Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8871 del 04/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 8871 Anno 2015
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 28442-2010 proposto da:
ALBANESI

PIO,

3315

ANTONIO

C.F.

BLLNTN36M28H501X,

BISSOLOTTI

CLARA

C.F.

BSSCRA48H48F205T,

BRANDONISIO

ROBERTA

C.F.

BRNRRT50M62G337A,

CAPUANI

CPNFNC46S46H501D,
2014

BELLINZAS

CASADEI

FRANCA

C.F.

MARCELLA

C.F.

CLAUDIO
C.F.
CIANGOLA
-3 0 Z
‘1, e- GrirtArtis; sect.c.- 0 e,F,brx- K sitc. 3.7542.0.S
CNGCLD48E23H501T, DA PARMA SILVANA/ DE LANGE MARIA
ft

CSDMCL51D41Z126D,

JARMIGIE C.F. DLNJNG45D56Z126A, DEL RIO RAFFAELE C.F.

DLRRFL39L20L736G,

DELLE

PIANE

RENATA

C.F.

DLLRNT4OR62E463C, FURIANI FRANCO, GIACOMELLO LIVIO

Data pubblicazione: 04/05/2015

C.F. GCHLVI39R18F596U, IANNUZZELLI BEATRICE quale
figlia ed avente causa di LUCIANA SALVI, KAPSENBERG
C.F. KPSMNN45A44Z1260, MARENGO GUGLIELMO C.F.
MRNGLL44R02D314S, MASILLO ADRIANA C.F.
MSLDRN47D41H501H, MAZZOLI TERZO, MENANI FAUSTA C.F.

MIGANI GIANCARLO C.F. MGNGCR38T24F244R, MOLINARI
LORENZO C.F. MLNLNZ46E08G870Z, MORUCCI GIANCARLO C.F.
MRCGCR43C24H501M,
PNTRLB48E62G141V,

PANTONI
PANZERI

PNZCRL49R10F205H,

PESAVENTO

C.F.PSVGL148C64A465K;

VICARI

ROSALBA

C.F.

CARLO

C.F.
GIULIANA

FRANCA

C.F.

VCRFNC40E69FR205, SACCO VALERIA C.F.
SCCVLR69M54H501H, SACCO CRISTINA C.F.SCCCST65P57F205Q
quali moglie e figlie aventi causa di DARIO SACCO,
ZANETTA GUGLIELMO C.F. ZNTGLL40P291976B, tutti
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 197,
presso lo studio dell’avvocato LICIA D’AMICO, che li
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e

MNNFST51A48M125W, MERLIN CESIRA C.F. MRLCRL46T41D105,

difeso dagli avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI,
ANTONELLA PATTERI, giusta delega in atti;
– controri corrente e sul ricorso successivo senza R.G.N. proposto da:

PONZO PIETRO C.F. PNZPTR48A14H501D, ADILETTA FRANCO
C.F.

DLTFNC46M17H501A,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA G.B. VICO l, presso lo
studio degli avvocati LORENZO PROSPERI MANGILI,
ROBERTO CARLINO che li rappresentano e difendono,
giusta delega in atti;
– ricorrenti successivi contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e
difeso dagli avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI,
ANTONELLA PATTERI, giusta delega in atti;
– controricorso al ricorso successivo –

avverso la sentenza n. 2738/2010 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/08/2010 R.G.N.
5559/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2014 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;

TOMMASO

udito l’Avvocato CARLINO ROBERTO;
udito l’Avvocato D’AMICO LICIA;
udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per

il rigetto di entrambi i ricorsi.

