Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8873 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 31/03/2021), n.8873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32531-2019 proposto da:

AZIENDA AGRICOLA FENILAZZO DI C.A. & FIGLI S.S., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio

dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FABRIZIO TOMASELLI;

– ricorrente –

contro

R.E., in proprio e quale genitore esercente la potestà

parentale sulla figlia minore V.I., elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentata difesa dall’avvocato MAURO ARBOSTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 539/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 26/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. – La società Azienda Agricola Fenilazzo gestisce un agriturismo all’interno del quale è collocata una rete di gioco per bambini, su cui ossia, questi ultimi saltano sfruttando le proprietà elastiche della stessa rete.

Una di queste bambine, V.I., proprio durante l’utilizzo della rete è caduta sbattendo con il braccio su un tubo privo di protezione da urti facendosi male, cosi che la madre ha agito per il risarcimento del danno.

2. – Sia il Tribunale che la corte di appello hanno ritenuto una responsabilità dell’Azienda proprietaria della rete, ai sensi dell’art. 2051 c.c., in base al rilievo che, da un lato, il tubo era scoperto e se invece fosse stato imbottito non avrebbe causato danno, e dall’altro che la bambina ha usato la rete conformemente al suo utilizzo ordinario, ossia saltandovi, senza alcun anomalo comportamento.

3. – Ricorre l’Azienda Agricola Fenilazzo con due motivi. V’è controricorso della danneggiata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia omessa pronuncia, o anche omesso esame, su un motivo di appello specifico, che aveva ad oggetto il rilievo da attribuire all’esonero da responsabilità, meglio alla omessa custodia dell’area.

Sostiene la ricorrente di aver posto all’attenzione della corte di appello la circostanza di avere appeso un cartello all’ingresso dell’area, con cui si avvisavano gli utenti del fatto che il gioco della rete non era custodito e che chi lo usava lo faceva a proprio rischio.

La corte di appello non avrebbe tenuto conto di tale circostanza.

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente, infatti, non dimostra di aver posto tale questione alla corte di appello, anzi, leggendo il ricorso in cui sono riportati i motivi di appello (p. 7), quello assertivamente disatteso manca, nè v’è menzione, al di là della trasfusione in un motivo specifico, della questione dell’avviso.

Il motivo è altresì infondato.

Il cartello esonera da responsabilità quando avverte dello specifico pericolo (nel caso presente la presenza di tubi o di oggetti, urtando i quali si può riportare danno) mentre non ha alcun rilievo un generico avviso di omessa custodia, che, anzi, è semmai ammissione di non occuparsi di una cosa propria.

5. – Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 2051 e 1227 c.c..

E si traduce nella censura alla decisione impugnata di non aver adeguatamente considerato la condotta colpevole del danneggiato quale causa del danno.

Il motivo fa leva su un errore di accertamento del fatto da parte della corte di merito. Ossia sulla mancata considerazione della circostanza che, essendo, come emerso dall’istruttoria, visibile il tubo non protetto, avrebbero dovuto essere i genitori a non far saltare la figlia.

Il motivo è inammissibile anche esso.

E’ basato infatti sulla contestazione di un accertamento in fatto. La corte di merito ha ritenuto che la bambina stesse facendo un uso adeguato e proprio di quel gioco, e che dunque non era ravvisabile colpa dei genitori, che peraltro avevano rispettato la regola di far salire i bambini uno per volta.

La ricorrente pretende che si rivaluti questo accertamento, ossia che lo si smentisca in fatto, che è invece operazione qui preclusa, anche in presenza di una motivazione adeguata da parte della corte di merito. Ossia: il ricorso attinge il fatto e non un eventuale principio di diritto della sentenza impugnata.

Ad ogni modo, la ricorrente non dimostra affatto di aver posto la questione della visibilità del tubo scoperto anche in appello.

Il ricorso va pertanto respinto.

PQM

La corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 3.000,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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