Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8874 del 18/04/2011

Cassazione civile sez. II, 18/04/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 18/04/2011), n.8874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.S., residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso per

procura speciale autenticata per atto del notaio Brienza Arturo di

Milano del 21 febbraio 2011, rep. n. 36784 dall’Avvocato Marradi

Enrico, elettivamente domiciliato, presso il suo studio in Milano,

viale Montenero n. 63, difeso anche dagli avv. Refiligi Claudio

Rindapi Flaviano;

– ricorrente –

contro

Comune di Milano, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso per procura in calce al controricorso dagli Avvocati Surano

Maria Rita, Elena Savasta e Francesco Pirocchi, elettivamente

domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, largo

Temistocle Solera n. 7/10;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2806 del Giudice di pace di Milano, depositata

il 3 marzo 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24

febbraio 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese delle parti, svolte dall’Avv. Enrico Marradi per il

ricorrente e dall’Avv. Francesco Pirocchi per il resistente;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 26 novembre 2005, G.S. ricorre, sulla base di due motivi, illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Milano n. 2806 del 3 marzo 2005 che, decidendo sull’opposizione da lui avanzata avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal comune di Milano che gli comminava una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’ordinanza sindacale n. 12 del 1998, per avere effettuato una sosta occasionale causando intralcio e pericolo per la circolazione determinata da comportamenti contrari alla pubblica decenza, disponeva, in accoglimento della sua richiesta, la condanna del ricorrente al pagamento del minor importo indicato nel verbale di contestazione della violazione che aveva preceduto l’ingiunzione. 11 comune di Milano resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 116 e 126 cod. proc. civ., assumendo che la statuizione finale del giudicante è frutto di una errata verbalizzazione della dichiarazione resa dal ricorrente all’udienza del 19 novembre 2005, in quanto egli non aveva mai dichiarato di accettare il pagamento della sanzione nella misura del minor importo indicato nel verbale di contestazione della violazione, intendendo invece insistere per l’annullamento in toto della sanzione. Il relativo verbale d’udienza, in quanto non firmato anche dal ricorrente, è nullo e quindi inefficace, con l’effetto che il giudicante non avrebbe dovuto tenerne conto.

Nel caso in cui la Corte non dovessero accogliere il motivo il ricorrente dichiara che intende proporre querela di falso avverso il suddetto verbale. Il motivo è manifestamente infondato.

Il verbale d’udienza, infatti, costituisce atto pubblico che fa fede fino a querela di falso della sua provenienza dal giudice che lo forma, quale pubblico ufficiale, e delle dichiarazioni rese dalle persone che risultano intervenute. La mancata sottoscrizione dell’atto da parte del dichiarante, ai sensi dell’art. 126 cod. proc. civ., costituisce invece mera irregolarità, senza implicare alcuna nullità, tenuto conto che le nullità degli atti processuali sono solo quelle previste espressamente dalla legge (art. 156 cod. proc. civ.) e che la mancata sottoscrizione del verbale ad opera della parte personalmente intervenuta in udienza non riceve specifica sanzione normativa (Cass. n. 13671 del 1991).

La querela di falso che il ricorrente intende proporre è invece inammissibile.

Nel giudizio di cassazione la querela di falso è proponibile in via incidentale, dando luogo alla sua sospensione, solo quando riguardi atti dello stesso procedimento di cassazione (il ricorso, il controricorso e la sentenza) o i documenti di cui è ammesso, nel suddetto procedimento, il deposito ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., e non anche in riferimento ad atti del procedimento che si è svolto dinanzi al giudice del merito e la cui falsità vuole essere addotta per contestare il vizio di violazione di norme sul procedimento in cui sia incorso il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Ne consegue che, ove si adduca la falsità degli atti del procedimento di merito, la querela di falso va proposta in via principale ed è nella impugnazione per revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 2, il mezzo per rescindere la sentenza che, poi, possa essere riconosciuta aver pronunciato sui documenti dichiarati falsi (Cass. n. 986 del 2009).

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione dell’ordinanza sindacale n. 12 del 13 agosto 1998, di cui il ricorrente eccepisce anche l’illegittimità costituzionale.

Il motivo è manifestamente inammissibile, prevalendo, tra le cause di inammissibilità, quella per difetto di interesse, risultando dalla lettura della decisione impugnata che essa ha accolto interamente le conclusioni definitive rassegnate dalla parte stessa all’udienza del 19 novembre 2005, con la conseguenza che il ricorrente non può considerarsi soccombente e non ha pertanto interesse ad impugnare una decisione che ha accolto la sua domanda.

Il ricorso va pertanto respinto.

La particolarità della vicenda integra giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011

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