Svolgimento del processo
Con sentenza del 22/3 — 26/8/2010, la Corte d’appello di Roma – sezione lavoro
ha respinto l’impugnazione proposta dagli odierni ricorrenti di cui in epigrafe
avverso la sentenza del 28/2/2005 del giudice del lavoro del Tribunale capitolino,

contenuta nel d.m. 19.2.1981 ai fini della liquidazione della quota di
capitalizzazione della loro pensione a carico del Fondo Volo.
I ricorrenti avevano dedotto di essere stati dipendenti di azienda di navigazione
aerea e di essere titolari, con decorrenza anteriore alli/7/1997, di trattamento
pensionistico a carico del predetto Fondo istituito presso l’Inps e di aver avanzato
istanza per la liquidazione di una quota di pensione in capitale ai sensi dell’art. 34
della legge n. 859/1965, ma che l’Inps aveva erroneamente eseguito il calcolo
della capitalizzazione in base a coefficienti diversi da quelli da essi indicati, cioè
quelli di cui al citato d.m. 19.2.1981, emanato ai sensi dell’art. 13 della legge n.
1338 del 1962, che era l’unico in uso nelle forme pensionistiche obbligatorie per il
calcolo dei valori capitali della riserva matematica.
La Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado dopo aver
richiamato la statuizione di cui alla sentenza n. 22154/2009 delle Sezioni unite
della Corte di Cassazione, per effetto della quale il calcolo della capitalizzazione
della quota di pensione del Fondo Volo riferibile alle pensioni liquidate, come nella
fattispecie, anteriormente alli /7/1997, doveva essere eseguito attraverso
l’applicazione la tabella di capitalizzazione dei coefficienti di cui al D.M. n. 1403 del
1922.
Per la cassazione della sentenza propongono ricorso i pensionati di cui in epigrafe
attraverso due ricorsi, vale a dire uno proposto da Pietro Ponzo e Franco
Tommaso Adiletta e l’altro da Rosalba Pantoni, Claudio Ciangola, Guglielmo
Zanetta, Pio Albanesi, Terzo Mazzoli, Raffaele Del Rio, Roberta Brandonisio,
Giuliana Pesavento, Maria Jarmigie De Lange, Clara Bissolotti, Renata Delle

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con la quale era stata rigettata la loro domanda tesa all’applicazione della tabella

Piane, Giancarlo Migani, Guglielmo Marengo, Fausta Menani, Franca Capuani,
Lorenzo Molinari, Carlo Panzeri, Silvana Da Parma, Livio Giacomello, Beatrice
lannuzzelli, Franco Furiani, Giancarlo Morucci, Marianne Kapsenberg, Marcella
Casadei, Sergio De Girardi, Antonio Bellinzas, Cesira Merlin, Adriana Masillo,

Valeria Sacco nella qualità di figlie aventi causa da Dario Sacco.
Resiste con controricorso l’Inps.
La difesa dei ricorrenti Pietro Ponzo e Franco Tommaso Adiletta propone un solo
motivo di censura articolato in più punti, mentre la difesa di tutti gli altri ricorrenti
formula due motivi di doglianza.
Entrambi i difensori dei due gruppi di ricorrenti depositano memoria ai sensi
dell’art. 378 c.p.c.
Resiste con controricorso l’Inps.
Motivi della decisione
Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
Con un solo motivo Pietro Ponzo e Franco Tommaso Adiletta censurano
l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 34 della legge 13
luglio 1965, n. 859 e del R.D. n. 1403 del 1922, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5
c.p.c., deducendo che la norma applicata nella fattispecie dalla Corte territoriale
non era più in vigore al momento del loro pensionamento, posto che il d.lgs
1/12/2009 n. 179 aveva abrogato, in attuazione dell’art. 24 del d.lgs n. 1112 del
2008, con effetto dal 1° dicembre 2009, sia la legge del 1907, per effetto della
quale era stata adottata una nuova tariffa nel 1922, sia lo stesso regio decreto n.
1402 del 1922, unitamente a tutte le leggi pubblicate anteriormente al 10 gennaio
1970, non fatte espressamente salve dal decreto stesso. Ritengono, inoltre, i
ricorrenti che l’inapplicabilità dei coefficienti di cui al citato regio decreto
discendeva anche dalla circostanza che gli stessi riguardavano l’assicurazione
facoltativa, istituita col T.U. 30/5/1907 n. 376, mentre la capitalizzazione oggetto di

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Franca Vicari, quale moglie avente causa da Dario Sacco, Cristina Sacco e

causa era riconducibile all’assicurazione obbligatoria, sorta nel 1965; in ogni caso
le tariffe richiamate dalla Corte di merito erano inutilizzabili, in quanto legate a dati
statistici ed attuariali sorpassati già all’epoca dell’emanazione della citata legge del
1965.

