Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8872 del 04/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 8872 Anno 2015
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 12641-2011 proposto da:
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO C.F. 00390090215, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL
GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato MICHELE
COSTA, che la rappresenta e difende unitamente agli
2014
3908

avvocati RENATE VON GUGGENBERG, STEPHAN BEIKIRCHER,
CRISTINA BERNARDI, LAURA FADANELLI, giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

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Data pubblicazione: 04/05/2015

FELIS PAOLA FLSPLA66E50A952S, CONSERVATORIO DI MUSICA
“CLAUDIO MONTEVERDI” DI BOLZANO C.F. 80006880217,
BELLI MARIO BLLMRA55C25H501P;
– intimati RICORSO SUCCESSIVO SENZA N. R. G.

CONSERVATORIO DI MUSICA STATALE “CLAUDIO MONTEVERDI
DI BOLZANO” in persona del Presidente pro tempore,
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui uffici domicilia in ROMA, alla VIA
DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorrente successivo contro

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO C.F. 00390090215, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL
GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato MICHELE
COSTA, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati RENATE VON GUGGENBERG, STEPHAN BEIKIRCHER,
CRISTINA BERNARDI, LAURA FADANELLI, giusta delega in
atti;
controri corrente e ricorrente incidentale –

nonchè contro:
FELIS

PAOLA

FLSPLA66E50A952S,

BELLI

MARIO

BLLMRA55C25H501P;
– intimati –

nonchè da:

avverso la sentenza n. 2/2011 della CORTE D’APPELLO
DI TRENTO SEZ. DIST. DI BOLZANO, depositata il
05/03/2011 R.G.N. 36/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/12/2014 dal Consigliere Dott. VITTORIO

udito l’Avvocato GRAZIANI LUCA per delega COSTA
MICHELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

NOBILE;

R.G. 12641/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La dott.ssa Paola Felis conveniva in giudizio dinanzi al Giudice del lavoro
del Tribunale di Bolzano la Provincia Autonoma di Bolzano e il Conservatorio

dipendente della Provincia dal 9-3-1998, inserita nel ruolo speciale
dell’amministrazione scolastica con profilo di ispettore contabile, ottava
qualifica funzionale, e di essere stata assegnata al Conservatorio convenuto in
sostituzione del dott. Nicola Marchesoni, già direttore dei servizi
amministrativi, comandato presso altro ente; b) di essere stata adibita fin
dall’inizio allo svolgimento delle mansioni di direttore amministrativo del
Conservatorio, con conseguente responsabilità amministrativa, organizzativa,
finanziaria, patrimoniale e contabile; c) di aver ottenuto dalla Provincia di
Bolzano, per il periodo 21-4-1998/20-4-2006, la indennità di coordinamento,
così come richiesto dal direttore del Conservatorio; d) di avere sospeso, per il
periodo 16-9-2005/19-9-2007, la prestazione lavorativa dapprima per malattia,
successivamente per maternità e, infine, per aspettativa; di aver scoperto, al
momento del rientro al lavoro, di essere stata esautorata dalle mansioni in
precedenza svolte a seguito della nomina del nuovo direttore amministrativo,
dott. Mario Belli, con decorrenza 1-9-2007.
Ciò premesso la Felis deduceva che la nomina del nuovo direttore
amministrativo era illegittima atteso che l’amministrazione avrebbe dovuto
procedere a tale nomina sulla base di una prova selettiva e avrebbe dovuto
mettere essa ricorrente in condizione di partecipare alla stessa.

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statale di musica “Claudio Monteverdi” di Bolzano esponendo: a) di essere

Chiedeva pertanto che, previo accertamento e declaratoria della
illegittimità della nomina del nuovo direttore amministrativo, fosse dichiarato
l’obbligo delle amministrazioni convenute di bandire una procedura selettiva

