Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8871 del 18/04/2011

Cassazione civile sez. II, 18/04/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 18/04/2011), n.8871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18383-2005 proposto da:

B.M. C.F. (OMISSIS), C.F. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. G.

BELLI 39, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE ASS. BALDUCCI

& PARTNERS, rappresentati e difesi dall’avvocato BALDUCCI

OTTAVIO;

– ricorrenti –

contro

C.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PANARO 11, presso lo studio dell’avvocato

TAMBURRO LUCIO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/2005 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 07/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato Balducci Ottavio difensore dei ricorrenti che si

riporta agli atti;

udito l’Avv. Tamburro Lucio difensore del resistente che si riporta

agli atti ed insiste;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 14/1/2002 C.G. esponeva di essere stato privato dell’esercizio di fatto della servitù di passaggio su una stradella che dalla propria abitazione portava alla strada comunale e che era da lui utilizzata per raggiungere terreni di sua proprietà; assumeva che lo spoglio era stato attuato dai coniugi B.M. e C.F. i quali avevano edificato un muro di cemento alto un metro occupando e sopprimendo la metà della superficie della stradella cosi da rendere impossibile il transito pedonale.

Tanto premesso, chiedeva di essere reintegrato nel possesso con ripristino dello stato dei luoghi. B. e C. si costituivano contestando in fatto e in diritto le domande del ricorrente. Il Tribunale di Isernia con sentenza 30/12/2003 ordinava la reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio sulla stradella per una larghezza media di un metro con eliminazione di ogni manufatto e ostacolo che rendesse disagevole il transito.

B.M. e C.F. proponevano appello al quale resisteva C.G..

La Corte di Appello di Campobasso con sentenza del 7/3/2005 rigettava l’appello condannando gli appellanti al pagamento delle spese.

La Corte così, in sintesi, motivava la propria decisione :

l’azione possessoria prescinde dall’accertamento sulla esistenza del diritto di servitù o dei presupposti per la sua costituzione, così come prescinde dall’individuazione della linea di confine tra i fondi e pertanto era del tutto irrilevante l’espletamento di CTU volta ad individuare il confine catastale, così come era irrilevante accertare se il passaggio si esercitasse o meno a cavallo del confine; – la contestazione di erronea valutazione delle prove sulla esistenza del viottolo al momento dell’inizio dei lavori di costruzione del muro era infondata: il giudice di appello riesaminava, parzialmente trascrivendole in motivazione, tutte le testimonianze e concludeva ritenendo provata l’esistenza del viottolo al momento della costruzione del muro e di conseguenza l’inutilità della pur richiesta ispezione dei luoghi in quanto i medesimi erano stati energicamente alterati con la costruzione del manufatto;

– la distanza del muro dalla linea di confine era del tutto irrilevante rispetto all’azione possessoria una volta accertato che il ricorrente esercitava il passaggio su un viottolo che era stato ostruito dal muro;

– il materiale fotografico prodotto dai resistenti era inutile ai fini della decisione, in quanto una foto era successiva alla costruzione del muro, tre foto non erano relative al viottolo, due mostravano un solco per terra; la Corte in proposito osservava che non era possibile capire in quale punto dei cinque continenti le fotografe fossero state scattate;

era invece rilevante il materiale fotografico prodotto dal ricorrente che evidenziava la presenza del viottolo e la presenza del muro che lo tagliava longitudinalmente;

– l’uso pedonale del viottolo da parte di C.G. era provato dalle deposizioni rese da tre informatori.

Ricorrono per Cassazione B.M. e C.F. sulla base di due motivi ognuno dei quali articolato in più punti.

