Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8875 del 04/05/2015
Civile Sent. Sez. L Num. 8875 Anno 2015
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso 15227-2011 proposto da:
COLTELLACCI
VITTORIO
C.F.
CLTVTR51A29H501K,
elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO D’ITALIA
106, presso lo studio dell’avvocato CARLO IZZO, che
lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente 2015
646
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE RM/A c.f. 04735671002, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARIOSTO 3/9
nell’U.O.C. Avvocatura e Affari legali dell’Azienda,
Data pubblicazione: 04/05/2015
rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSIA ALESII,
giusta delega in atti;
–
controrícorrente
–
avverso la sentenza n. 5054/2010 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/06/2010 R.G.N.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/02/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato IZZO CARLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
il rigetto.
5250/2005;
RG 15227-11 N.7 UD 10-215
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui si chiede la cassazione la Corte di
appello di Roma, riformando la sentenza del Tribunale di Roma,
confronti dell’Azienda USL Roma A, di cui è medico specialista
ambulatoriale convenzionato, volta ad ottenere la condanna della
predetta Azienda al pagamento di un specifica somma di danaro a
titolo di emolumento forfetario aggiuntivo ex art. 18 DPR n. 500
del 1996 per gli anni dal 1995 al 2001.
A base del decisum la Corte del merito pone il rilievo fondante
secondo il quale il compenso aggiuntivo forfetario, previsto dal
predetto art. 18 DPR n. 500 del 1996, è diretto a compensare
un’attività lavorativa, richiesta dall’Azienda al medico
ambulatoriale in aggiunta a quella abituale – oggetto della
convenzione con il SSN – avente carattere occasionale e svolta
solitamente al di fuori dell’orario di sevizio. Nella specie,
invece, secondo la Corte territoriale, il compenso aggiuntivo
rivendicato è afferente, non a prestazioni occasionali ed
ulteriori rispetto a quelle svolte nell’orario di servizio, ma
all’attività oggetto dell’incarico professionale stipulato fra le
parti.
Avverso questa sentenza il Coltellacci ricorre in cassazione
sulla base di due censure,illustrate da memoria.
rigetta la domanda di Coltellacci Vittorio, proposta nei
Resiste con controricorso l’Azienda intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mette conto,
rilevare l’infondatezza della
innanzitutto,
eccezione, sollevata dalla parte resistente, d’inammissibilità
dall’intero contesto dell’atto d’impugnazione è possibile
desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale,
sufficiente per intendere correttamente il significato e la
portata delle critiche rivolte alla pronuncia oggetto di
impugnazione ( Cass. 24 luglio 2007 n. 16315).
Con il primo motivo parte ricorrente, deducendo violazione
dell’art.18 del DPR n. 500 del 1996, sostiene l’erroneità della
interpretazione fornita dalla Corte di Appello della denunciata
norma affermando che nella specie spetta la reclamata indennità
in quanto l’attività espletata rientra nella previsione
contrattuale.
Il motivo è, alla luce di specifico precedente di questa Corte
(Cass. 6 novembre 2013 n. 28030), qui ribadito, reso in una
fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, infondato.
L’art. 18 del DPR n. 500 del 1996 – che recepisce l’Accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici
specialisti ambulatoriali, sottoscritto il 2 febbraio 1996 testualmente prevede:
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del ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa. Infatti
”1.La Azienda per propri fini istituzionali o esigenze erogative,
può chiedere allo specialista ambulatoriale di svolgere
l’attività professionale al di fuori della sede abituale di
lavoro quale risulta dalla lettera di incarico (attività extramoenia).2. Le prestazioni specialistiche in regime di
diagnosi e cura,
sono
finalizzate alla prevenzione,
e riabilitazione, e possono essere svolte
dallo specialista presso:a)
il
domicilio
del paziente, ai
sensi dell’art. 25, 6 comma, della legge n. 833/78;b) lo studio
privato del medico di fiducia convenzionato;c)
strutture
pubbliche
del
S.S.N.