cui al D.M. 19.2.1981, dal momento che tra le norme che vanno ad integrare la
disciplina speciale in esame rientra anche quella in base alla quale tali coefficienti
sono stati elaborati, vale a dire l’art. 13 della legge n. 1338 del 1962.
L’avv. Licia D’Amico, in difesa di tutti gli altri ricorrenti di cui in epigrafe, formula
due motivi di censura, uno per violazione di legge e l’altro per vizio della
motivazione.
Col primo dei due motivi tale gruppo di ricorrenti si duole della falsa applicazione
della legge n. 1338/62, del D.M. 19.2.1981, dell’art. 2, comma 503, della legge
24.12.2007 n. 244 e del R.D. n. 1403/1922.
Sostiene la difesa di tali ricorrenti che la corretta applicazione in via analogica dei
coefficienti di calcolo di cui all’art. 13 della legge n. 1338/62, anche all’ipotesi di
computo della quota di pensione capitalizzata, è prevista dallo stesso testo del
D.M. 19.2.1981 e a conforto di tale tesi, concernente le domande presentate
anteriormente al 1° luglio 1997, cita alcune pronunzie dei giudici di merito e di
legittimità. Nel contempo la stessa difesa contesta la soluzione adottata dalla
Corte territoriale, vale a dire quella che fa capo all’orientamento espresso con la
sentenza n. 22154/09 delle Sezioni unite della Corte di Cassazione basato
sull’applicazione della tabella di cui al R.D. n. 1403 del 1922, ritenendola fonte di
problemi pratici connessi al differenziale esistente fra la durata della vita media
presa in considerazione in quell’epoca lontana, inferiore a quella odierna, e la
durata della vita lavorativa.
Viene, quindi, posto il quesito di diritto teso ad accertare se chi abbia conseguito la
pensione del Fondo Volo lnps in data anteriore alli/7/1997, come nella fattispecie,

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P))

In conclusione, secondo i predetti ricorrenti, occorre tener conto dei coefficienti di

abbia diritto ad ottenere il ricalcolo della quota di pensione, a suo tempo
capitalizzata ed erogata, mediante l’applicazione dei coefficienti previsti dalla
legge n. 1338/1962 e dal D.M. 19/2/1981, in luogo di quelli previsti dal R.D. n.
1403/1922 e di altri in uso presso l’Inps o da tale ente autonomamente

Col secondo motivo è denunziata la insufficienza e contraddittorietà della
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art.
360 n. 5 c.p.c., in quanto si evidenzia che ove dovesse ritenersi infondata la
richiesta di capitalizzazione proposta ai sensi del D.M. 19.2.1981, quale norma di
aggiornamento dei coefficienti previsti dalla tabella del 1964, in vista della
evocazione della remota tabella del 1922, quale “coefficiente in uso” presso l’inps
alla data di entrata in vigore della legge n. 859/1965, l’argomentazione riguardante
l’inapplicabilità al Fondo Volo dell’aumento dei coefficienti disposto dal D.M. del
1981 condurrebbe al risultato logicamente contrastante con la precedente
affermazione della rilevanza dei coefficienti previsti dalla tabella del 1922.
I motivi proposti da entrambi i gruppi dei ricorrenti possono essere esaminati
congiuntamente per ragioni di connessione.
Orbene, i ricorsi sono infondati alla luce della recente sentenza delle Sezioni unite
di questa Corte del 28 maggio 2014, n. 11907, che ha affermato il seguente
principio di diritto: “Ai fini della liquidazione di una quota di pensione in capitale,
prevista dalla L. n. 859 del 1965, ad. 34, a favore dei pensionati iscritti al Fondo di
previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea,
istituito presso l’INPS, devono essere utilizzati, per i trattamenti pensionistici con
decorrenza dal 1 gennaio 1980, a norma della L. n. 244 del 2007, ad. 2, comma
503, (legge finanziaria 2008) – quale norma di sanatoria dell’autodeterminazione,
ad opera dell’INPS e del Fondo volo, dei coefficienti di capitalizzazione della
prevista quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo – non solo i coefficienti di
capitalizzazione approvati dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS con

