Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8877 del 04/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 8877 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso 11773-2011 proposto da:
FANTASIA MICHELE C.F. FNTMHL76H22F839T, elettivamente
domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE PIETRA PAPA 185,
presso lo studio dell’avvocato SIMONA DONATI,
rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO LAURO,
MARCO MOCELLA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015
780

contro

CSTP – AZIENDA DELLA MOBILITA’ S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
C.F. 00170840656, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 04/05/2015

STEFANIA VERALDI, rappresentata e difesa dall’avvocato
LORENZO IOELE, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 500/2010 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 06/05/2010 r.g.n. 1456009;

udienza del 17/02/2015 dal Consigliere Dott. FABRIZIO
AMENDOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione Lavoro

Svolgimento del processo

1.— Il lavoratore in epigrafe, quale dipendente della CSTP – Azienda della
Mobilità Spa, adiva il Tribunale di Salerno, esponendo che era stato inizialmente
assunto con contratto di formazione e lavoro trasformato alla scadenza in

trasformazione, il periodo di formazione e lavoro non era stato computato
nell’anzianità di servizio ai fini dell’erogazione di taluni emolumenti contrattuali;
che ciò era accaduto in ragione di un accordo aziendale del 10 maggio 2001 che
prevedeva il mantenimento degli emolumenti rivendicati solo per il personale in
servizio a tempo indeterminato a detta data e non per chi, a tale data, era in
contratto di formazione e lavoro, indebitamente equiparando così questi ultimi ai
neo-assunti.
Pertanto chiedeva che il Tribunale adito, previa declaratoria di nullità delle
pattuizioni collettive ed individuali in violazione dell’art. 3, co. 5, del d.l. n. 726
del 1984, conv. in I. n. 863 del 1984, dichiarasse che il periodo di formazione e
lavoro doveva essere computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio; in
ragione di tale declaratoria chiedeva la condanna dell’Azienda convenuta al
pagamento di somme a titolo di scatti di anzianità e competenze accessorie
unificate, a decorrere dalla data di conversione del rapporto.
La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 6 maggio 2010, in riforma
della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda.
In sintesi la Corte territoriale ha ritenuto che le pattuizioni collettive applicabili
al rapporto di lavoro che escludevano il periodo di formazione ai fini del
riconoscimento di indennità indirettamente collegate all’anzianità di servizio non
si ponessero in contrasto con la norma imperativa contenuta nell’art. 3, co. 5, del
d. I. n. 726 del 1984, conv. in I. n. 863 del 1984, cit..

2.— Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per
cassazione affidato ad un unico motivo. Ha resistito la società intimata con
controricorso. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

R.G. n. 11773/2011
Udienza 17 febbraio 2015
Presidente Macioce Relatore Amendola

rapporto di lavoro a tempo indeterminato; che, successivamente alla

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

Motivi della decisione

3.— Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 3, commi 5 e 12 del d.l. n. 726 del 1984, conv. con modificazioni nella I.

al codice civile inerente l’interpretazione delle leggi, nonché motivazione omessa,
insufficiente e contraddittoria.
Si sostiene che le disposizioni dell’Accordo aziendale del 10 maggio 2001
applicabile alla fattispecie, che riconosce gli emolumenti retributivi richiesti in
ricorso al solo personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato, con
esclusione di quello già assunto con contratto di formazione e lavoro, sono nulle
per contrarietà alle norme aventi natura imperativa richiamate.

4.—

Il ricorso è fondato per le ragioni già espresse da questa Corte in

controversie analoghe in cui la medesima CSTP Spa è risultata soccombente
(Cass. nn. 18944/2014; 18945/2014; 19427/2014; 19428/2014; 19429/2014;
19430/2014; 19431/2014; 19432/2014; 19433/2014; 21052/2014).

5.— In particolare, avuto riguardo alla motivazione contenuta in Cass. n.
19431 e n. 19432 del 2014, si è richiamata la pronuncia a Sezioni unite n. 20074
del 2010, la quale, dopo aver sgombrato il campo circa l’infondatezza
dell’originaria impostazione della difesa della società secondo cui la disposizione
contenuta nell’art. 2, commi 5 e 12, di. n. 726/84, conv. con mod. nella I. n.
863/84, non opererebbe quando l’anzianità è presa in considerazione da
discipline contrattuali, ha affermato che “l’intento del legislatore è quello di una
equiparazione (periodo di formazione lavoro-periodo di lavoro ordinario) di
carattere generale, che opera a tutto campo perseguendo una esigenza di
riequilibrio e di contemperamento”.
“Tale principio non integra – si rammenta nelle decisioni nn. 19431 e
19432/2014 citate – una immotivata e irrazionale interferenza del legislatore
rispetto alle prerogative delle parti collettive in materia di trattamento retributivo
di lavoratori, ma assolve, per ragioni di interesse generale, alle funzioni di
consentire un coordinamento con la disciplina ordinaria di quella propria del
contratto di formazione lavoro al fine di riequilibrare, attraverso previsioni di