le
altre
(consultori,residenze
protette, servizi socio-assistenziali di tipo
specialistico, ecc.), comunità terapeutiche scuole, fabbriche,
ecc.;d) gli ospedali pubblici del S.S.N. 3. L’attività extramoenia è svolta di norma al di fuori dell’orario
servizio
ed
è
di
a carattere occasionale o periodico programmato,
preventivamente
interessato. 4.
convenuta
con
lo
specialista
La Azienda può chiedere allo specialista la
disponibilità a svolgere attività extra-moenia anche durante
il
suo
orario
di servizio, sempreché ricorrano oggettive
condizioni di fattibilità. 5. L’attività extra-moenia e’
richiesta ed autorizzata di volta in volta dalla Azienda.6. Per
lo svolgimento di attività extra-moenia, a carattere
occasionale
o
periodico programmato, allo specialista è
attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul
3
attività extra-moenia,
compenso
orario dovuto
ai sensi dell’art. 30 rapportato al
tempo di esecuzione di 90 minuti per ciascuna prestazione.
Qualora in occasione di un singolo accesso vengono eseguite
una pluralità di prestazioni,
successiva alla prima
il
per ciascuna prestazione
tempo di
esecuzione
è
extra-moenia durante l’orario di servizio, allo specialista è
attribuito un emolumento forfetario aggiuntivo calcolato sul
compenso orario dovuto ai sensi dell’art. 30 rapportato al
tempo di esecuzione di 60 minuti per ciascuna
prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso
vengono eseguite una pluralità di prestazioni, per ciascuna
prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione e’
determinato in 20 minuti”.
Nello specifico richiamato precedente di questa Corte si è,
condivisibilmente, osservato che alla stregua di una
interpretazione letterale e sistematica della norma in esame
viene in evidente rilievo che il compenso aggiuntivo forfettario
per lo svolgimento di attività
extra-moenia è previsto per
l’attività professionale da svolgere al di fuori della sede
abituale di lavoro quale risulta dalla lettera di incarico e deve
trattarsi di attività svolta di norma al di fuori
dell’orario di servizio e a carattere occasionale o
periodico programmato, e deve essere preventivamente convenuta
con lo specialista interessato.
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determinato in 20 minuti.7. Per lo svolgimento di attività
Nella specie la Corte del merito ha accertato che il compenso
aggiuntivo viene richiesto dall’attuale ricorrente, non per
prestazioni occasionali ed ulteriori rispetto a quelle svolte
nell’orario di servizio, ma per l’attività non solo prestata
durante l’orario di servizio ma oggetto, altresì, dell’incarico
fatto che, in quanto sorretto da congrua e logica motivazione e
non idoneamente censurato, è sottratto al sindacato di questa
Corte.
Con la seconda censura parte ricorrente deduce pdg vizio di
motivazione in ordine all’interpretazione del contratto
sottoscritto dalle parti.
La critica è inammissibile poiché il ricorrente,
non
trascriveX4,in violazione del principio di autosufficienza, nel
ricorso il testo integrale del contratto su cui fonda la censura
(sono trascritti solo alcuni stralci).
Né è specificato, ai sensi dell’art. 366 n. 6 del cpc in quale
atto processuale è stato prodotto il contratto in parola e tanto
anche ai fini dell’art. 369 n. 4 del cpc ( Cass. S.U. 2 dicembre
2008 n.28547, Cass. 23 settembre 2009 n.20535, Cass. S.U. 25
marzo 2010 n. 7161 e Alla stregua delle esposte considerazioni,
nelle quali rimangono assorbiti tutti gli ulteriori i rilievi, il
ricorso va rigettato.
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professionale stipulato tra le parti. Trattasi di accertamento di
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
esborsi ed € 3000,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 febbraio
2015
delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 100,00 per