Resiste con controricorso C.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 1144 c.c. e illogicità della motivazione assumendo:

– che non sarebbe stato applicato l’art. 1144 c.c. per il quale gli atti di mera tolleranza non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso – che sarebbe apodittica la motivazione con la quale è stata respinta la richiesta di disporre CTU sulla distanza tra il muro oggetto di contestazione e il confine catastale;

– che sarebbe illogico avere ritenuto l’irrilevanza del materiale fotografico senza una ispezione o una CTU. Tutte le censure sono manifestamente infondate:

– non è violato l’art. 1144 c.c. perchè nel processo non è mai stato accertato e neppure affermato che il passaggio pedonale avveniva per mera tolleranza e, quindi, non poteva applicarsi la norma che si assume violata in assenza dei presupposti per la sua applicazione;

– il giudice di appello, come riferito riportando in sintesi le motivazioni della sentenza impugnata, ha dato ampia e convincente motivazione circa l’irrilevanza, nel procedimento possessorio (che prescinde dall’accertamento del diritto di passaggio), degli accertamenti, anche a mezzo di C.T.U. o di ispezione giudiziale, sulla distanza del muro (ostruente il passaggio esercitato di fatto) dalla linea di confine e sulla totale irrilevanza del materiale fotografico prodotto dai ricorrenti.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano il vizio di omessa e contraddittoria motivazione in relazione ai seguenti punti :

a) omessa motivazione sulla responsabilità possessoria, ravvisata nell’elemento soggettivo dell’animus spoliandi;

b) omessa considerazione della mutabilità del percorso che, se considerata, avrebbe dovuto indurre il giudicante a ritenere che il passaggio poteva non essere esercitato nel luogo in cui era stato costruito il muro;

c) errata valutazione delle testimonianze che, se correttamente valutate, avrebbero dovuto convincere che il viottolo non era stato occupato dal muro di recinzione o comunque ne era stato occupato in misura non apprezzabile;

d) errata valutazione delle testimonianze che, invece, se correttamente valutate, avrebbero dovuto convincere che nessun passaggio esercitava da anni C.G.;

e) contraddittoria motivazione circa l’irrilevanza del materiale fotografico: si contesta che il giudice di appello non avrebbe preso in esame foto prodotte all’udienza del 30/4/2003 e riconosciute dalla teste C.I..

Tutti i motivi dedotti sono manifestamente infondati: – la doglianza sub a) è inammissibile in quanto relativa ad una circostanza di fatto che non ha mai formato oggetto di contestazione nei gradi di merito e, comunque, anche infondata in fatto: è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di giudizio possessorio, può legittimamente presumersi la sussistenza dell’animus spoliandi nell’agente in conseguenza del solo fatto di aver privato del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà anche tacita, indipendentemente dalla convinzione dell’agente stesso di operare secondo diritto. Ne consegue che la ricorrenza dell’elemento soggettivo può essere esclusa soltanto qualora risulti provato – ma il relativo onere grava sul convenuto e non, come ritiene il ricorrente, sullo spogliato – il ragionevole convincimento dell’autore dello spoglio della esistenza di un consenso del possessore alla modifica o privazione del suo possesso (Cass. 14/2/2005 n. 2957);

– la doglianza sub b) è inammissibile perchè attiene ad un profilo di stretto merito, è formulata in termini di mera ipotesi ed è superata dalle considerazione di merito del giudice di appello che ha accertato che il viottolo esisteva e che il muro lo aveva ostruito;

– le doglianze sub c) e d) sono inammissibili in quanto dirette a un riesame del merito delle risultanze istruttore già adeguatamente valutate con ampia e convincente motivazione dal giudice di appello;

è, infatti, inammissibile la censura diretta ad una rivalutazione delle risultanze probatorie e in assenza di vizi che attengano alla coerenza logico-giuridica o alla carenza argomentativa della motivazione;

la doglianza sub e) è inammissibile perchè si richiede che questa Corte valuti materiale fotografico (che non sarebbe stato valutato dal giudice di appello) senza descriverlo onde consentire l’apprezzamento della sua rilevanza.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti B.M. e C.F. a pagare al resistente le spese di questo giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 1.500.00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011

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