R.G. n. 11773/2011
Udienza 17 febbraio 2015
Presidente Macioce Relatore Amendola

n. 863 del 1984, e dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale premesse

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

favore, la debole condizione del lavoratore, assunto mediante tale speciale tipo di
contratto, degli aspetti di trattamento meno favorevole del rapporto rispetto alla
disciplina generale (Cass. ord. n. 16888 del 2011, ord. n. 14229 del 2011)” (per
la stessa affermazione, adde Cass. n. 19198 del 2013; Cass. n. 10108 del 2013,
e, di recente, ord. n. 1738 del 2015 nonché Cass. n. 3645 del 2014, secondo cui

dal fatto che, con la trasformazione, la precarietà è stata superata visto che,
diversamente, si legittimerebbe un trattamento meno favorevole pur in presenza
di situazioni divenute per scelta legislativa”).
Nelle sentenze, inoltre, si richiama l’insegnamento di Cass. n. 24033 del
2007, secondo cui, “in fattispecie analoga a quella in esame in cui si
controverteva dell’applicabilità, nei confronti di lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro, del limite posto dalla norma collettiva che aveva soppresso
l’agevolazione tariffaria, per i nuovi assunti a decorrere da una certa data, il
rapporto deve essere considerato unico sin dalla data della sua instaurazione
conseguendone la impossibilità di considerare come data di assunzione ai fini
della disciplina collettiva, una data successiva a quella di cui al contratto di
formazione e lavoro”.
Nello stesso senso, più di recente, Cass. n. 13496 del 2014, secondo la quale
“il solo fatto dell’assunzione con contratto di formazione e lavoro, stante la
previsione legale che equipara la dimensione temporale del rapporto, non può
giustificare che lavoratori entrambi in servizio a detta data, gli uni già con
contratto a tempo indeterminato e gli altri con contratto solo successivamente
trasformato in rapporto a tempo indeterminato, percepiscano un diverso
trattamento retributivo per l’intera vita lavorativa”.
Nei precedenti specifici innanzi richiamati si conclude, dunque, che
“l’accertamento del diritto alle indennità oggetto di domanda secondo il regime
previgente a quello ridefinito dall’accordo aziendale del maggio 2001 risulta, alla
stregua delle medesime allegazioni della CSTP, strettamente collegato al
riconoscimento dell’anzianità di servizio con riferimento al periodo di formazione
e lavoro. È dalla soluzione che riceve la questione attinente alla decorrenza del
rapporto di lavoro del dipendente assunto con contratto di formazione che
discende la possibilità di considerare l’odierno controricorrente tra i lavoratori in
servizio alla data del 10.5.2001, ai quali l’Accordo aziendale riserva un più
favorevole trattamento economico rispetto ai nuovi assunti”.

R.G. n. 11773/2011
Udienza 17 febbraio 2015
Presidente Macioce Relatore Amendola

“il senso dell’operazione di riequilibrio non può essere certo messo in discussione

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

Pertanto ha errato la Corte territoriale nel ritenere che le limitazioni
convenzionali poste dalla contrattazione aziendale in data 20 maggio 2001 al
trattamento economico erogato successivamente alla trasformazione del rapporto
a coloro che alla data citata erano in contratto di formazione e lavoro non si
ponessero in contrasto con la norma imperativa contenuta nell’art. 3, co. 5, del d.

Né è utilmente invocabile la pronuncia richiamata dalla società nelle memorie
ex art. 378 c.p.c. (Cass. n. 19436 del 2014) resa avverso sentenza di altra corte
di appello nei confronti di diversa azienda, mediante l’articolata interpretazione di
altro accordo aziendale con riferimento ad una ben precisa indennità contrattuale
ivi prevista.

6.— Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata
cassata, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, che provvederà
anche sulle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la
regolazione delle spese, alla Corte di Appello di Napoli.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 17 febbraio 2015

Il rel4ore est.

Il Presid

I. n. 726 del 1984, conv. in I. n. 863 del 1984.

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