Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8874 del 29/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/03/2019, (ud. 22/02/2019, dep. 29/03/2019), n.8874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24253-2017 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 107,

presso lo studio dell’avvocato VERRECCHIA OSVALDO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ORENGA MARIANO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore V.A.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LAGONEGRO, depositato il

19/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI

LAURA.

Fatto

RITENUTO

Che:

Il Tribunale di Lagonegro ha liquidato nella complessiva somma di Euro 40.000,00, comprensiva del 5% per spese, il compenso finale dei curatori della procedura fallimentare della società (OMISSIS) SRL, ripartita nella misura di Euro 30.000,00 a favore del primo curatore avv. P. e di Euro 10.000,00 a favore del successivo curatore Dott. V., facendo riferimento per l’attivo esclusivamente a quanto realizzato come utile di gestione, pari ad Euro 623.841,86=, e per il passivo a quanto accertato pari ad Euro 2.713.473,65=, compenso calcolato secondo un valore comprensivo tra il minimo ed il medio ai sensi del D.M. 25 gennaio 2012, n. 30.

Il già curatore P.R. ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi, corroboratori da memoria. Il curatore V. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia ex art. 380-bis c.p.c. notificata alla parte costituita nel presente procedimento.

2. Il primo motivo, con il quale si deduce la violazione della L. fall., art. 39, comma 1, come integrato dal D.M. n. 30 del 2012, per avere il Tribunale liquidato un compenso di importo inferiore al minimo spettante in applicazione del D.M. n. citato, è inammissibile.

La doglianza, infatti, non attiene al vizio di violazione di legge, di cui al n. 3 in quanto presuppone come accertato un ammontare dell’attivo fallimentare diverso da quello stimato dal Tribunale.

Come più volte chiarito da questa Corte, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione – come prospettato nella specie dal ricorrente che fonda la sua doglianza su una diverso computo dell’attivo fallimentare, insistendo sul punto insiste con la memoria -di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna all’esatta interpretazione delle norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, tutte le volte in cui (a differenza che per la prima ipotesi) sia contestato il sindacato di fatto. Da una parte, dunque, si pone la violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa; dall’altra, l’erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta (Cass. n. 24054 del 12/10/2017; n. 16698 del 16/7/2010; n. 7394 del 26/3/2010; n. 5207 del 4/3/2010; n. 16698; sez. lav., 26 marzo 2010, n. 7394).

3. Anche il terzo motivo con il quale si denuncia l’erronea indicazione dell’attivo realizzato nell’esercizio provvisorio è inammissibile, trattandosi di censura che prospetta un vizio revocatorio, peraltro in maniera assertive.

4. E’ fondato e va accolto il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione del D.M. n. 30 del 2012, artt. 1 e 2, per difetto assoluto di motivazione in merito ai criteri legali utilizzati ed alle ragioni poste a fondamento della ripartizione del compenso in percentuale tra i due curatori.

Come questa Corte ha già affermato, la liquidazione del compenso del curatore fallimentare deve essere specificamente motivata mediante la indicazione dei criteri seguiti, ai sensi della L. fall., art. 39, in relazione alla disciplina regolamentare richiamata, risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione (in tema Cass. n. 6202/2010; Cass. n. 4295/2014).

Nel presente caso, manca nel decreto impugnato qualsiasi motivazione sul concreto criterio di ripartizione del compenso fra i due curatori, in relazione alle attività rispettivamente svolte e ai risultati conseguiti, a tale funzione non potendo assurgere l’assertivo ed astratto richiamo di stile ai criteri stessi così formulato “tenuto conto della diversa incidenza delle attività compiute dai diversi curatori nei relativi periodi di riferimento, del comportamento dagli stessi osservato e dei risultati conseguiti” (cfr. Cass. n. 16793 del 26/06/2018; Cass. n. 19053 del 31/07/2017).

5. In conclusione il secondo motivo di ricorso va accolto, inammissibili gli altri; il decreto impugnato va cassato e rinviato al Tribunale di Lagonegro in diversa composizione per il riesame nei limiti del motivo accolto e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

– Accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibili gli altri; cassa il decreto impugnato nei limiti dell’accoglimento e rinvia al Tribunale di Lagonegro in diversa composizione anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA