Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8875 del 13/05/2020

Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 13/05/2020), n.8875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2816/2017 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20,

presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in persona della Sindaca pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO CIAVARELLA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DOMENICO ROSSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15204/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 27/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SARA CISTRIANI per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. T.G. ricorre, con atto notificato il 26/01/2017 ed articolato su due motivi, per la cassazione della sentenza n. 15204 del 27/07/2016, con cui il Tribunale di Roma ha, sull’appello da lei proposto avverso analoga pronuncia di inammissibilità – ma fondata su diverso motivo – del Giudice di pace, comunque dichiarato inammissibile la sua opposizione avverso l’invito bonario al pagamento di crediti per infrazioni al C.d.S., notificatole da Roma Capitale, proposta con ricorso passato per la notifica il 21/11/2011 ed iscritto a ruolo il 16/01/2012.

2. In particolare, il tribunale capitolino, pur dopo aver qualificato in difformità da quanto in contrario ritenuto dal primo giudice impugnabile pure il solo avviso bonario, ha qualificato la domanda come opposizione recuperatoria dell’azione D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7 e, rilevando al riguardo la data di deposito mediante iscrizione a ruolo, nè avendo mai argomentato l’opponente per la tempestività, ne ha rilevato la tardività e per tale motivo la ha dichiarata inammissibile, con condanna dell’appellante alle spese del solo secondo grado.

3. Roma Capitale notifica a mezzo p.e.c. controricorso, con cui eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per insussistenza di un danno rilevante o, in subordine, per violazione dei limiti del giudizio in Cassazione, per poi sostenerne comunque l’infondatezza; e, per la pubblica udienza del 21/01/2020, la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente articola due motivi, coi quali ella si duole:

– di “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo agli artt. 615,112,115 e 116 c.p.c. – L. n. 689 del 1981, artt. 13, 14, 22 e 23 – violazione art. 360 c.p.c., n. 5”: in estrema sintesi sostenendo doversi qualificare opposizione ad esecuzione ogni contestazione di titolo legittimante l’iscrizione a ruolo esattoriale;

– di “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo all’art. 112 c.p.c. – art. 324 c.p.c.”, deducendo essersi formato un giudicato (almeno implicito) sull’ammissibilità della domanda per tempestività, per avere il primo giudice escluso la sua sottoposizione a termini.

2. Il primo motivo è infondato, essendo ormai la sottesa questione definitivamente risolta, sia pure alla stregua della giurisprudenza di legittimità consolidatasi successivamente alla proposizione del ricorso, in senso sfavorevole alla tesi della ricorrente: infatti, fin da Cass. Sez. U. 22/09/2017, n. 22080, è da qualificarsi recuperatoria – e quindi assoggettata ai termini previsti dalla norma speciale del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 – l’opposizione avverso la pretesa esattoriale fondata su sanzioni per infrazioni al C.d.S., in caso siano dedotti vizi od omissioni nelle notifiche dei necessari atti presupposti; e, nella specie, neppure è contestato non solo che tali fossero le ragioni delle censure, ma nemmeno che l’instaurazione del giudizio sull’opposizione abbia avuto luogo col deposito nella cancelleria del giudice competente entro i trenta giorni dalla notificazione del primo atto da cui desumere l’esistenza di quello presupposto e di cui addurre la carente notificazione.

3. Quanto alla seconda doglianza, va dapprima rilevato che la motivazione della sentenza di primo grado resa dal Giudice di pace (di Roma, n. 47339 del 25/10/2012) si esaurisce nelle seguenti due proposizioni: “Preliminarmente deve dichiararsi l’inammissibilità dell’opposizione in quanto proposta avverso la comunicazione di avviso bonario, atto che non rientra tra quelli impugnabili autonomamente L. n. 689 del 1981, ex art. 22 o art. 615 c.p.c.. Si osserva sul punto che l’atto in questione non è assimilabile al precetto, ancorchè in forma atipica, in quanto non è indicato alcun termine entro il quale può essere proposta opposizione”.

4. Risulta evidente che il giudice di pace si è limitato a rilevare come nell’atto impugnato mancasse l’indicazione di un termine entro il quale proporre opposizione, ma al solo fine di escluderne l’autonoma opponibilità: sicchè la declaratoria – in primo grado – di inammissibilità della domanda (con definizione in mero rito del processo) non può dirsi avere affrontato, nemmeno per implicito ed essendosi basata sulla ritenuta inopponibilità dell’atto, la questione della sua tardività e la definizione in rito di quella domanda non è fondata su di una qualificazione di tempestività.

5. Al riguardo, la stessa odierna ricorrente, soccombente in primo grado in punto di ammissibilità ma per ritenuta inidoneità dell’atto ad essere opposto, ha sollecitato al giudice dell’appello un riesame dell’intera domanda a partire da ogni altra questione evidentemente successiva, da un punto di vista logico, all’astratta suscettibilità di opposizione avverso quell’atto: in tal modo, l’ampiezza di quanto è stato devoluto al giudice di appello è, con ogni evidenza, tale da investire pure la questione della tempestività, involgendo la verifica della stessa ammissibilità della domanda, previa – evidentemente corretta identificazione del suo oggetto.

6. Ed è appena il caso di rilevare che non giova alla ricorrente l’atteggiamento processuale dell’appellata amministrazione comunale di Roma Capitale, che effettivamente la questione non ha posto, non essendovi la possibilità di configurare, di norma, un giudicato implicito per mancata impugnazione dell’ammissibilità e potendo la relativa questione sempre rilevarsi di ufficio pure nei gradi successivi.

7. La conseguente infondatezza pure del secondo motivo comporta il rigetto del ricorso, con condanna della soccombente ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controparte ed in ragione del credito azionato.

8. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30/01/2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali; tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in Euro 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020

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