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determinati.

deliberazione n. 302 del 4 agosto 2005, pur senza il parere del “Comitato
amministratore”, ma anche i coefficienti di capitalizzazione determinati in sede di
elaborazione del bilancio tecnico del Fondo volo ed approvati dal Comitato di
vigilanza del Fondo con deliberazione 8 marzo 1988 in quanto comunque recepiti

dovendosi conseguentemente escludere dal novero dei “coefficienti di
capitalizzazione in uso”, richiamati dall’art. 34, i coefficienti previsti per il calcolo
della riserva matematica di cui alla L. n. 1338 del 1962, ad. 13, comma 6, come
pure quelli previsti delle tabelle allegate al R.D. 9 ottobre 1922 n. 1403, recante le
tariffe per la costituzione delle rendite vitalizie immediate e differite presso quella
che all’epoca era la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali”.

Con tale decisione le Sezioni Unite hanno ritenuto che l’art. 2, comma 503, della
legge n. 244 del 2007 ha un’evidente efficacia retroattiva, atteso che la norma
riguarda “vecchi” trattamenti pensionistici, già maturati in precedenza,
disciplinando, ora per allora, il beneficio in esame in tutte le ipotesi in cui esso era
stato richiesto dagli aventi diritto fino al 31 dicembre 2004 (data di abrogazione del
beneficio stesso). La Corte ha così messo in luce la finalità di sanatoria della
norma in esame, in un’ottica di salvaguardia dell’equilibrio finanziario del fondo,
destinato innanzitutto a corrispondere il trattamento pensionistico per tutta la vita
del pensionato (con la reversibilità ai superstiti aventi diritto) e, solo in via di
ulteriore trattamento di miglior favore e per un periodo di tempo ormai superato,
anche ad erogare una tantum una quota capitalizzata dallo stesso.
La conseguenza trattane dalla sentenza in esame — che, in parte qua

ha

rettificato la soluzione precedentemente adottata dalle Sezioni Unite con le
pronunce del 20 ottobre 2009 ( nn. 22154, 22155, 22156 e 22157) – è, che per le
domande di liquidazione di una quota in capitale della pensione, presentate, come
nella specie, da un iscritto al Fondo in Volo in data precedente il 1° luglio 1997,
devono trovare applicazione i coefficienti di capitalizzazione determinati in sede di

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/tA/5

nella successiva menzionata delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPS,

elaborazione del bilancio tecnico del Fondo volo ed approvati dal Comitato di
vigilanza del Fondo con deliberazione in data 8 marzo 1988, mentre, per quelle
presentate successivamente al 1° luglio 1997, valgono (come già stabilito dalle
Sezioni Unite nel 2009) i coefficienti adottati con delibera del Consiglio di

I ricorrenti Pietro Ponzo e Franco Tommaso Adiletta prospettano, peraltro,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 della legge n. 859 del 1965,
comma 1, così come interpretato dalle sezioni unite della Cassazione con le
sentenze nn. 22154 — 22157 del 2009, per violazione del principio di razionalità e
di parità di cui all’art. 3 della Costituzione e dell’art. 38 della Costituzione.
Assumono, infatti, tali ricorrenti che l’interpretazione della norma di cui al citato art.
34 della legge n. 859/65 offerta dal giudice di legittimità con le suddette decisioni
ha comportato l’innesto arbitrario, all’interno di una forma di obbligazione
obbligatoria per lavoratori dipendenti, sorta nel 1965, di una tabella di
capitalizzazione elaborata nel 1922 per il conseguimento di una rendita immediata
sulla scorta di basi tecniche attinte dai censimenti del 1901 e del 1911, oltre che
dalle tabelle di mortalità del triennio 1910 — 1912, non differenziate per sesso, e
finalizzata alla costituzione di una rendita immediata a favore di soggetti, di sesso
maschile o femminile, in età compresa tra i 12 e gli 80 anni, prescindendo dalla
qualità di lavoratori. Aggiungono i medesimi ricorrenti che la contestata
interpretazione della norma di cui al citato art. 34 ha impedito l’utilizzo dell’unica
tariffa in uso alla data di maturazione del diritto a pensione, contenuta nella tariffa
ministeriale approvata con d.m. 19.2.1981, elaborata con specifico riferimento
all’assicurazione generale obbligatoria, ma suscettibile di applicazione anche al
Fondo Volo in forza del rinvio contenuto nell’art. 52 della legge n. 859/1965.
Il Ponzo e l’Adiletta lamentano, altresì, la violazione dell’art. 38 della Costituzione
in quanto assumono che in base alla disciplina positiva la capitalizzazione di una
parte della pensione costituisce soltanto una diversa modalità di assolvimento di

