Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8876 del 11/04/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 8876 Anno 2013
Presidente: PLENTEDA DONATO
Relatore: CULTRERA MARIA ROSARIA
ORDINANZA
sul ricorso 26709-2009 proposto da:
BERNOT
LIVIO
BRNLVI37C14E098Y)
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FULCIERI P. DE’ CALBOLI 69 (
presso
lo
studio
dell’avvocato TOMA ROBERTA,
rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrenti contro
TONDON ALESSANDRA;
– intimata –
2012
9738
avverso l’ordinanza R.G. 280/09 del TRIBUNALE di
GORIZIA, depositata IL 4.12.ft9;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 13/12/2012 dal Consigliere Relatore
Data pubblicazione: 11/04/2013
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA.
E’ presente il Procuratore Generale
Dott.
CARMELO
SGROI
che
ha
in persona del
concluso
per
./
l’inammissibilità del ricorso.
26709/2009
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
L’avv. Livio Bernot propone regolamento di giurisdizione e di competenza in relazione
al provvedimento depositato il 4.12.2009 del giudice del lavoro di Udine, che ha respinto
istanza di sospensione del processo pendente innanzi a sé, richiesta dall’odierno
ricorrente in attesa della definizione di un regolamento di competenza, che ha ritenuto
dall’istante. L’unico provvedimento contenente dichiarazione di competenza, ha
soggiunto il giudice del lavoro, era rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 119/2009,
oggetto dell’opposizione di cui è stata chiesta la sospensione, nei cui riguardi non
sarebbe affatto proponibile il regolamento di competenza.
Il ricorrente, che con ricorso da lui denominato integrativo ha precisato riferirsi l’istanza
di sospensione proprio a quel decreto ingiuntivo, censura l’ordinanza sull’assunto che le
cause che riguardano la parte dichiarata fallita, qual è la Tondon, asserita creditrice in
quel giudizio, appartengono alla competenza e alla giurisdizione del giudice fallimentare e
che, in ordine al merito, i documenti allegati dalla predetta posti a base del credito di
lavoro dedotto in causa, “non sono veri”, per le ragioni di fatto indi esposte.
Il Consigliere rel., premesso che la proposizione del suddetto ultimo regolamento non è
desumibile, quanto a contenuto e tempo del suo deposito innanzi alla S.C. dagli atti
allegati dall’istante, ha depositato proposta di definizione osservando che il ricorso
appare inammissibile. “La sua formulazione, lacunosa oltre che confusa, non consente di
ricostruire la vicenda processuale né di cogliere il senso della censura mossa all’ordinanza
in discussione. Limitatosi a lamentare che il giudice del lavoro avrebbe assunto decisione
sulla competenza impropriamente e per implicito, il ricorrente non coltiva alcun
argomento critico che illustri l’erroneità di quel provvedimento”.
.
•
Il collegio ritiene condividere la riferita proposta nonostante le osservazioni critiche
articolate dal ricorrente nella sua memoria difensiva con la quale, pur nell’intento di
chiarirla, precisando che la parte intimata Alessandra Tondon è stata dichiarata fallita sì
che il suo credito avrebbe dovuto essere esaminato nel rispetto del rito fallimentare in
sede di formazione dello stato passivo, riferisce la vicenda processuale ancora una volta
genericamente e confusamente. Giova comunque precisare che, laddove il regolamento
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non desumibile, quanto a contenuto e proposizione innanzi alla S.C., dagli atti allegati
26709/2009
di competenza, di cui il giudice del lavoro avrebbe dovuto tener conto ai fini della
sospensione del processo pendente innanzi a sé, si riferisse al rigetto della richiesta
d’interruzione del processo a causa dell’intervenuto fallimento della Tondon, ex se
inammissibile, l’assunto del giudice del lavoro, secondo cui la sospensione presuppone la
proposizione della predetta impugnazione in relazione ad un provvedimento che abbia
provveduto sulla competenza e non già ad una qualsiasi istanza, assolutamente corretto,
precisazione del provvedimento giudiziale impugnato col regolamento.
Per l’effetto il collegio dichiara il ricorso inammissibile omesso ogni provvedimento sulle
spese del presente giudizio in assenza d’attività difensiva della parte intimata.
PQM
La Corte:
dichiara il ricorso inammissibile.
Roma, il 13.12.2012
non è stata fatto segno di critica alcuna, così come non è censurata l’asserita omessa