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per la copertura del posto di direttore amministrativo e che fosse dichiarato il

prova selettiva, con condanna delle amministrazioni stesse ai relativi
adempimenti. Sotto altro profilo chiedeva il riconoscimento del suo diritto a
ottenere la differenza di retribuzione fra il trattamento percepito, relativamente
al periodo 1-12-2002/16-10-2005, quale ispettore contabile e quello che
avrebbe dovuto percepire in virtù delle mansioni effettivamente svolte,
riconducibili al profilo dirigenziale.
Le amministrazioni convenute si costituivano contestando le domande.
Il contraddittorio veniva integrato nei confronti del nuovo direttore
amministrativo dott. Mario Belli.
Con sentenza in data 28-5-2005 il giudice adito dichiarava l’illegittimità:
del conferimento al dott. Mario Belli dell’incarico di direttore amministrativo;
del contratto individuale di lavoro stipulato fra lo stesso Belli ed il
Conservatorio in data 10-7-2007; dell’ulteriore contratto di lavoro in data 14-82007 stipulato fra il Belli e la Provincia di Bolzano. Con la stessa sentenza
veniva rigettata la domanda della ricorrente di accertamento dello svolgimento
di mansioni superiori e di condanna della Provincia di Bolzano al pagamento
delle differenze retributive.
La Corte d’Appello di Trento, con sentenza depositata in data 5-3-2011,
rigettava entrambi i gravami avverso la detta pronuncia di primo grado
proposti, rispettivamente, dal Conservatorio e dalla Provincia e rigettava altresì
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diritto di essa ricorrente ad essere messa nelle condizioni di partecipare a tale

l’appello incidentale proposto dalla Felis, finalizzato ad ottenere
l’accertamento dello svolgimento delle mansioni superiori e la condanna della
Provincia al pagamento delle differenze retributive.
In particolare, tra l’altro, la Corte territoriale rigettava l’eccezione /

ordinario in ordine alle domande della ricorrente in primo grado, eccezione
basata sul presupposto dell’illegittimità della nomina a direttore del dott. Belli
per mancato espletamento di procedure selettive. Al riguardo osservava la
Corte che l’oggetto della controversia non riguardava una procedura
concorsuale, la cui legittimità è sindacabile dal giudice amministrativo, ma
un’assunzione effettuata senza concorso sul presupposto che non vi fosse una
necessità di effettuare una procedura comparativa. La Corte, poi, riteneva
sussistente l’interesse ad agire della ricorrente in primo grado, atteso che questa
avrebbe tratto vantaggio dall’annullamento della nomina del Belli, e respingeva
infine l’eccezione di ultrapetizione. Nel merito, rilevato che l’art. 13, comma 3,
d.P.R. n. 132/2003, in base al quale era stato nominato il Belli, era stato
annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6451 del 2009, la Corte
d’appello riteneva pienamente giustificata la conclusione alla quale era
pervenuto il giudice di prima istanza sull’assenza di un valido supporto
normativo che legittimasse l’assunzione del Belli alle dipendenze del
Conservatorio mediante il contratto individuale di lavoro del 10-7-2007. La
nullità di tale contratto, poi, si riverberava altresì sul successivo contratto
stipulato con la Provincia autonoma di Bolzano.
Per la cassazione della suddetta sentenza hanno proposto distinti ricorsi la
Provincia autonoma di Bolzano e il Conservatorio di musica. La Provincia ha
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proposta dalla Provincia autonoma, di difetto di giurisdizione del giudice

altresì proposto anche ricorso incidentale adesivo rispetto al ricorso principale
proposto dal Conservatorio.
La dott.ssa Felis e il dott. Belli sono rimasti intimati.
La causa è stata quindi rimessa alle Sezioni Unite in quanto nel ricorso

di difetto di giurisdizione.
Le Sezioni Unite, con ordinanza in data 24-7-2013, rilevato che il ricorso
proposto dal Conservatorio non era stato notificato al dott. Mario Belli hanno
disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultimo,
concedendo al Conservatorio, per tale adempimento, un termine di sessanta
giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
Con sentenza n. 18355/2014 depositata il 27-8-2014, poi, le Sezioni Unite,
riuniti tutti i ricorsi ex art. 335 c.p.c., non avendo il Conservatorio provveduto
ad integrare il contraddittorio nei confronti del dott. Belli nel termine fissato
con la citata ordinanza, hanno dichiarato inammissibile il ricorso del
Conservatorio e inefficace, ex art. 334, comma 2, c.p.c., il ricorso incidentale
proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano e, nel contempo, hanno
rigettato il primo motivo del ricorso principale della Provincia autonoma di
Bolzano ed hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo
la causa alla Sezione Lavoro per l’esame degli altri cinque motivi del ricorso
stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che non sussiste alcuna incompatibilità per la
presenza dell’odierno consigliere relatore anche nel collegio delle Sezioni
Unite di cui alla citata sentenza n. 18355/2014, trattandosi di ipotesi di
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della Provincia, con il primo motivo, è stata nuovamente sollevata l’eccezione

conoscenza come magistrato nel medesimo grado del processo (e non di “altro
grado del processo”, v. art. 51 c.1, n. 4, c.p.c.), caratterizzata, peraltro, dalla
semplice prosecuzione del giudizio sull’oggetto restante dello stesso (cfr. per
argomenti, fra le altre, Cass. S.U. 25-10-2013 n. 24148, Cass. 10-3-2009 n.