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amministrazione dell’INPS in data 4 agosto 2005 n.302.

parte della stessa obbligazione e non una forma anomala di finanziamento,
estranea al sistema previdenziale obbligatorio, per cui, qualora dovesse darsi
seguito alla contestata interpretazione del giudice di legittimità recepita nella
sentenza impugnata, i soggetti che hanno maturato diritto a pensione fino al 30

che hanno maturato il diritto al pensionamento dal giorno immediatamente
successivo, cioè dal 1° luglio 1997, i quali fruirebbero, invece, di coefficienti di
capitalizzazione determinati con criteri radicalmente diversi, in quanto attinti dalle
risultanze del bilancio tecnico del Fondo, anziché dalle basi tecniche risalenti agli
inizi del 1900 ed utilizzati per la costruzione della tariffa contenuta nel decreto n.
1403/1922.
Infine, in via di estremo subordine, i ricorrenti chiedono la remissione della
questione alla Corte di Giustizia Europea, perché questa valuti la conformità della
normativa italiana, così come applicata dall’Inps ed interpretata dalle Sezioni unite
della Cassazione con la sentenza n. 22154/2009, alla normativa europea in
materia di trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa, in particolare
relativamente all’art. 1, L. n. 241/90, da considerarsi Direttiva Europea.
A quest’ultimo riguardo la difesa di tali ricorrenti evidenzia che l’interpretazione
dell’art. 34 della legge n. 859/65, operata con la citata sentenza del 2009 delle
Sezioni unite di questa Corte, viola diverse disposizioni della Convenzione per la
salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali in quanto
l’applicazione di coefficienti non aggiornati per il calcolo della capitalizzazione
comporta una decurtazione ingiusta della pensione maturata e, considerato che la
CEDU ritiene la pensione rientrante nel più ampio concetto del diritto di proprietà
come tutelato dall’art. 1 del Protocollo aggiuntivo della Convenzione, la violazione
derivante dall’applicazione di coefficienti ingiustamente inferiori a quelli aggiornati
comporta anche una lesione del diritto dell’uomo alla proprietà come inteso in
sede di CEDU. Inoltre, il fatto che i coefficienti individuati dalle Sezioni unite non

7

p>

giugno 1997 verrebbero ad essere ingiustificatamente discriminati rispetto a coloro

prevedono una differenziazione tra uomo e donna che tenga conto della maggiore
durata media della vita delle donne è una evidente discriminazione a danno di
queste ultime, discriminazione costituente anch’essa una violazione dei diritti
dell’uomo sanciti dall’anzidetta Convenzione. Né va sottaciuta, secondo tale tesi

