Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8872 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 31/03/2021), n.8872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32373-2019 proposto da:

OLEARIA FE. SNC, in persona del socio e legale rappresentante

M.F., che agisce anche in proprio, elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato SAVERIO GRECO;

– ricorrenti –

contro

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE SARDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 910/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 30/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. – La società Fe. Olearia snc ha ricevuto un processo verbale di constatazione da parte della Guardia di Finanza, cui è poi seguito avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, in cui si attribuivano alla società irregolarità fiscali e si procedeva a recupero dell’imposta evasa. Il che accadeva il (OMISSIS).

E’ emerso, dallo stesso processo verbale di constatazione, che le responsabilità delle irregolarità fiscali erano da attribuirsi al commercialista, Dott. L.M., a causa della gestione da parte di costui nella tenuta dei libri contabili.

2. – La società, con atto di citazione del (OMISSIS), ha dunque agito nei confronti del commercialista per il risarcimento del danno derivatole dalla condotta di tenuta della contabilità, e tuttavia il Tribunale ha dichiarato prescritto il diritto per decorso del termine decennale, con decisione confermata dalla corte di appello, la quale ha ritenuto che, decorrendo la prescrizione dal giorno in cui, da un lato, il danno si manifesta al danneggiato, e dall’atro, da quando costui può farlo valere, ha individuato tale momento, nel caso concreto, nella notifica del processo verbale di constatazione.

3. – Ricorre con un motivo la società Olearia, cui resiste con controricorso il L.. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. – L’unico motivo di ricorso denuncia sia omessa ed insufficiente motivazione che violazione di legge, e precisamente del D.P.R. n. 633 del 1972, e dell’art. 2935 c.c..

La tesi è la seguente: l’azione di risarcimento del danno – in questo caso da inadempimento contrattuale- presuppone, per l’appunto, che un danno si sia verificato, non potendo la prescrizione decorrere prima di tale evento.

Nel caso presente, il danno non può consistere nella notifica del processo verbale di constatazione, che è atto meramente interno destinato eventualmente a far da premessa di un avviso di accertamento, a partire dal quale può dirsi che un danno per il contribuente si è verificato.

Cosi che, facendo decorrere la prescrizione da quest’ultimo atto (avviso di accertamento) non può dirsi scaduto il termine decennale.

Il motivo è fondato.

E’ di tutta evidenza che l’azione di risarcimento del danno presuppone che un danno si sia verificato, e questa elementare considerazione avrebbe dovuto indurre la corte di merito a porsi la questione di quale, tra gli atti dell’accertamento fiscale causato da negligenza del consulente, possa coincidere per il contribuente con un pregiudizio di cui chiedere risarcimento a chi ne è stato causa.

La corte di appello ha ritenuto che la condotta negligente del ricorrente ha prodotto un danno già con il processo verbale di accertamento, e ciò in quanto in quel verbale si indicavano espressamente le responsabilità del commercialista.

Che poi il processo verbale di accertamento non sia atto impugnabile è questione, secondo la corte, irrilevante poichè, ai fini del decorso del termine, rileva l’impossibilità “legale” di far valere il diritto e non contano gli impedimenti di mero fatto.

Si tratta di una ratio errata, per alcune semplici ragioni.

Intanto, in quanto il processo verbale di constatazione è un atto meramente interno, e per questo non impugnabile, il quale non incide nè sul patrimonio nè su altra situazione giuridica del contribuente (Cass. n. 15305 del 2002; Cass. n. 10759 del 2003). E’ un atto che può portare come anche no, ad un avviso di accertamento, che è l’atto con cui il Fisco, per la prima volta, esercita il suo diritto verso il contribuente al pagamento del dovuto, e che è pertanto, questo si, atto impugnabile. Con la conseguenza che la questione dell’impedimento rilevante, ossia di quale impedimento giustifichi l’interruzione della prescrizione e quale no, è questione qui non pertinente, poichè presuppone che un danno si sia verificato e che si debba valutare se l’azione sia comunque esercitabile per via di un impedimento legale o di fatto.

In realtà un danno, ancora, al momento del processo verbale di constatazione non può considerarsi verificatosi, proprio per via della funzione di atto, meramente endoprocessuale, anche se notificato al contribuente, del processo verbale di constatazione; e si badi che la notifica è effettuata per la successiva validità dell’avviso di accertamento, qualora quest’ultimo si fondi sul primo.

In conclusione, non è corretto sostenere che, al momento della notifica al contribuente del processo verbale di constatazione, si era verificato per il contribuente stesso un danno causato dal commercialista, salvo che l’azione nei confronti di quest’ultimo non poteva essere esercitata per un impedimento legale, ossia per la non impugnabilità del suddetto verbale, e ciò perchè, da un lato, quel processo verbale non è ancora un pregiudizio per il contribuente, in quanto non manifesta la volontà del Fisco di procedere a recupero fiscale, che invece si concretizza con la notifica dell’avviso di accertamento; per altro verso, un conto è l’impedimento consistente nella non impugnabilità del processo verbale di constatazione, che non è impedimento all’azione di risarcimento del danno verso il consulente, ma semmai è impedimento all’azione di impugnazione della pretesa fiscale; altro conto è l’impedimento all’esercizio dell’azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, su cui evidentemente non ha influenza l’impossibilità di impugnare il processo verbale, ma su cui ha influenza la circostanza che quest’ultimo non sia ancora un danno per il contribuente.

Nè può ricavarsi una tale evenienza per via del fatto che nel processo verbale erano già adombrate responsabilità del commercialista, in quanto, a prescindere dal fatto che, come si è detto, quel verbale per il contribuente non è un atto lesivo; a prescindere da ciò, altro è sapere che il commercialista potrebbe aver sbagliato, altro è sapere che ne è derivato un danno, ben potendo dall’errore non derivare alcun pregiudizio, se il Fisco poi non agisce per recuperare la somma.

Il ricorso va pertanto accolto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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