Premesso, poi, che, in seguito alla detta pronuncia della Sezioni Unite, in
effetti restano da esaminare soltanto i motivi dal secondo al sesto del ricorso
principale della Provincia Autonoma di Bolzano, osserva il Collegio che la
detta ricorrente principale:
con il secondo motivo, in sostanza, lamenta che illegittimamente e
contraddittoriamente la Corte territoriale ha proceduto “ad una semplicistica
equiparazione ed analogia tra l’incarico professionale affidato in precedenza
alla dott. Felis quale coordinatrice di venti unità personale e l’incarico
dirigenziale affidato, invece, unicamente al dott. Belli”, nel contempo negando
tale assunto nella medesima sentenza qui impugnata, nelle motivazioni di
rigetto dell’appello incidentale proposto dalla Felis, rilevando che l’attività in
concreto espletata dalla stessa non era “in alcun modo, e neppure in astratto,
equiparabile ad un incarico dirigenziale, né statale né provinciale”;
con il terzo motivo lamenta che erroneamente la Corte di merito ha
confermato la declaratoria di illegittimità del conferimento dell’incarico di
direttore amministrativo al dott. Belli e dei contratti di lavoro stipulati con lo
stesso, senza considerare che tali atti andavano inquadrati nella normativa di
riforma dei conservatori di musica, e nella relativa fase transitoria, e che
l’incarico al dott. Belli, proveniente dai ruoli ad esaurimento del MIUR, era

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5753, C. Cost. 15-10-1999 n. 387).

”avvenuto all’interno della Amministrazione Statale alla quale il Conservatorio
continua a fare riferimento”;
con il quarto motivo, premesso che le pretese sostanziali della Felis erano
state respinte dal giudice di primo grado e non riproposte in appello, lamenta

interpretazione della domanda introduttiva, non ha rilevato la evidente carenza
di interesse della Felis stessa in ordine alle declaratorie di illegittimità relative
alla nomina del Belli;
con il quinto motivo, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c., si duole
che erroneamente la Corte territoriale non ha rilevato il vizio di ultrapetizione
in cui già era incorso il giudice di primo grado, confermando la relativa
statuizione circa l’illegittimità del conferimento dell’incarico al Belli (e dei
relativi contratti di lavoro), in accoglimento di una asserita “autonoma
domanda” “da intendersi come parte integrante del petitum”, laddove, invece,
era evidente che “l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità della
nomina e la conseguente disapplicazione dei relativi provvedimenti erano stati
sollecitati dalla ricorrente in funzione della sperata indizione della procedura
selettiva per la copertura del posto di direttore amministrativo” e costituivano
“richieste meramente strumentali” rispetto alla pretesa della ricorrente;
con il sesto motivo lamenta, inoltre, vizio di motivazione in ordine
all’interesse della Felis ad ottenere la declaratoria di illegittimità dell’incarico
conferito al Belli nonché in relazione alla equiparabilità (come sopra
inesistente e contraddittoriamente affermata) delle posizioni dell’uno e
dell’altra, e ribadisce che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto la
reviviscenza della assegnazione del posto alla Felis a seguito della caducazione
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che la Corte di merito, erroneamente ed in base ad una non corretta

della nomina del Belli, senza che, peraltro, la Felis avesse chiesto di essere
reintegrata nel proprio precedente incarico (così incorrendo ancora in vizio di
ultrapetizione).
Esaminando, in ordine logico, dapprima il quinto motivo osserva il

Come è stato ripetutamente affermato da questa Corte e va qui ribadito, “il
principio secondo cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni
delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non
trova applicazione quando si assume (come nella fattispecie) che tale
interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del
principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc.
civ.) od a quello del “tantum devolutum quantum appellatum” (art. 437 cod.
proc. civ.), trattandosi in tal caso della denuncia di un “error in procedendo”
che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere
direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali e, in
particolare, delle istanze e deduzioni delle parti.” (v. Cass. 24-6-2004 n. 11755,
Cass. 22-7-2009 n. 17109, Cass. 10-10-2014 n. 21421).
Nel caso in esame, con il ricorso introduttivo, la Felis ha chiesto che
venissero accolte le seguenti conclusioni:
“1. — Previo accertamento e declaratoria della illegittimità della nomina di
nuovo direttore amministrativo di cui alla deliberazione del Conservatorio
convenuto del 6-6-2007, e di tutti gli atti e provvedimenti conseguenti e/o
presupposti, disapplicarsi i relativi provvedimenti e dichiararsi l’obbligo delle
Amministrazioni convenute di bandire procedure selettive per la copertura del

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Collegio che lo stesso è fondato e va accolto.

posto di direttore amministrativo, ed il diritto della ricorrente ad essere messa
nelle condizioni di parteciparvi, con condanna ai relativi adempimenti;
2._ In ogni caso, accertarsi il diritto della ricorrente ad ottenere la
differenza di trattamento economico tra quanto percepito nel periodo 1-12-

dovuto percepire in virtù delle mansioni realmente svolte, ascrivibili al profilo
dirigenziale (L.P. 10/1992), e, per l’effetto, previa quantificazione delle
differenze retributive, anche in via equitativa, condannarsi i convenuti al
pagamento, a favore della stessa, della somma risultante di giustizia, oltre ad
interessi dal dovuto al saldo e regolarizzazione della posizione contributiva ed
assicurativa”.
È evidente, non solo che trattasi di due distinte domande (la seconda delle
quali, peraltro, non è più in discussione, stante il giudicato intervenuto sul
rigetto da parte dei giudici di merito, non impugnato in questa sede di
legittimità), ma anche che la prima domanda è unica e inscindibile.
L’accertamento, infatti, della illegittimità della nomina del nuovo direttore
amministrativo di cui alla deliberazione citata e di tutti gli atti e provvedimenti
conseguenti e/o presupposti, è stata chiesta espressamente e
inequivocabilmente soltanto in via incidentale ed è chiaramente strumentale
alla declaratoria dell’obbligo delle Amministrazioni convenute di bandire le
relative procedure selettive e del diritto della attrice ad essere messa nelle
condizioni di parteciparvi, con la condanna delle Amministrazioni stesse ai
relativi adempimenti (“Previo…. disapplicarsi e dichiararsi… con condanna.”)
Seppure, quindi, il detto accertamento fosse senz’altro “parte integrante
del petitum” (come ha rilevato la Corte di merito) è evidente che la relativa
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2002/16-10-2005 in qualità di ispettore contabile e quanto la stessa avrebbe

richiesta non costituiva affatto una domanda autonoma (come invece ha

Vg

ritenuto la stessa Corte), bensì soltanto una richiesta incidentale compresa
nell’unica e inscindibile domanda formulata nel capo 1. delle conclusioni del
ricorso introduttivo.

impugnata, respingendo il relativo motivo di gravame, ha escluso che il primo
giudice fosse incorso nel vizio di ultrapetizione, in tal modo configurando (ed
accogliendo) una domanda autonoma invero inesistente, peraltro in base ad una
ritenuta “reviviscenza” della precedente assegnazione della Felis, in realtà
neppure allegata dalla stessa.
Il quinto motivo del ricorso principale della Provincia Autonoma di
Bolzano va, pertanto, accolto, risultando così assorbiti gli altri motivi, tutti in
sostanza conseguenziali rispetto alla configurazione della detta domanda
autonoma.
L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto,
e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere
decisa nel merito con il rigetto, nella sua interezza, della domanda di cui al
capo 1. del ricorso introduttivo della Felis, essendo evidente che, una volta
esclusa la possibilità di condannare le Amministrazioni a bandire le prove
selettive per la copertura del posto de quo e, in sostanza, una volta respinta la
domanda per così dire “finale” avanzata con il detto capo 1. (con statuizione
non impugnata in questa sede), non può che ritenersi respinta anche la richiesta
di accertamento incidentale proposta con lo stesso capo.

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Erroneamente, quindi, e in violazione dell’art. 112 c.p.c., la sentenza

Infine, in considerazione della complessità e particolarità della vicenda
sostanziale e processuale (ex art. 92 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis)
le spese dell’intero processo vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.

sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la
domanda di cui al capo 1. del ricorso di primo grado nei sensi di cui in
motivazione; compensa le spese dell’intero processo.
Roma 10 dicembre 2014

La Corte accoglie il quinto motivo, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata

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