Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8871 del 29/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/03/2019, (ud. 19/02/2019, dep. 29/03/2019), n.8871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5567/2018 R.G. proposto da:

G.P.S. COSTRUZIONI E FINANZA S.R.L., in persona del legale

rappresentante p.t. Maiorano Giovanni, rappresentata e difesa

dall’Avv. Coscarella Giovanni, con domicilio in Roma, piazza Cavour,

presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

U.B.I. BANCA S.P.A., PURPLE S.P.V. S.R.L., BANCA ADRIATICA S.P.A.,

BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A., BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.,

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI COSENZA, AGENZIA

DELLE ENTRATE – AGENTE PER LA RISCOSSIONE – SEDE DI COSENZA;

– intimate –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di

Castrovillari depositata il 26 gennaio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio

2019 dal Consigliere Mercolino Guido;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale DE AUGUSTINIS Umberto, che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO

Che:

la G.P.S. Costruzioni e Finanza ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza emessa il 26 gennaio 2018, il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato la propria incompetenza in ordine alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo proposta dalla ricorrente;

che le intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

l’iscrizione a ruolo dell’istanza ha avuto luogo mediante il deposito dell’originale del ricorso non corredato della relata di notifica, attestante la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti delle intimate;

che, come risulta dai registri di cancelleria, la prova della notificazione dell’istanza non è stata fornita neppure successivamente, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., attraverso il deposito di una copia munita della predetta relazione;

che il materiale difetto di notificazione dell’istanza, al pari di quanto accade per il ricorso per cassazione, comporta la dichiarazione d’inammissibilità del regolamento di competenza, trattandosi di situazione alla quale sono ricollegabili le medesime conseguenze che derivano dal vizio di inesistenza giuridica della notificazione (cfr. Cass., Sez. III, 15/10/2015, n. 20893; Cass., Sez. VI, 8/06/2011, n. 12509; Cass., Sez. II, 7/05/1999, n. 4595);

che la mancata costituzione delle intimate esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2019

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