Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8877 del 11/04/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 11/04/2018, (ud. 23/01/2018, dep.11/04/2018),  n. 8877

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2001 C.A., all’epoca dei fatti minorenne, convenne per il tramite dei propri genitori dinanzi al Tribunale di Foggia, sezione di San Severo, S.C., D.V.A.L. e la società Lloyd Adriatico s.p.a. (deve ritenersi un mero refuso l’indicazione, a p. 2 del ricorso, della ragione sociale della società convenuta quale “Lloyd Assicurcqioni”) che in seguito muterà ragione sociale in Allianz s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza d’un sinistro stradale avvenuto il 1.4.1999, ed ascritto a responsabilità dei convenuti e del loro assicuratore.

2. Con sentenza 25.3.2010 n. 131 il Tribunale di Foggia rigettò la domanda.

3. Adita dai soccombenti, la Corte d’appello di Bari, con sentenza 5.2.2015 n. 127 accolse il gravame, ma attribuì alla vittima un concorso di colpa del 60%.

La Corte d’appello ritenne, per quanto qui ancora rileva:

-) che l’appellante non avesse impugnato la statuizione con cui il Tribunale ritenne violato, da parte sua, l’obbligo di dare la precedenza dal quale era onerato;

-) che l’appellante non avesse provato particolari pregiudizi che imponessero una personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale, rispetto alla misura standard;

-) che l’appellante non avesse provato l’esistenza d’un pregiudizio alla capacità di lavoro.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da C.A., con ricorso fondato su quattro motivi.

Nessuno degli intimati si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Il motivo, pur formalmente unitario, contiene due censure:

(a) con una prima censura il ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che “non fosse stata appellata la statuizione del Tribunale circa l’esistenza dell’obbligo di precedenza a carico del C.”;

(b) con una seconda censura il ricorrente soggiunge che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, perchè la Corte d’appello avrebbe dapprima negato, e poi ammesso, che C.A. fosse gravato da un obbligo di dare la precedenza.

1.2. La prima censura del primo motivo di ricorso è infondata.

Il Tribunale ritenne accertato in punto di fatto che l’odierno ricorrente avesse l’obbligo di dare la precedenza al veicolo antagonista (pag. 6 della sentenza di primo grado). Precisò che tale obbligo scaturiva che un segnale di Stop, ma soggiunse, con autonoma ratio decidendi, che comunque la precedenza spettava ai “veicoli transitanti sulla strada principale”, ovvero quella percorsa da D.V.A.L..

1.3. Questo essendo il contenuto della sentenza di primo grado, vediamo ora come è stato impugnato in appello da C.A..

In grado di appello, C.A. dichiarò di voler censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che dovesse “escludersi qualsiasi responsabilità del D.V.”.

Dopo avere premesso ciò, l’atto di appello prosegue (pagg. 2-6) prendendo in esame le deposizioni testimoniali, per concludere che il Tribunale avesse malamente ricostruito la dinamica del sinistro; avesse malamente individuato la posizione dei mezzi al momento dell’urto, e malamente valutato la velocità tenuta dal mezzo condotto dalla vittima.

Nulla si dice, però, dell’esistenza o dell’inesistenza d’un segnale di Stop, nè dell’obbligo di dare la precedenza. E tantomeno alcuna esplicita contestazione si rinviene, nell’atto d’appello, in merito all’affermazione dell’essenza di tali segnali compiuta dal Tribunale.

Un solo, ermetico cenno in tal senso si rinviene a p. 3, terzo capoverso, dell’atto d’appello, ove si legge che la segnaletica esistente sul luogo del sinistro “era stata cambiata” dopo i fatti: ma è evidente che in questa affermazione non vi è nulla che somigli ad un motivo d’appello.

Innanzitutto non si chiarisce nell’atto d’appello quale mai fosse la segnaletica preesistente; non si contesta esplicitamente l’affermazione dell’esistenza d’un obbligo di precedenza a carico della vittima, e nemmeno si chiarisce come sia stata cambiata quella segnaletica.

Dire, pertanto, “la segnaletica sul luogo del sinistro è stata mutata dopo il fatto” è affermazione che non contiene alcuna motivata censura all’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui “sul luogo del sinistro esisteva l’obbligo di precedenza”.

Correttamente, dunque, la Corte d’appello ha ritenuto che tale ultima statuizione non fosse stata impugnata.

1.4. La seconda delle censure sopra riassunte è manifestamente infondata: la Corte d’appello infatti non è incorsa in alcuna contraddizione.

Il senso della sentenza impugnata è infatti limpido, ed è il seguente: “la prova di quale fosse la segnaletica esistente sul luogo del sinistro in questo grado di giudizio non è stata fornita, ma poichè l’affermazione dell’esistenza del segnale di Stop non è stata impugnata, che quel segnale esistesse è circostanza non più contestabile”.

Ed in questa statuizione non vi è nulla di contraddittorio.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 342 c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Nell’illustrazione del motivo, ad onta di questa intitolazione formale, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non si sia pronunciata sulla sua richiesta di rinnovare l’esame medico legale svolto in primo grado.

A sostegno del motivo prospetta una tesi giuridica, così riassumibile:

(-) C.A. introdusse un separato giudizio nei confronti dei sanitari che lo curarono dopo il sinistro, assumendo che essi per imperizia avevano aggravato i postumi;

(-) in quel giudizio era stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio medico legale;

(-) il consulente nominato in quel giudizio aveva ritenuto che la vittima avesse patito un danno alla salute più grave, ed un periodo di malattia più lungo, rispetto a quanto ritenuto dal consulente nominato nei gradi di merito del presente giudizio;

(-) ergo, conclude il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe dovuto rinnovare la consulenza tecnica.

2.2. Il motivo è manifestamente inammissibile.

La scelta se disporre una c.t.u., non disporla, rinnovarla o non rinnovarla è oggetto di una valutazione discrezionale riservata al giudice di merito, e non sindacabile in sede di legittimità.

E se in ben determinati e rari casi possa ammettersi il sindacato sul cattivo uso di tale discrezionalità (ad esempio, quando la c.t.u. sia il solo mezzo a disposizione della parte per provare la fondatezza dei propri assunti), è comunque pur sempre necessario, ai fini dell’ammissibilità d’un ricorso per cassazione, che chi censuri in sede di legittimità l’erroneità di quella scelta ha l’onere di indicare sotto quale profilo la mancata rinnovazione della consulenza trasmodi in nullità della sentenza.

Nel caso di specie, per contro, il ricorrente non deduce altro motivo, a fondamento del proprio gravame, che la suddetta difformità tra la consulenza eseguita nel presente giudizio e quella eseguita in un diverso giudizio, promosso contro altre parti e con un diverso oggetto: una censura, dunque, totalmente inammissibile, a meno di non volere ammettere che, date due consulenze tecniche medico-legali contenenti valutazioni difformi, quella che abbia stimato il danno in misura inferiore sia necessariamente quella sbagliata.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c..

Deduce il ricorrente, al riguardo, che la corte d’appello avrebbe sottostimato il danno non patrimoniale, liquidandolo senza tenere del danno morale, del danno esistenziale, del danno estetico e di quello alla vita di relazione, e comunque senza “personalizzare nella misura massima” il risarcimento spettante alla vittima.

3.2. Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha liquidato il danno alla persona applicando le c.d. tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, ed ha soggiunto di non ravvisare elementi specifici, nel caso concreto, per variare in più o meno il risarcimento standard da esse previsto.

Questa valutazione è conforme a diritto, dal momento che il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da una lesione della salute deve avvenire adottando un parametro standard da un lato, idoneo a garantire l’uniformità di trattamento; ed un parametro flessibile dall’altro, idoneo a garantire adeguata considerazione delle specificità del caso concreto.

Nella sentenza impugnata la Corte d’appello ha applicato puntualmente questo criterio.

Lo stabilire, poi, se nel caso di specie esistessero o non esistessero specificità tali da giustificare una variazione in aumento del criterio standard è un apprezzamento di fatto, non censurabile in questa sede.

Non sarà comunque superfluo aggiungere che il ricorrente nella illustrazione del motivo, pur dilungandosi ad illustrare la distinzione teorica tra danno biologico e danno morale, non allega in alcun punto del ricorso quali circostanze di fatto ha dedotto nei gradi di merito, che avrebbero giustificato una variazione in aumento del quantum.

E va da sè che le specificità idonee a giustificare una variazione in aumento del risarcimento del danno derivato da una lesione della salute sono solo quelle eccezionali, e non quelle che, ceteris paribus, avrebbero necessariamente patito tutte le persone vittime di lesioni analoghe (ex plurimis, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c..

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere non sussistente la prova d’un danno alla capacità lavorativa della vittima.

4.2. Il motivo è per un verso inammissibile, perchè censura una valutazione di merito; e per altro verso infondato, perchè la Corte d’appello ha correttamente affermato che il danno in questione non è in re ipsa, e che l’appellante non aveva dedotto elementi concreti dai quali desumere che in futuro avrebbe guadagnato meno, rispetto a quanto avrebbe guadagnato se fosse rimasto sano.

5. Le spese.

Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) rigetta il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di C.A. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 23 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2018

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