suo difetto non può essere rilevato d’ufficio dal giudice, ma deve essere dedotto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte, conseguendone che non può essere rilevata d’ufficio, in assenza di contestazioni da parte del convenuto (in tale senso altre pronunce di questa stessa Corte, si cfr. sent. n. 6935 del 07/05/2003).

2 – Con il secondo motivo lo stesso ricorrente lamenta Violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 100 c.p.c., in relazione al D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76. Omesso esame su un punto decisivo della controversia. La Corte territoriale, secondo il ricorrente, non avrebbe correttamente applicato il D.Lgs. n. 76 del 1990 (Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982) in particolare l’art. 15 di questo TU, laddove prevede che i proprietari delle unità immobiliari procedono alla costituzione convenzionale del condominio al fine di adottare le delibere necessarie per l’esecuzione dei lavori di ricostruzione e dir riparazione. Dal che deriva, secondo il ricorrente che il professionista il progettista e direttore dei lavori nell’elaborare un unico progetto a pena di inammissibilità dei contributi pubblici ha come suo interlocutore il delegato scelta dai condomini e pertanto quest’ultimo ha il potere di agire e di resistere in giudizio.

2.1. – Anche questa censura è infondata e non può essere accolta perchè la Corte territoriale nell’esaminare anche questo aspetto della questione ha applicato correttamente i principi e la normativa che disciplinano il condominio e i principi e la normativa che disciplinano le proprietà individuali che insistono nel condominio.

Al riguardo la Corte territoriale ha chiarito che il potere di rappresentanza processuale del convenuto può ravvisarsi in rapporto alle obbligazioni proprie del Condominio costituto ai sensi dell’art. 12 del TU citato ma non anche relativamente alle obbligazioni afferenti alla titolarità dei singoli condomini in quanto direttamente assunti da questi ultimi in virtù di accollo connesso all’esercizio di un interesse individuale in relazione all’unità immobiliare appartenente a ciascuno. E’ questa una motivazione non solo corretta, ma, puntale ed esaustiva.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono il principio della soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA