Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8875 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 31/03/2021), n.8875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34389-2019 proposto da:

D.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati PAOLO MOSCA, ROBERTO ANTONIO NESTICO’;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, F.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 548/2019 del TRIBUNALE di CATANZARO,

depositata il 26/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. – D.C. ha agito in giudizio nei confronti di F.A. e della Unipolsai Ass.ni. Ha raccontato che, mentre scendeva dalla auto condotta dal F., quest’ultimo, senza avvedersi che la ricorrente non era ancora del tutto fuori dalla vettura, è ripartito facendo cadere la D., che ha riportato di conseguenza lesioni alla persona che hanno imposto il ricovero in Ospedale.

2. – Il Giudice di Pace ha riconosciuto la responsabilità del conducente ed ha condannato la compagnia di assicurazioni al risarcimento del danno da costui causato, ma, su appello della Unipolsai, il Tribunale di Catanzaro ha riformato la decisione dando rilievo prevalente alle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente nella immediatezza del fatto.

3. – D.C. ricorre con quattro motivi. Non v’è costituzione degli intimati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. – La ratio della decisione impugnata.

Il Tribunale stima come contraddittorio il quadro probatorio emerso dalla istruttoria, e dunque, a fronte di tale contraddittorietà, dà preminente rilievo alla dichiarazione resa dalla stessa ricorrente ai vigili urbani nella immediatezza del fatto, da cui risulta una accidentale caduta per un piede messo inavvertitamente in una buca.

5. – Questa ratio è contestata con cinque motivi. I primi tre attengono alla contestazione del giudizio probatorio, e possono valutarsi insieme; gli ultimi due presuppongono che i primi tre vengano accolti, in quanto presuppongono un fatto diverso da quello assunto dal giudice di merito, come verificatosi effettivamente.

6. – I primi tre motivi denunciano oltre che violazione della Carta Fondamentale dell’Unione Europea, artt. 41 e ss., più direttamente violazione degli artt. 115 e 166 c.p.c..

Secondo la ricorrente il giudice di merito avrebbe dato rilievo esclusivo alla dichiarazione della T., in modo errato, senza cioè tenere conto delle altre prove, e segnatamente della CTU e delle dichiarazioni del teste T..

Sotto questo aspetto la censura è infondata in quanto il Tribunale ha fatto una complessiva valutazione delle prove, ed anzi, ha tenuto conto delle loro risultanze, in quanto proprio su di esse verteva l’appello della Unipolsai, che si doleva del contrario avviso del Giudice di pace, il quale aveva invece fatto esclusiva leva sulla dichiarazione del teste.

Dunque, non si può ritenere che vi sia stata una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., da cui si ricava che il giudice, ferma la sua discrezionalità nella valutazione delle prove, deve però tener conto di tutte quelle assunte e non può decidere trascurandone alcuna.

Inoltre, la ricorrente, con i primi tre motivi, denuncia l’errore del giudice di merito nell’avere attribuito al verbale dei vigili, in cui era contenuta la dichiarazione della stessa ricorrente, natura di prova piena, efficace fino a querela di falso.

La censura è inammissibile: non coglie la ratio della decisione impugnata.

Il giudice di merito ha ritenuto avesse valore di confessione stragiudiziale la dichiarazione della ricorrente, non ha affatto attribuito valore di prova legale o di piena prova al verbale: altro essendo il valore di prova fino a querela di falso del verbale, altro essendo il valore probatorio del suo contenuto, ben potendo accadere che il verbale non faccia prova fino a querela di falso, ma che le dichiarazioni in esso contenute integrino una confessione stragiudiziale.

Ogni altra censura, compresa quella sulla completezza del verbale redatto (p. 17 del ricorso), mira a contestare un giudizio di fatto, quale è quello di valutazione delle prove rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo per difetto assoluto di motivazione o per errore percettivo.

7. – I motivi quarto e quinto denunciano, il quarto, violazione dell’art. 2054 c.c., ed il quinto violazione dell’art. 2055 c.c..

Sono motivi che presuppongono che il fatto venga ricostruito secondo la prospettiva della ricorrente anzichè secondo quella del giudice di merito, e come tale sono assorbiti dal rigetto dei primi tre motivi.

Ossia: si può discutere se l’art. 2054 c.c., si applichi anche al caso in cui il conducente di una vettura provochi danno al passeggero che sta scendendo dalla automobile, solo se si ritiene che i fatti siano andati in quel senso; e così si può discutere se via sia responsabilità solidale tra il conducente ed altri o tra il conducente e la compagnia di assicurazione solo se si assume che una responsabilità del conducente sia emersa; viceversa tenendo ferma la ricostruzione del fatto prospettata dal giudice di merito (caduta accidentale nella buca) quelle questioni non hanno rilevanza.

Il ricorso va rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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