Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8871 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 08/02/2017, dep.06/04/2017),  n. 8871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7895-2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in proprio e

quale procuratore speciale della Società di cartolarizzazione dei

crediti INPS (S.C.C.I.) S.p.A., C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e

disgiuntamente dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE,

LELIO MARITATO e CARLA D’ALOISIO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARIATERESA GRIMALDI giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 160/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 05/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’ 08/02/2017 dal Consigliere Dott. FERNANDES GIULIO.

Fatto

RILEVATO

che il Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro, con sentenza del 5 febbraio 2015, accoglieva l’opposizione proposta da F.M. nei confronti dell’avviso di addebito con il quale l’INPS aveva chiesto il pagamento dei contributi asseritamente da predetto dovuti in qualità di socio della società “Alfa Calor s.n.c..” (3^ e 4^ rata 2013);

che il Tribunale osservava come in precedenti decisioni tra le stesse parti era stata accertata l’infondatezza della pretesa dell’istituto in quanto la menzionata società non esercitava un’attività commerciale essendosi limitata a gestire un immobile riscuotendone il canone di locazione e, quindi, che l’attività svolta dal F. quale socio amministratore necessariamente non poteva avere un minimo di consistenza e di abitualità come attività commerciale; che l’appello proposto avverso tale decisione veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Firenze con ordinanza ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. del 19 gennaio 2016, non avendo ragionevoli probabilità di essere accolto;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale propone ricorso l’INPS, in proprio e nella qualità, affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso il F.;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo del ricorso viene dedotta violazione e/o falsa applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1, della L. 27 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 203 e ss., L. n. 27 novembre 1960, art. 2, n. 1397 e artt. 2291, 2298 e 2697 c.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) assumendosi che, contrariamente a quanto sostenuto nella impugnata sentenza, il socio amministratore di una società in nome collettivo era per ciò stesso, in quanto soggetto abilitato a compiere atti in nome della società, tenuto alla iscrizione nella Gestione Commercianti perchè l’esercizio dell’attività commerciale in modo abituale e prevalente era immediatamente e direttamente correlato all’essere socio con poteri di gestione della società e che l’attività di riscossione di canoni di locazione di immobile, rientrando in quella più ampia di gestione del patrimonio immobiliare, aveva natura commerciale;

che il motivo è infondato in quanto la ricorrenza del presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti costituito – per il disposto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, – dallo svolgimento di un’attività commerciale, nella specie, è stata esclusa con un accertamento in fatto da parte della Corte di appello supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi; cd infatti il giudice del gravame ha rilevato come la “Alfa Calor s.n.c.” di cui il F. era socio amministratore non svolgeva alcuna attività diretta all’acquisto ed alla gestione di beni immobili limitandosi immobile di cui era proprietaria;

che tale decisione è il linea con il principio già espresso da questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 3145 dell’H febbraio 2013 e ribadito di recente in Cass. n. 17643 del 6 settembre 2016);

che, dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un’attività commerciale, è evidente come non rilevi il contenuto dell’oggetto sociale;

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese del presente giudizio, seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo con attribuzione all’avv. Maria Teresa Grimaldi per dichiarato anticipo fattone;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014); inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna l’INPS alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% con attribuzione all’avv. Maria Teresa Grimaldi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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