Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8877 del 11/04/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8877 Anno 2013
Presidente: PLENTEDA DONATO
Relatore: CULTRERA MARIA ROSARIA

ORDINANZA

sul ricorso 7400-2011 proposto da:
NOCE MARCO NCOMRC65T23Z401C elettivamente domiciliato
(

in ROMA, CORSO ITALIA 97, presso lo studio
dell’avvocato DE BATTISTA FLAVIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato MARIANI ALESSANDRO giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
2012
9746

CURATELA FALLIMENTO VIS AUTO DI FIORI GIOVANNI & C.
SNC (01426980593) in persona del Curatore,
elettivamente domiciliata in ROMA, V. MUZIO CLEMENTI
68, presso lo studio dell’avvocato ANDREA TOMASSINI,
rappresentata e difesa dall’avvocato TOMASSINI FRANCO

Data pubblicazione: 11/04/2013

giusta procura a margine del controricorso;
– contrari corrente nonchè contro

FIORI GIOVANNI;
– intimati –

di ROMA del 19/12/2008, depositata il 07/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 13/12/2012 dal Consigliere Relatore
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
udito l’Avvocato Tomassini Franco difensore della
controricorrente che si riporta al controricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI
che conferma la relazione.

avverso la sentenza n. 1463/2010 della CORTE D’APPELLO

7400/2011

Ritenuto in fatto e in diritto
Marco Noce propose ai sensi dell’art. 2932 c.c. nei confronti di Fiori Giovanni innanzi al
Tribunale di Latina domanda d’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di
vendita di due appezzamenti di terreno, descritti in atti, di proprietà del predetto

costituì il curatore fallimentare, deducendo d’aver esercitato la facoltà di scioglimento dal
preliminare ai sensi dell’art. 72 legge fall., ed il Tribunale, avendone preso atto, rigettò la
domanda con sentenza che il Noce impugnò innanzi alla Corte d’appello di Roma per
chiederne l’integrale riforma. Con pronuncia depositata il 7 aprile 2010, il giudice del
gravame ha respinto l’appello uniformandosi all’enunciato espresso dalle S.U. nella
sentenza n. 12505/2004, avendo rilevato che la domanda giudiziale d’esecuzione in
forma specifica non risultava trascritta in data anteriore alla declaratoria di fallimento del
convenuto, e per l’effetto la facoltà di recesso del curatore non aveva incontrato
preclusione. Marco Noce ha proposto ricorso per cassazione avverso questa decisione
sulla base di due motivi resistiti dal curatore fallimentare con controricorso. Il
Consigliere rel, ha depositato proposta di definizione osservando che :” Il ricorso appare
manifestamente infondato. Il ricorrente, con entrambi i motivi, censura l’impugnata
pronuncia ascrivendo alla Corte d’appello omessa pronuncia sulla domanda da lui
proposta che, in caso d’accoglimento, alla luce del principio di diritto applicato, non
sarebbe stata opponibile alla procedura ma comunque avrebbe dovuto essere esaminata
e quindi definita. Il resistente deduce l’infondatezza delle censure. La sentenza
impugnata applica correttamente l’enunciato citato e richiamato dal ricorrente nei motivi
illustrati, alla cui stregua, essendosi il contratto sciolto in forza del recesso operato dal
curatore fallimentare ai sensi dell’art. 72 c.c., non poteva trovare accoglimento, secondo
quanto statuito correttamente dal giudice di prima istanza, la domanda proposta ai sensi
dell’art. 2932 c.c. la cui opponibilità in caso d’accoglimento è subordinata alla
condizione, insussistente nella specie, che la domanda sia stata trascritta prima della
dichiarazione di fallimento, sì che “la sentenza che l’accoglie, anche se trascritta
successivamente, è opponibile alla massa dei creditori e impedisce l’apprensione del bene
3

convenuto. Nel giudizio, a seguito d’interruzione conseguente al fallimento del Fiori, si

7400/2011

da parte del curatore del contraente fallito, che non può quindi avvalersi del potere di
scioglimento accordatogli, in via generale, dall’art. 72 della legge fallimentare”. Siffatta
condizione non ricorre nel caso di specie. Il rigetto della domanda, palesemente disposto
dai giudici del merito, rappresenta l’inevitabile conseguenza del recesso dal contratto
legittimamente operato dal curatore fallimentare, preclusivo dell’effetto costitutivo cui

Il collegio ritiene di condividere la riferita proposta, alla cui conclusione il ricorrente
neppure contrappone alcun argomento di confutazione, osservando ad ulteriore
conferma che il Noce, che pur nella narrativa del ricorso indica la data di trascrizione del
suo atto di citazione identificandola in quella della sua notifica avvenuta il giorno
6.12.1993, omette nella successiva articolazione delle sue difese qualsiasi riferimento alla
produzione, cui avrebbe proceduto in sede di merito, di documentazione comprovante il
cennato decisivo adempimento, né ne lamenta omesso esame da parte dei giudici del
merito. Coltiva infatti le sue censure richiamando in senso meramente astratto il
principio di diritto che la Corte d’appello ha tenuto presente, senza però denunciarne il
malgoverno in relazione alla fattispecie concreta, rimasta sfornita di sostegno probatorio
in ordine all’indicata risolutiva circostanza.
Tutto ciò premesso, deve disporsi il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese della presente fase di legittimità liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio
liquidandole nella misura di complessivi € 4.600,00 di cui € 100,00 per spese oltre
accessori di legge.
Roma, il 13.12.2012

mirava l’originaria domanda”.

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