Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8874 del 13/05/2020

Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 13/05/2020), n.8874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1097/2017 proposto da:

R.T., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

FABIO MARINELLI, AUGUSTO CHIOSI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, (OMISSIS), in persona di DE

LUCA ANTONIO, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE,rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO

MAGGI;

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2152/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. R.T. ricorre, con atto spedito per la notifica a partire dal 23/12/2016, per la cassazione della sentenza n. 2152 del 27/05/2016 con cui la Corte di appello di Napoli, accogliendo l’appello di Equitalia Sud spa avverso la sentenza n. 2300 del 18/09/2012 del Tribunale di Nola, ha dichiarato inammissibile, riqualificatala quale opposizione agli atti esecutivi, la sua opposizione alla cartella esattoriale notificatagli da Equitalia Polis spa per Euro 306.920,81, per il recupero di crediti del Ministero delle politiche agricole e forestali per sanzioni, sorta, interessi e accessori, per indebita percezione di premi comunitari alla produzione di tabacco, basata su nullità della notifica.

2. Degli intimati resiste con controricorso la sola Equitalia Servizi di Riscossione spa, nella dedotta qualità di successore di Equitalia Sud spa, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso e comunque contestandone la fondatezza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Delle doglianze del R., con cui fa valere l’erroneità della qualificazione della sua opposizione ai sensi dell’art. 617, anzichè dell’art. 615 c.p.c., come delle repliche della controricorrente (irrilevante restando, in vista della pronuncia a rendersi, la persistente carenza di prova sul completamento della notifica all’altro intimato, in applicazione dei principi di cui a Cass. Sez. U. ord. 6826/10 sull’inutilità di integrazione del contraddittorio o di rinnovazione della notifica del ricorso in caso di inammissibilità del ricorso), è superflua la stessa illustrazione, per l’evidente tardività del ricorso.

2. Infatti, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, poichè tale disciplina si riferisce al processo di opposizione all’esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, mentre opera, al riguardo, il principio dell’apparenza, per cui il regime di impugnazione e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice a quo abbia in concreto dato all’azione proposta in giudizio e non in base al rito reputato più correttamente applicabile (Cass. ord. 11/01/2012, n. 171; Cass. ord. 14/12/2015, n. 25116).

3. E, nella specie, univocamente il giudice che ha pronunciato la sentenza qui impugnata ha qualificato l’azione come opposizione agli atti esecutivi, senza considerare che, quand’anche fosse fondata la tesi dell’odierno ricorrente sulla necessità di una sua qualificazione quale opposizione ad esecuzione, il risultato finale dell’esenzione dalla sospensione feriale dei termini non muterebbe, poichè a tale regola sono, per giurisprudenza del pari consolidata, assoggettate tutte le opposizioni esecutive, pure anteriori allo stesso inizio del processo esecutivo.

4. Invero, non trova applicazione la sospensione durante il periodo feriale, nemmeno nei gradi di impugnazione e per giurisprudenza a dir poco consolidata, ai termini dei giudizi di opposizione esecutiva, quale il presente (tra le innumerevoli, si veda affermato tale principio anche ai fini dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, pure con riguardo alle opposizioni a precetto: Cass. ord. 22/10/2014, n. 22484; Cass. n. 10874/05, 6103/06, 12250/07, 14591/07, 4942/10, 20745/09, ordd. n. 9997/10, 7072/15, 19264/15, nonchè: Cass., ord. 07/04/2016, n. 6808; Cass. ord. 10/02/2017, n. 3670; Cass. ord. 07/12/2018, n. 31800; Cass. ord. 20/09/2019, n. 23547).

5. Tanto preclude pure il rilievo dell’inammissibilità del ricorso pure per il radicale difetto in esso di idonei elementi sul contenuto dell’opposizione originaria e degli atti di costituzione in appello, come pure di quella derivante dall’omessa censura della pure esplicita ratio decidendi della corte territoriale in ordine alla carenza di rituali doglianze sul capo relativo alla prescrizione pure invocato oggi dal ricorrente a sostegno di una diversa, se non altro parziale, qualificazione della domanda originaria.

6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del soccombente ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

7. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali; tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020

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