Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8870 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 31/03/2021), n.8870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27320-2019 proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI (OMISSIS), in persona del Rettore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

GIUSEPPE MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato CRISTIAN TODINI,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 94/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata l’08/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. – L’Università degli Studi di (OMISSIS) ha agito nei confronti del Dott. S.F. per ottenere il versamento dei compensi che i clienti dovevano a quest’ultimo in ragione dello svolgimento di attività professionale vietata. Infatti, il Dott. S. era stato nominato ricercatore universitario e come tale era soggetto al divieto di svolgimento di attività professionale, che tuttavia aveva ammesso di svolgere, sia pure in occasioni limitate.

La domanda era basata sulla L. n. 165 del 2001, art. 53, che, in caso di violazione del divieto di svolgere attività professionale per i ricercatori in attesa di conferma, oltre alla sanzione disciplinare (poi effettivamente inflitta al S., con un mese di sospensione) prevede altresì che i compensi ottenuti in violazione del divieto vadano a favore del bilancio dell’amministrazione di appartenenza.

Il S., nel costituirsi, ha svolto domanda riconvenzionale di danno alla immagine ed alla riservatezza, per violazione dei dati personali.

2. – Il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti, con sentenza confermata dalla Corte di Appello: i giudici di merito hanno infatti ritenuto che si trattasse di danno erariale e che la giurisdizione era espressamente affermata dalla L. n. 158 del 1987, art. 53, comma 7.

Avverso tale decisione ricorre l’Università degli Studi di (OMISSIS), in ragione del fatto che la Corte dei Conti ha ritenuto invece sussistere, per i fatti anteriori all’entrata in vigore della L. n. 165 del 2001, la giurisdizione del giudice ordinario.

L’Università propone un motivo di ricorso, cui si oppone con controricorso il S., che deposita memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. – L’Università ricorrente denuncia, con un solo motivo, erronea decisione sulla questione di giurisdizione.

La tesi della ricorrente è che, se è vero che la L. n. 165 del 2001, art. 53, al comma 7, ha introdotto la giurisdizione della Corte dei Conti, è altresì vero che questa regola vale per i compensi percepiti successivamente alla sua entrata in vigore, ma non per quelli che lo sono stati anteriormente, come nella fattispecie.

Questa tesi sfrutta argomenti contenuti in alcune decisioni di questa corte nel 2018, in particolare in Cass. n. 13239 del 2018, orientamento richiamato dalla Procura della Corte dei Conti che ha rifiutato di agire per danno erariale, ritenendo per l’appunto che, contrariamente a quanto affermato dalla decisione impugnata, la giurisdizione spetti al giudice ordinario.

Il motivo è infondato.

Come ribadito da questa Corte L’azione D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 53, comma 7, esercitata dal Procuratore della Corte dei conti nei confronti di dipendente della P.A. che abbia omesso di versare alla propria Amministrazione i corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato, rimane attratta alla giurisdizione del giudice contabile, anche se la percezione dei compensi si è avuta in epoca precedente all’introduzione del medesimo art. 53, comma 7 bis, giacchè tale norma non ha portata innovativa, vertendosi in ipotesi di responsabilità erariale, che il legislatore ha tipizzato non solo nella condotta, ma annettendo, altresì, valenza sanzionatoria alla predeterminazione legale del danno, al fine di tutelare la compatibilità dell’incarico extraistituzionale in termini di conflitto di interesse e il proficuo svolgimento di quello principale in termini di adeguata destinazione di energie lavorative verso il rapporto pubblico (Cass. n. 415 del 2020; Cass. n. 14237 del 2020; Cass. n. 17124 del 2019).

Va dunque ribadita la regola affermata dalle Sezioni Unite di questa corte secondo cui la giurisdizione, rispetto alla domanda di recupero delle somme indebitamente percepite dal dipendente in violazione del divieto di assumere incarichi, appartiene alla Corte dei Conti.

Il ricorso va pertanto rigettato, ma il consolidarsi di questo orientamento successivamente alla proposizione dello stesso ricorso giustifica la compensazione delle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso ed afferma la giurisdizione della Corte dei Conti. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

 

 

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