coefficienti in violazione dei principi di trasparenza ed obiettività cui deve
uniformarsi l’attività della pubblica amministrazione, sia in omaggio ai principi del
diritto italiano che di quello comunitario, omissione, questa, che aveva determinato
la mancata conoscenza delle conseguenze della richiesta di capitalizzazione.
Osserva la Corte che anche tali doglianze sono infondate.
Anzitutto, non può sfuggire che i rilievi di incostituzionalità e di asserita violazione
dei suddetti principi del diritto comunitario sono stati formulati con riguardo
all’interpretazione della norma in esame come fornita dalle Sezioni unite di questa
Corte con la sentenza n. 22154 del 2009, interpretazione che è stata, però,
superata da quella successivamente offerta delle Sezioni unite di questa stessa
Corte attraverso la sentenza n. 11907/2014, posta a base della presente
decisione.
In ogni caso, come si è visto, attraverso quest’ultima decisione le sezioni unite
hanno osservato che non vi è dubbio sul fatto che la voluntas legis sottesa all’art.
2, comma 503, della legge finanziaria n. 244 del 24 dicembre 2007 sia stata quella
di sanare retroattivamente l’operato dell’Inps.
In effetti, in un recentissimo precedente di questa Corte (Cass., 30 ottobre 2014,
n. 23066) si è ricordato che la Corte Costituzionale, con indirizzo consolidato, ha
affermato che il divieto di retroattività della legge, previsto dall’art.11 delle
disposizioni sulla legge in generale, riceve nell’ordinamento la tutela privilegiata
soltanto nell’ambito dell’art. 25 Cost. (sentenze n. 103/2013; n. 78 e 15/2012; n.
236/2011; n. 393/2006). Tuttavia, in linea generale, qualsiasi intervento legislativo
destinato a regolare situazioni pregresse deve essere conforme ai principi

8

/thf,

difensiva, l’omessa comunicazione da parte dell’Inps del modo di elaborazione dei

costituzionali della ragionevolezza e della tutela del legittimo affidamento nella
certezza delle situazioni giuridiche (sentenze n. 24/2009; n. 74/2008 e n.
376/1995), nonché al rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere
giudiziario (sentenza n. 209/ 2010), anche se finalizzato alla necessità di riduzione

a far fronte ad evenienze eccezionali (sentenza n. 419/2000).
Il Giudice delle leggi ha, altresì, sottolineato come, in ordine al sindacato sulle
leggi retroattive, “può ritenersi sussistere una piena corrispondenza” tra principi
costituzionali interni in materia di parità delle parti in giudizio (di cui all’art. 111
Cost.) e principi convenzionali in punto di equo processo (di cui all’art. 117, primo
comma, Cost. in relazione all’art. 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte di
Strasburgo),
Peraltro, anche la Corte di Strasburgo non ha mai enunciato un divieto assoluto
d’ingerenza del legislatore per effetto di norme retroattive, tanto che, in varie
occasioni, ha ritenuto non contrari all’art. 6 CEDU l’emanazione di norme
retroattive volta a porre rimedio ad una imperfezione tecnica della legge
interpretata, ristabilendo un’interpretazione più aderente all’originaria volontà
legislativa.
Nella specie — ha affermato ancora la ricordata pronuncia di questa Corte
n.23066/2014 – sembra da escludere che la norma di cui si tratta nel presente
giudizio travalichi i limiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale e dalla
corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo al fine della legittima
emanazione di norme retroattive, anche in materia previdenziale.
Ci si trova, invero, in presenza (come precisato da Cass., Sez. Un. 11907/2014) di
un intervento del legislatore che ha disciplinato soltanto “la determinazione di una
modalità di erogazione della pensione determinata per legge nell’an e nel quantum
a carico del Fondo volo; modalità questa che è alternativa a quella ordinaria (ossia
pagamento di una somma capitale una tantum unitamente ad un minor rateo

del contenzioso o di contenimento della spesa pubblica (sentenza n. 374/2002) o

periodico di pensione in alternativa al pagamento dell’ordinario integrale rateo
periodico di pensione) e che è su base volontaria (nel senso che è il pensionato
che valuta la convenienza, o meno, di chiedere che una parte della pensione
spettante gli sia versata in quota capitale)”.

intervenuto in un contesto nel quale, in un primo momento (legge 31 ottobre 1988
n. 480), il beneficio di cui all’art. 34 cit. era stato “bloccato” escludendo i nuovi
iscritti al Fondo dalla fruibilità dello stesso, e, successivamente, a partire dal 1°
gennaio 2005, il beneficio era venuto meno (il di 5 ottobre 2004, n. 249, art. 1quater, comma 3, disposizione aggiunta in sede della conversione in L. 3
dicembre 2004, n. 291, aveva infatti sancito l’abrogazione, a decorrere dal 1
gennaio 2005, della L. 13 luglio 1965, n. 859, art. 34)”.

In particolare, con

l’anzidetta norma retroattiva, si sono volute regolamentare, ora per allora, le
modalità di attribuzione di un beneficio – che, al momento dell’emanazione della
norma stessa, era stato da tempo eliminato – in tutte le ipotesi in cui lo stesso era
stato richiesto dagli aventi diritto, titolari di “vecchi” trattamenti pensionistici, fino al
31 dicembre 2004.
In tal modo, il legislatore – sia pure con una norma dalla “formulazione testuale
imperfetta” – è intervenuto proprio per dare una base legale alla
autodeterminazione dei coefficienti di capitalizzazione dell’INPS e del Fondo Volo
da esso gestito, stabilendo anche che per tali devono intendersi quelli “determinati
sulla base dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo”.

Se con ciò si è legittimato lo stesso Fondo Volo a valutare, sulla base del proprio
bilancio, quali coefficienti di capitalizzazione di quote di pensione fossero
compatibili con l’equilibrio finanziario del Fondo stesso – sulla premessa che esso
dovesse assicurare innanzi tutto l’erogazione delle ordinarie pensioni per tutta la
vita del pensionato (con reversibilità ai superstiti aventi diritto) e, solo
compatibilmente con questo compito principale e in via di ulteriore trattamento di

lo

tj5

Infatti, “con l’art. 2, comma 503, della legge finanziaria del 2008 il legislatore è

miglior favore e per un periodo di tempo ormai superato, provvedere
all’erogazione una tantum di quote capitalizzate degli stessi – comunque non si è
inciso sulla prevista facoltà per gli assicurati pensionati di scegliere se convertire,
o meno, una quota della pensione in capitale.

razionalità-equità, di cui all’art. 3 Cost. nonché degli artt. 36 e 38 Cost., non può
non tenersi conto dei seguenti elementi, risultanti dalla giurisprudenza
costituzionale:
1) ai fini del principio di uguaglianza, di regola, il fluire del tempo è, di per sé, un
elemento idoneo a giustificare diversità di discipline anche pensionistiche (vedi,
per tutte: Corte cost. sentenza n. 208 del 2014; n. 197 del 2010);
2) una norma retroattiva, anche in materia previdenziale, non può considerarsi
irragionevole se «risulta rispondente ad una esigenza di ordine sistematico
imposta proprio dalle vicende che hanno segnato la sua applicazione» (vedi, per

tutte: Corte cost. sentenze n. 227/2014; n. 1/2011; n. 74/2008);
3) “l’art. 38 Cost. non esclude la possibilità di un intervento legislativo che, per una
inderogabile esigenza di contenimento della spesa pubblica, riduca in maniera
definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante” (sentenze n.

361/1996; n. 240/1994 e 822/1988);
4) conseguentemente, il legislatore può, a maggior ragione, anche con norma
avente effetti retroattivi,

«modificare in modo sfavorevole, in vista del

raggiungimento di finalità perequative, la disciplina di determinati trattamenti
economici con esiti privilegiati senza per questo violare l’affidamento nella
sicurezza giuridica» (vedi, per tutte: Corte cost., sentenze n. 227/2014 cit.; n.

282/2005; n. 6/1994), sempre che il suddetto intervento possa dirsi non
irragionevole;
5) è da escludere una siffatta irragionevolezza, laddove l’assetto recato dalla
norma retroattiva – che abbia “salvaguardato i trattamenti di miglior favore già

Si osserva, altresì, che ai fini dell’esclusione di qualsiasi violazione del principio di

definiti in sede di contenzioso, con ciò garantendo non solo la sfera del giudicato,
ma anche il legittimo affidamento che su tali trattamenti poteva dirsi ingenerato”

