Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8873 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 22/02/2017, dep.06/04/2017),  n. 8873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2975-2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati ESTER ADA SCIPLINO,

GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G G PORRO 8,

presso lo studio dell’avvocato ANSELMO CARLEVARO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GABRIELE GERBINO, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 223 del 2014,

pubblicata il 16.12.2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. GHINOY PAOLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. G.R. proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Cuneo avverso l’avviso di addebito avente ad oggetto il pagamento di contribuzione alla gestione commercianti dell’Inps relativa al periodo dal 2006 al 2011.

2. Il Tribunale con la sentenza n. 223 del 2014 dichiarava insussistente l’obbligazione contributiva, sul presupposto che non risultavano i presupposti per l’iscrizione alla gestione commercianti in quanto la G., socia accomandataria della “Immobil Rada s.a.s.”, non aveva partecipato al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, svolgendo abitualmente il lavoro di casalinga ed essendosi limitata a sottoscrivere gli atti di vendita e le relative pratiche edilizie per otto immobili, avvalendosi di un’agenzia immobiliare, senza occuparsi dell’attività sociale che era invece riservata, quanto agli aspetti fiscali e di altro tipo, al marito e agli altri soci della società, con i quali l’agenzia immobiliare si relazionava.

3. La Corte d’Appello di Torino, con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Inps avverso la suddetta sentenza, ritenendo che esso non avesse ragionevoli probabilità di essere accolto, essendo del tutto condivisibile la valutazione del Tribunale.

4. L’Inps ha proposto ricorso per cassazione, a sostegno del quale contesta la soluzione adottata dal primo Giudice, deducendo la violazione o falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202, 203 e 208 e della L. n. 45 del 1986, art. 3, comma 2.

5. Ha resistito con controricorso G.R.. La difesa dell’Inps ha depositato sentenza di questa Corte (d’inammissibilità del ricorso dell’Inps) intervenuta tra le medesime parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. escluso il valore preclusivo dell’intervenuto giudicato esterno, non essendo possibile dall’esame della sentenza prodotta desumere la coincidenza delle questioni affrontate, deve affermarsi che il ricorso dell’Inps è manifestamente infondato, alla luce dei principi affermati da questa Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. 6.9.2016 n. 17643, 25.8.2016 n. 17328).

2. Si è infatti ribadito nei richiamati arresti che presupposto per l’iscrizione alla gestione commercianti, in forza della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29, e della L. n. 45 del 1986, art. 3 è lo svolgimento da parte dell’interessato di attività commerciale.

3. Con specifico riferimento alle società in accomandita semplice, si è poi aggiunto che la qualità di socio illimitatamente responsabile non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell’istituto assicuratore (Cass. 26/2/2016 n. 3835).

4. L’accertamento della sussistenza (o meno) dei requisiti necessari per l’iscrizione è stato compiuto dal Tribunale, che, in coerenza con i suesposti principi regolatori della materia, ha argomentato il proprio convincimento con motivazione adeguata ed immune da vizi, nei termini sopra esposti. In concreto, secondo il ragionamento del giudice di merito, che non è confutato dall’Inps con convincenti argomentazioni, l’attività sociale della G. era coerente con la qualifica di legale rappresentante formalmente attribuitale, ma non si traduceva in partecipazione al lavoro aziendale con il richiesto carattere di abitualità e prevalenza.

5. Non risulta poi utilmente confutata dal ricorrente l’affermazione del giudice di merito secondo la quale, dovendosi avere riguardo alla realtà dei fatti ed assumendo mero valore indiziario a fini extrafiscali il contenuto della dichiarazione dei redditi, neppure poteva assumere valore decisivo in contrario la crocettatura ivi apposta nella casella “attività prevalente”, inizialmente valorizzata dall’istituto.

6. Segue il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.

7. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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