Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8876 del 29/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/03/2019, (ud. 22/02/2019, dep. 29/03/2019), n.8876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23106-2018 proposto da:

O.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GUIDO ERNESTO MARIA SAVIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO, in persona del Ministro

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 15/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Torino, con decreto n. 2613/2018, depositato il 15/06/2018, ha respinto la richiesta di protezione internazionale di O.L., nato in Nigeria, a seguito di diniego della competente Commissione Territoriale, rilevando che la vicenda personale narrata dal richiedente (essere stato costretto a lasciare il proprio Paese, per sottrarsi alle minacce della seconda moglie del padre e della comunità di altro villaggio) risultava priva di intrinseca credibilità, con conseguente insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, mentre non risultava fondata la richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria.

In particolare, il Tribunale, in via preliminare, ha respinto l’istanza del ricorrente di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, in quanto, pur non essendo disponibile la videoregistrazione dell’audizione dell’interessato dinanzi alla Commissione, vi era in atti il verbale di trascrizione della stessa, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, del tutto equipollente.

Avverso il suddetto decreto, O.L. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che resiste con controricorso).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, lett. a), avendo il Tribunale disatteso l’istanza di fissazione dell’udienza, stante la non disponibilità della videoregistrazione davanti la commissione; con il secondo motivo, si denuncia poi la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 7 ss., per non avere il Tribunale correttamente vagliato i presupposti richiesti per il riconoscimento della protezione internazionale correlata allo status di rifugiato; con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in riferimento alla reiezione della richiesta di protezione quantomeno sussidiaria; con il quarto motivo, si denuncia la violazione e/o erronea applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione alla reiezione della richiesta, subordinata, di riconoscimento della protezione umanitaria.

2. La prima censura è fondata, con assorbimento delle restanti. Questa Corte (Cass. n. 17717/2018), con orientamento cui questo Collegio intende dare continuità, ha, di recente, affermato che “nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio”, in quanto “tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale”.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, va cassato il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Torino, in diversa composizione II giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnato, con rinvio, anche in punto di spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2019

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