(sentenza n. 74/2008) — sia finalizzato anche al complessivo riequilibrio delle
risorse, che non può, non coMportaré là dovuta attenzione alle esigenze di

nel presente giudizio (vedi, per tutte; Cotte Còà., sentenza n. 172/2008); L
6) gli effetti di disposizioni del tipo considerato “ricadono nell’ambito di un sistema
previdenziale tendente alla corrispondenza tra le risorse disponibili e le prestazioni
erogate, anche in ossequio al vincolo imposto dall’articolo 81, quarto comma, della
Costituzione ed assicurano la razionalità complessiva del sistema stesso (sent. n.
172 del 2008), impedendo alterazioni della disponibilità economica a svantaggio di
alcuni contribuenti ed a vantaggio di altri, e così garantendo il rispetto dei principi
di uguaglianza e di solidarietà, che, per il loro carattere fondante, occupano una
posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali” (vedi, per

tutte: Corte cost. sentenza n. 264/2012 e, nello stesso senso, sentenza n.
376/2008);
7) ancorché sia ravvisabile un’analogia funzionale delle prestazioni previdenziali
con i crediti di lavoro (vedi: sentenza n. 156 del 1991), tuttavia tra le due suddette
categorie di crediti vi è diversità strutturale, con la conseguente non applicabilità
diretta dell’art. 36 Cost. ai crediti di pensione, essendo ad essi tale norma riferibile
solo indirettamente, “per il tramite e nella misura dell’ad. 38”, nel senso che,
avendo la pensione una funzione sostitutiva di un reddito di lavoro cessato, il detto
requisito richiama l’art. 36 come referente per la determinazione delle esigenze di
vita ivi menzionate. Tuttavia, la commisurazione del trattamento pensionistico
incontra un limite nel necessario contemperamento della tutela del pensionato con
le disponibilità del bilancio pubblico, a carico del quale è finanziato in buona parte
il sistema previdenziale (vedi, per tutte: sentenze n. 361/1996; n. 196/1993; n.
119/1991 e n. 220/1988), che, come si è detto, può giustificare interventi legislativi

12

bilancio, tanto più a fronte di trattamenti privilegiati, quale è quello di cui si tratta

volti a ridurre in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza
spettante, per una inderogabile esigenza di contenimento della spesa pubblica.
Nella specie: a) il regime pensionistico su cui è intervenuta la norma retroattiva in
oggetto era un regime di favore rispetto a quello ordinario; b) la norma stessa non

mancanza di una consolidata giurisprudenza al riguardo, e comunque ha lasciato
inalterata la possibilità per il singolo pensionato di conoscere i coefficienti di
capitalizzazione di fatto “in uso” presso il Fondo Volo e scegliere se avere l’intero
trattamento pensionistico erogato nei modi ordinari, più favorevole del trattamento
in regime di a.g.o. (assicurazione generale obbligatoria) perché comprensivo del
trattamento integrativo, ovvero convertire una quota dello stesso”; c) la norma
medesima è stata dettata per la finalità inequivocabile di razionalizzare e rendere
chiara la disciplina della materia, onde superare la preesistente situazione di
oggettiva incertezza interpretativa evidenziata, in modo emblematico, dai plurimi
discordanti interventi in materia delle Sezioni unite, dando base legale alla
autodeterminazione dei coefficienti di capitalizzazione.
Condividendosi pienamente i principi affermati nelle decisioni di questa Corte da
ultimo richiamate (Cass. S. U, n.1190712014 e Cass. n.2306612014) deve, in
conclusione, escludersi che sussistano contrasti dell’art.2, comma 503, della legge
n.244/2007 con i citati parametri costituzionali e con le norme interposte
richiamate, per la principale ragione del carattere di favore del regime
pensionistico di cui si tratta, oltre che per la possibilità di scelta riservata agli
interessati e per la finalità razionalizzatrice della norma retroattiva in parola.
In conclusione, per tutte le considerazioni su esposte, i ricorsi sopra riuniti vanno
.v.ut-t-A-C-42- 241-9 ><227- ,Ykie ALI rigettati Ao co-1424,\ buft- 3&ti wa.„2.4....c0~1 ,cr,_) 1,t c i oid 9u.44024.,:coto etAZ cA. r ì o mak In ragione dei contrasti interpretativi riguardanti la normativa in esame e conclamati dai plurimi interventi delle Sezioni Unite appare opportuno compensare tra le parti le spese del presente giudizio. 13 PJ>

ha inciso su situazioni giuridiche definitivamente acquisite, non ravvisabili in

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del presente
giudizio.
Così deciso in Roma il 5 novembre 2014

Il Consigliere estensore

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