Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8875 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 14/04/2010), n.8875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14228-2006 proposto da:

ALA GRAFICA DI MASSIMO IALLONGHI & C SAS in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARONGIU

GIANNI, ODINO LUIGI, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI CONCESSIONE PROV. GENOVA GEST LINE SPA

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GAVINO ERSILIO,

CALISI GIOVANNI con studio in GENOVA VIA MARAGLIANO 10/6, (avviso

postale), giusta delega in calce;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI GENOVA;

– intimato –

sul ricorso 17816-2006 proposto da:

COMUNE DI GENOVA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14/4 SC A, presso lo studio

dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ODONE EDDA, giusta delega in calce;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ALA GRAFICA DI MASSIMO IALLONGHI & C. SNC in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARONGIU

GIANNI, ODINO LUIGI, giusta delega in calce;

– controricorrente a ricorso incidentale –

e contro

GEST LINE SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 87/2005 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 16/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito per il resistente l’Avvocato PAFUNDI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La parte contribuente sopra indicata ha impugnato la cartella di pagamento relativa alla TARSU per il 2001 nei confronti del Comune di Genova e del concessionario per la riscossione, chiedendone l’annullamento, sostenendo, tra l’altro, l’infondatezza della pretesa in quanto fondata su delibera consiliare di modifica al regolamento alla tassa e di Delib. di Giunta recante l’adozione delle tariffe per detto anno annullate dal giudice amministrativo.

La Commissione Provinciale ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la cartella di pagamento avrebbe potuto essere impugnata per eventuali vizi propri, non per contestare la legittimità dell’imposizione tributaria. Con la decisione in epigrafe, la C.T.R. ha ritenuto ammissibile il ricorso contro la cartella anche per vizi della presupposta iscrizione a ruolo; ha rilevato che, a seguito dell’annullamento delle predette delibere comunali da parte del giudice amministrativo, si configurava la non più opinabile inesistenza delle fonti amministrative dell’obbligazione tributaria, con conseguente radicale assenza di fondamento per l’esercizio del potere impositivo; tuttavia, ha ritenuto che l’imposta fosse dovuta, ma non in virtù e nella misura indicata in cartella, dovendosi (D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 69, comma 1) intendere prorogata la tariffa in precedenza approvata e non oggetto di annullamento da parte del giudice amministrativo; e in virtù di questa pronunzia, che rimuoveva ogni effetto della cartella nei confronti della parte ricorrente, ha considerato assorbita ogni ulteriore censura della stessa.

Avverso questa sentenza, la parte privata ha proposto ricorso per Cassazione, con quattro morivi. Il Comune ed il concessionario hanno resistito con controricorso; l’ente impositore ha proposto anche ricorso incidentale, con due motivi, rispetto al quale la società ha presentato controricorso.

Col primo motivo, la parte ricorrente, deduce “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 227 del 1997, art. 69”, per avere la C.T.R. erroneamente applicato alla fattispecie la proroga prevista da tale norma nel diverso caso della mancata tempestiva approvazione della tariffa, mentre, nell’ipotesi quale la presente, di annullamento per illegittimità delle tariffe approvate per un certo anno, nessuna disposizione prevede l’ultrattività di quelle approvate per periodi precedenti.

Con il secondo motivo, la parte privata lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, in quanto, avendo l’annullamento da parte del giudice amministrativo riguardato anche la modifica del regolamento sulla tassa, la C.T.R. non avrebbe potuto pervenire alla conclusione di cui al dispositivo senza nulla motivare in ordine alla caducazione del regolamento, motivo autonomamente sufficiente di illegittimità derivata (della cartella impugnata).

Nel terzo motivo, la parte contribuente, denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, perchè la C.T.R. non avrebbe dovuto pronunziarsi sulla “sopravivenza” della tariffa in precedenza approvata e sull’idoneità della stessa a costituire parametro per la misura della tassa difettando sul punto la relativa domanda di parte, con conseguente ultrapetizione.

Col quarto motivo, la contribuente lamenta ulteriore violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronunzia sui punti decisivi della dedotta (fin dal primo grado) decadenza dell’ente dal potere impositivo e della nullità della cartella per vizi suoi propri (carenza dei requisiti indispensabili di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e L. n. 241 del 1990, art. 3 nonchè inidoneità della motivazione a consentire pienamente la difesa del contribuente).

Con il primo motivo del ricorso incidentale, il Comune – deducendo violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62, 63, 70 e 72 in relazione alla violazione dell’art. 69 citato D.P.R., nonchè vizio di motivazione su punto decisivo – lamenta che la C.T.R. avrebbe erroneamente affermato che, a seguito dell’annullamento della tariffa per il 2001, si sarebbe determinata la non più opinabile inesistenza delle fonti amministrative dell’obbligazione tributaria e la radicale assenza di fondamento per l’esercizio del potere impositivo; mentre non sarebbe venuta meno la debenza del tributo, permanendo la pretesa impositiva generale che sussisteva ed avrebbe dovuto concretarsi in altro modo.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale, formulato in via condizionata, il Comune – deducendo violazione degli artt. 62, 63 e 70, in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69 – lamenta che la C.T.R. avrebbero erroneamente ritenuto ammissibile il ricorso introduttivo, senza considerare che l’annullamento delle predette Delibere comunali non giustificava la proposizione di una domanda volta ad ottenere il totale annullamento della pretesa impositiva, mentre la domanda, per essere ammissibile, avrebbe dovuto essere formulata nel senso di chiedere solo una variazione dell’ammontare dell’imposta.

Vanno riuniti i ricorsi, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

Il ricorso incidentale è ammissibile, anche se tardivo, senza che sia necessario indagare circa l’autonomia, o meno, delle statuizioni impugnate dal Comune rispetto a quelle oggetto del ricorso principale, in quanto anche quando sia scaduto – come nella specie – il termine per l’impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l’interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., l’unica conseguenza sfavorevole dell’impugnazione cosiddetta tardiva è che essa perde efficacia se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile: (Cass. n. 15483/08; 14969/07; 19155/05, 1667/04).

I primi tre motivi del ricorso principale non meritano di essere accolti.

Il primo, infatti, si rivela infondato, in quanto la sentenza impugnata si rivela in armonia con il consolidato orientamento di questa S.C., secondo cui dalla disposizione del D.Lgs n. 507 del 1993, art. 69, comma 1 può ricavarsi “un principio di carattere generale, secondo il quale la conseguenza della eventuale illegittimità di una delibera tariffaria ha come conseguenza non già la liberazione della contribuente da qualsiasi obbligo di pagamento per il servizio di raccolta rifiuti, bensì l’applicazione della tariffa vigente in precedenza” (Cass. n. 5722/07; S.U. n. 8278/08; 13957/08 e numerose altre conformi).

Nel caso di specie, attesa la natura demolitoria delle pronunce di annullamento del giudice amministrativo, gli atti amministrativi annullati (nella specie le delibere comunali di approvazione del regolamento TARSU e della relativa tariffa) devono ritenersi espunti dalla realtà giuridica con efficacia ex tunc. Devono ritenersi, cioè, come mai venuti ad esistenza. In questo senso, può affermarsi che l’art. 69, comma 1 trovi applicazione in siffatte ipotesi non già in via analogica, nè estensiva, ma in via diretta, atteso che, dopo la pronuncia demolitoria del giudice amministrativo, non vi è alcuna distinzione tra l’ipotesi di mancata deliberazione e l’ipotesi di Illegittima deliberazione, e cioè tra l’ipotesi di mancato esercizio del potere pubblicistico attribuito dalla norma all’autorità amministrativa e l’ipotesi di illegittimo esercizio del medesimo. In altri termini, la norma de qua può essere direttamente “letta” in questo senso: “in caso di mancata valida deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l’anno in corso”. In tale senso deve anche intendersi precisata ed integrata la motivazione dell’impugnata sentenza sul punto.

Il secondo motivo è inammissibile data l’erronea individuazione della categoria logico-giuridica del vizio deducibile in questa sede, che, solo se correttamente individuato nella violazione di legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, anzichè nel dedotto vizio motivazionale, avrebbe potuto introdurre la verifica della conformità a legge della decisione impugnata, pur in presenza della pronunzia demolitoria del giudice amministrativo in ordine alla delibera regolamentare (la quale riguardava, comunque, solo l’assimilazione a quelli urbani di altre tipologie dei rifiuti, senza incidenza diretta, quindi, sulla quantificazione della pretesa come definita alla stregua della motivazione relativa alla precedente censura).

Non coglie nel segno neanche il terzo motivo, in quanto la decisione, sulla base della sopra richiamata interpretazione dell’art. 69, comma 1, D.Lgs. cit., ha proceduto alla quantificazione della pretesa erariale restando nell’ambito del peti tuia azionato con l’atto impositivo. Al riguardo, non sussiste l’invocata violazione dell’art. 112 c.p.c., dovendosi ribadire che non incorre in vizio di ultrapetizione il giudice che, fermi restando i fatti addotti dall’Amministrazione a sostegno della propria pretesa e senza immutare il petitum, proceda alla riqualificazione giuridica della fattispecie (Cass. n. 3936/02; v. anche Cass. 21221/06; 22932 e 20398/05).

Stante il mancato accoglimento delle tre indicate censure, resta assorbita ogni decisione in ordine ai motivi proposti dall’ente impositore con il ricorso incidentale.

Va, invece, accolto il quarto motivi del ricorso principale, in quanto le altre censure proposte dalla parte contribuente con il ricorso introduttivo e riproposte in appello non potevano essere considerate “assorbite”, dovendosi tra l’altro verificare la tempestività, o meno, dell’esercizio del potere impositivo; sicchè in relazione ad esse il giudice di rinvio dovrà procedere a nuovo motivato esame, oltre che alla determinazione delle spese anche della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Accoglie il quarto motivo del ricorso principale, respinti i primi tre ed assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della C.T.R. della Liguria.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

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