Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8876 del 18/04/2011

Cassazione civile sez. II, 18/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 18/04/2011), n.8876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22855/2005 proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PASUBIO 11, presso lo studio dell’avvocato COGLITORE

AGOSTINA, rappresentata e difesa dall’avvocato ROMEO FRANCO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PALERMO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE ex

lege, rappresentato e difeso dall’avvocato SANSONE MARIA PIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 442/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 11/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/03/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

a. – C.G., nella qualità di procuratrice generale di M.A., conveniva in giudizio il Comune di Palermo chiedendo che fosse dichiarato il diritto di proprietà di quest’ultima sul terreno sito in (OMISSIS), intestato al Comune di Palermo per averlo posseduto per quasi quarant’anni pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente ed animo domini. Si costituiva il Comune di Palermo che chiedeva il rigetto della domanda attrice dato che il terreno aveva una destinazione a verde pubblico ed era soggetto a vincoli che non ne consentivano l’acquisto per usucapione da parte dei privati. Il Tribunale di Palermo accoglieva la domanda dell’attrice e dichiarava che M.A. aveva acquistato per usucapione la proprietà del terreno che la stessa aveva rivendicato.

b) Proponeva appello il Comune di Palermo il quale rilevava che aveva errato il primo giudice per non aver tenuto conto dell’effettiva destinazione del bene e dei vincoli di natura pubblicistica. Si costituiva C.G. quale figlia ed erede di M. A., ed eccepiva il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. La Corte di Appello di Palermo riformava la sentenza di primo grado e rigettava la domanda di usucapione. La Corte di Appello di Palermo osservava: a) che il terreno non era soggetto ad acquisto per usucapione perchè lo stesso ricadeva nella previsione di cui all’art. 822 cod. civ., comma 2;

c) Per la cassazione di questa sentenza ricorre C.G. per tre motivi consegnati ad un atto di ricorso notificato il 16 settembre 2005.

Resiste il Comune di Palermo con controricorso depositato il 31 ottobre 2005.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo C.G. lamenta: violazione e falsa applicazione di norme (artt. 822, 823 e 824 c.c.) art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale nell’interpretazione di accertamenti comunali, vizio di motivazione, art. 360 c.p.c., n. 5. Avrebbe errato la Corte di Appello di Palermo – secondo la ricorrente – nell’aver catalogato il terreno, oggetto dell’usucapione, tra i beni facenti parte del demanio pubblico, ai sensi dell’art. 822 cod. civ., comma 2. In particolare, la Corte territoriale, avrebbe errato, nell’aver attribuito natura ed effetti legislativi agli accertamenti interni comunali di destinazione urbanistica con vincoli estranei alle previsioni tassative dei beni appartenenti allo Stato e agli enti pubblici e ad un tempo per aver privilegiato come fonte del proprio convincimento la relazione interna (Una nota della Ripartizione Urbanistica) del Comune di Palermo del 21 dicembre 1993.

1.2. – La censura merita di essere accolta per quanto di ragione.

1.3. – Va, intanto osservato che l’art. 822 cod. civ., comma 2, individua, oltre il demanio cc.dd. necessario (costituito da beni che appartengono e non possono che appartenere allo Stato) altra tipologia di demanio cc.dd. demanio accidentale (costituto da quei beni rispondenti ad alcune caratteristiche e che possono non appartenere allo Stato ma se appartengono sono assoggettati alla disciplina dei beni demaniali). Il demanio accidentale, per legge, è caratterizzato da due elementi: a) dall’elemento dell’appartenenza il bene deve appartenere, deve essere, cioè, di proprietà, dello Stato o in ragione dell’art. 824 cod. civ., del Comune o della Provincia;

b) e dalla caratteristica del bene, cioè il bene deve presentare le qualità che sono proprie di quelle categorie di beni indicate dall’art. 822 cod. civ., comma 2.

1.4. – Nell’ipotesi, in esame la Corte territoriale ha ritenuto che il bene in oggetto fosse un bene demaniale per due essenziali ragioni e cioè: a) perchè il bene in oggetto ricade in un’area ricompresa nelle aree di interesse archeologico il cui elenco è stato trasmesso dalla Sovraintendenza ai Beni culturali ed ambientali con comunicazione, 1418 del 29 aprile 1987, b) e soprattutto perchè già dall’atto di acquisto del terreno da parte del Comune di Palermo in data 25 novembre 1949 la particella n. 619 che identifica il bene in oggetto, era destinata a prolungamento di (OMISSIS) previsto nel Piano di Ricostruzione e comunque la sua contiguità dell’area con il detto tracciato viario determina l’inclusione della stessa nella previsione dell’art. 822 cod. civ., comma 2.

Tuttavia la Corte territoriale: a) non ha tenuto conto – o non ha dato il rilievo che avrebbe meritato, del fatto che non è conseguenza immediata che un bene che ricade in un’area di interesse archeologico sia per se stesso un bene di interesse archiologico.

Ciò che la Corte territoriale ha affermato era un immediato presupposto per l’ulteriore accertamento – non compiuto – che il bene in oggetto, contrassegnato come particella n. 619, fosse non solo ricadente in una zona di interesse archeologico ma fosse esso stesso un bene di interesse archeologico, b) non ha, altresì, tenuto conto che la presunzione di demanialità stabilita dalla L. n. 2248 del 1865, art. 22, all. F non si riferisce ad ogni area contigua e/o comunicante con la strada pubblica, ma, solo a quelle aree che per l’immediata accessibilità appaiono integranti della funzione viaria della rete stradale in guisa da costituire pertinenza della strada (in tal senso anche Cass. n. 5262 del 10 marzo 2006). La Corte territoriale anche in questo caso ha mancato di accertare se il bene in oggetto potesse essere identificato quale bene pertinenziale della rete viaria.

2 – Con il secondo motivo la ricorrente lamenta: violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Secondo il ricorrente la Corte di Appello di Palermo ha privilegiato le risultanze dell’accertamento comunale del 21 dicembre 1993 (nota interna del Comune) disattendendo il contenuto dell’unico documento rilasciato ufficialmente e legalmente dallo stesso Comune nel giugno del 2001 e dal quale risulta che la particelle 619 (identificativa, in catasto, del terreno de quo) a norma del Piano Particolareggiato esecutivo dal 1993 in parte ricadeva in un’area destinata a verde pubblico di progetto, e in parte in area con superfetazioni con modalità di intervento demolizioni (…).

3. – Con il terzo motivo la ricorrente lamenta: violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 1362, comma 2, omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1158 c.c. e art. 360 c.p.c., n. 3). Il ricorrente ritiene che la Corte territoriale nell’interpretare la descrizione dei confini dell’atto 12 novembre 1955 avrebbe alterato il senso letterale delle parole usate dalle parti attribuendo ad una semplice descrittiva incidentale previsione di un piano di ricostruzione la legalità di un vincolo ipotetico certamente non deliberato adottato o legiferato in epoca successiva.

2.1. – Entrambi questi motivi rimangono assorbiti dal primo. Essi vanno accolti per le ragioni di cui si è detto.

In definitiva, il ricorso va accolto, provvedendo a rinviare alla Corte di Appello anche per la determinazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Palermo anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA