Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8872 del 29/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/03/2019, (ud. 19/02/2019, dep. 29/03/2019), n.8872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8855/2019 R.G. proposto da:

CENTRAUTO 2000 S.R.L., in liquidazione, in persona del legale

rappresentante p.t., e V.A., rappresentati e difesi

dall’Avv. Marco Romanato, con domicilio eletto in Roma, via I.

Newton, n. 34, presso lo studio dell’Avv. Silvana Vera Durante;

– ricorrenti –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. Michele

Fontana e Gabriele Gianese, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, viale U. Tupini, n. 103;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di

Padova depositata il 20 febbraio 2018, nel giudizio iscritto al n.

945/2017 R.G.;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio

2019 dal Consigliere Mercolino Guido;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Fresa Mario, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Centrauto 2000 S.r.l. in liquidazione, intestataria di due conti correnti presso il Monte dei Paschi di Siena S.p.a., e V.A., fideiussore della stessa, ha convenuto la banca dinanzi al Tribunale di Padova, per sentir dichiarare la nullità, l’annullabilità o l’inefficacia dell’apertura di credito accordata sui predetti conti, e segnatamente delle clausole che prevedono l’applicazione d’interessi ultralegali ed anatocistici e la commissione di massimo scoperto, nonchè costi, commissioni e spese, con il conseguente accertamento del saldo effettivo dei medesimi conti.

Si è costituito il MPS, ed ha eccepito in via pregiudiziale l’incompetenza del Giudice adito ed il difetto di legittimazione del V., chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

2. Con ordinanza del 20 febbraio 2018, il Tribunale di Padova ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, rilevando che dalla visura camerale prodotta in giudizio non emerge il conferimento di poteri di rappresentanza processuale a soggetti preposti ad una sede secondaria della convenuta situata nel proprio circondario, ed indicando come giudici competenti alternativamente il Tribunale di Siena, nel cui circondario si trova la sede legale della convenuta, o il Tribunale di Verona, nel cui circondario la convenuta ha una sede secondaria con un rappresentante abilitato a stare in giudizio.

3. Avverso la predetta ordinanza la Centrauto ed il V. hanno proposto istanza di regolamento di competenza, per due motivi. Il MPS ha resistito con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di improcedibilità ed inammissibilità dell’impugnazione, proposte dalla resistente in relazione allo omesso deposito della copia autentica dell’ordinanza impugnata e del biglietto di cancelleria, nonchè al difetto di autosufficienza del ricorso.

Unitamente a quest’ultimo, la difesa dei ricorrenti ha infatti depositato una copia cartacea dell’ordinanza, estratta dall’originale conservato in via telematica, la cui conformità a quest’ultimo è stata ritualmente attestata dal medesimo difensore, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1 e della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, comma 1-bis, aggiunto dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-quater, comma 1, lett. i), a sua volta introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 19, n. 2). La produzione del biglietto di cancelleria, volta a consentire il riscontro della tempestività dell’impugnazione, è resa invece superflua, nella specie, dalla pronuncia in udienza dell’ordinanza impugnata, che ai sensi dell’art. 134 c.p.c., comma 2, escludeva la necessità della comunicazione, anche ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 47 c.p.c., comma 2, il quale risulta comunque rispettato, in quanto il ricorso è stato notificato il 16 marzo 2018, e quindi entro il trentesimo giorno dalla predetta udienza.

1.1. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della resistente, poi, il ricorso è dotato dei requisiti prescritti dall’art. 366 c.p.c., applicabile anche al regolamento di competenza (cfr. Cass., Sez. VI, 30/07/ 2015, n. 16134; Cass., Sez. III, 21/07/2006, n. 16752; 13/11/2000, n. 14699), contenendo tutti gli elementi necessari affinchè questa Corte possa prendere completa cognizione dell’oggetto della controversia e comprendere le ragioni dell’impugnativa, senza dover accedere ad altre fonti ed agli atti del processo (cfr. Cass., Sez. lav., 28/12/2017, n. 31082; 12/06/2008, n. 15808; Cass., Sez. III, 9/03/2010, n. 5660): esso, infatti, riporta in narrativa, oltre ad una sintesi degli atti introduttivi ed alle conclusioni rassegnate dalle parti, il passo saliente della motivazione dell’ordinanza impugnata, facendo seguire all’esposizione sommaria dei fatti di causa una puntuale illustrazione dei motivi di impugnazione, corredata da opportuni richiami alla giurisprudenza di legittimità.

2. A sostegno dell’istanza, i ricorrenti denunciano in primo luogo l’erronea contestazione della competenza del Giudice adito, osservando che nella comparsa di costituzione il MPS ha omesso di far valere l’incompetenza per territorio con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dal codice di rito. Affermano in particolare che, nel far valere il foro generale delle persone giuridiche, il convenuto si è limitato a richiamare l’art. 19 c.p.c., comma 1, seconda parte, senza contestare la sussistenza del criterio di collegamento dallo stesso previsto, con la conseguente incompletezza della eccezione.

3. Sostengono inoltre che, nel declinare la propria competenza, il Tribunale di Padova è incorso in un’errata interpretazione degli elementi probatori e di fatto, non avendo tenuto conto di un estratto camerale da loro prodotto in giudizio, dal quale risulta l’esistenza di una pluralità di stabilimenti del MPS nel suo circondario. Premesso in particolare che il MPS dispone di una sede secondaria in (OMISSIS), alla quale sono addetti due preposti, osservano che l’esistenza di tale sede e il conferimento del potere di rappresentanza ai predetti soggetti non è stato contestato dal convenuto, che si è limitato a far valere la mancanza di prove al riguardo.

4. Il ricorso è fondato.

In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, che ha sostituito l’art. 38 c.p.c., ha infatti riproposto i contenuti del testo previgente, sia nella parte in cui, al comma 1, prevedeva a pena di decadenza che l’eccezione dovesse essere formulata nella comparsa di risposta depositata entro il termine di cui all’art. 166 c.p.c., sia nella parte in cui, al comma 2, esigeva la completezza dell’eccezione, nel senso che l’incompetenza per territorio del giudice adito doveva essere eccepita con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c., con l’indicazione specifica, in relazione a ciascuno di essi, del giudice ritenuto competente (cfr. Cass., Sez. VI, 4/08/2011, n. 17020; 18/02/2011, n. 3989). Qualora, in particolare, l’eccezione d’incompetenza territoriale venga sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall’art. 19 c.p.c., comma 1, u.p., cioè dell’inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda, comporta l’incompletezza dell’eccezione, rilevabile anche d’ufficio, con la conseguenza che l’eccezione deve ritenersi come non proposta e la competenza resta definitivamente radicata presso il giudice adito (cfr. Cass., Sez. VI, 7/08/2018, n. 20597; 11/12/ 2014, n. 26094; 7/03/2013, n. 5725).

Tale è la situazione verificatasi nel caso in esame, nel quale gli oneri imposti dalla predetta disposizione sono rimasti soltanto parzialmente adempiuti, dal momento che la convenuta, nell’eccepire l’incompetenza del Tribunale di Padova in relazione ai criteri previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c., non ha provveduto, nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata, a specificare interamente l’eccezione con riguardo al foro generale delle persone giuridiche, essendosi limitata a sostenere di avere la propria sede legale nel circondario del Tribunale di Siena; per il resto, l’eccezione è stata argomentata con esclusivo riferimento al luogo di adempimento dell’obbligazione dedotta in giudizio, fatto coincidere anch’esso con la sede della convenuta ed in alternativa con quella dell’attrice o con il domicilio dell’attore, situati nel circondario del Tribunale di Verona, e con riferimento al luogo d’instaurazione del rapporto, individuato in una filiale avente anch’essa sede nel circondario del Tribunale di Verona. Nessun cenno è stato fatto, nella predetta comparsa, al criterio di collegamento previsto in via alternativa dalla seconda parte dell’art. 19 c.p.c., comma 1, menzionato soltanto nella memoria depositata nel termine fissato ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, in cui per la prima volta la convenuta ha affermato di non avere nel circondario del Tribunale di Padova alcuna sede secondaria nè un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riguardo all’oggetto della domanda. In quanto successiva alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, tale deduzione avrebbe dovuto peraltro essere considerata inidonea ad integrare l’eccezione d’incompetenza, la cui formulazione sarebbe dovuta risultare fin dall’origine completa sotto ogni profilo, come richiesto dall’art. 38 c.p.c., comma 1, al fine di rendere possibile l’immediata risoluzione della relativa questione, dalla quale dipende l’utile prosecuzione del giudizio. Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza che, nell’adire un giudice diverso da quello del luogo in cui la convenuta ha la sua sede legale, gli attori abbiano omesso di specificarne le ragioni, dal momento che l’attore è libero di scegliere tra i giudici alternativamente competenti in base alla legge, senza dover indicare il criterio adottato, mentre incombe al convenuto, al fine di evitare che la causa resti incardinata presso quel giudice, l’onere di far valere sin dal primo atto difensivo l’incompetenza dello stesso sotto tutti i profili ipotizzabili, con motivazione articolata ed esaustiva, senza poter aggiungere successivamente ulteriori ragioni, restando altrimenti radicata la competenza presso il giudice adito, in base al profilo non ritualmente contestato.

4. L’ordinanza impugnata va pertanto cassata, restando assorbite le ulteriori censure proposte dai ricorrenti, con la conseguente dichiarazione di competenza del Tribunale di Padova, al quale la causa va rinviata, anche per il regolamento delle spese della presente fase.

P.Q.M.

cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Padova, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2019

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