Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8870 del 13/05/2020

Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 13/05/2020), n.8870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9299/2018 R.G. proposto da:

P.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Sergio Ermini, con

domicilio eletto in Roma, via G. Nicotera, n. 29, presso lo studio

dell’Avv. Giancarlo Laganà;

– ricorrente –

contro

C.M.M., rappresentata e difesa dall’Avv. Gaetano

Parise, con domicilio eletto in Roma, via Catanzaro, n. 29, presso

lo studio dell’Avv. Domenico Introcaso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 629 della Corte d’appello di Firenze

depositata il 20 marzo 2017.

Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

L’architetto P.S. conveniva, dinanzi al Tribunale di Firenze, C.M.M. chiedendone la condanna al pagamento del compenso dovutogli per l’attività professionale svolta in favore della convenuta.

La C. si costituiva e contestava l’entità dell’importo richiesto dall’architetto, sostenendo che lei e il P. si erano accordati per un compenso pari a Lire 20.000.000, comprensivo anche della predisposizione di quanto necessario per l’ottenimento del permesso di costruire; che il P. aveva, però, svolto solo attività di progettazione, poichè, ottenuto il permesso di costruire, il progetto era risultato errato; che all’architetto era stato corrisposto un acconto di Euro 5.500,00; che il P. le aveva inviato una notula per l’importo a saldo di Euro 15.000,00; che ella aveva corrisposto al professionista, mediante assegno, l’ulteriore somma di Euro 4.002,80, ottenuta detraendo da Euro 10.3289,14 (lire 20.000.000) quanto già pagato a titolo d’acconto (Euro 5.500,00), nonchè l’importo di Euro 3.443,04 (pari ad un terzo della parcella inizialmente pattuita, così ridotta in ragione delle le attività professionali inizialmente convenute, ma effettivamente non svolte), ed aggiungendo Euro 2.000,00 per le due trasferte.

Il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda del P..

La sentenza veniva appellata dalla C.. La Corte d’appello di Firenze in parziale accoglimento del gravame, rideterminata in Euro 18.360,00 (Euro 15.000,00 più oneri fiscali e previdenziali) l’importo dovuto al P. e condannava la C. al pagamento di Euro 12.860,00, dovendosi portare a deconto l’acconto di Euro 5.500,00 che il P. non aveva contestato espressamente di aver ricevuto. Di conseguenza, compensava per metà le spese di lite.

Avverso tale sentenza P.S. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. C.M.M. ha resistito con controricorso ed ha depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

I tre motivi formulati dal P. sono preceduti dalla generica indicazione “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3”, senza la specifica indicazione delle norme asseritamente violate. Ciò, tuttavia, non ne determina l’inammissibilità, poichè non è necessaria l’adozione di formule sacramentali, purchè dall’illustrazione dei motivi siano chiaramente individuabili le norme la cui violazione è denunciata (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, Rv. 627268-01).

In particolare, con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dei principi in materia di ripartizione dell’onere della prova (art. 2697 c.c.). La censura si rivolge contro la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il P. non aveva contestato di aver ricevuto dalla C. la somma di Euro 5.500,00, essendosi limitato a contestarne soltanto l’imputazione a titolo di acconto su quanto dovutogli in ragione dell’incarico professionale, senza tuttavia indicare un’altra ragione per il quale avrebbe dovuto ricevere il danaro (“Ciò comporta, nel caso di specie, in cui il P. contestò – come si vede – soltanto il titolo del pagamento, la non contestazione, e dunque l’ammissione, di aver ricevuto, ad altro titolo (e dunque per le altre attività di cui riferiva in citazione) l’importo affermato dalla controparte”). Il P. sostiene che, invece, egli negò in radice di aver ricevuto quelle somme.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Il ricorrente, infatti, avrebbe dovuto riprodurre il tenore della sua difesa in primo grado, con particolare riferimento al passaggio in cui egli sostiene di avere specificatamente contestato di aver mai ricevuto le somme in questione.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c.. Secondo il P. la decisione della Corte d’appello in merito all’imputazione del pagamento di Euro 5.500,00 non è sorretta da alcuna domanda di parte e sarebbe quindi viziata da ultrapetizione. La C. aveva domandato unicamente di accertare che la somma, a suo tempo offerta, di Euro 4.003,80, fosse congrua.

Il motivo è infondato.

In grado d’appello la C. chiese “rigettarsi l’originaria domanda”, “ridurre il quantum originariamente preteso entro i limiti del vero e del giusto” e “condannare l’appellato alla restituzione di quanto versatogli”. Chiese pure che fosse ammesso il giuramento decisorio sul seguente capitolo: “giuro e giurando nego di aver ricevuto dalla Dottoressa C. la somma di Euro 5.500,00 (Euro cinquemilacinquecento/00) in conto dei miei compensi”. Inoltre, dalla lettura della sentenza si apprende che, tra i motivi di appello, la C. aveva censurato anche “l’omissione in sentenza della sua allegazione del pagamento dei 5.500 Euro in conto ai compensi reclamati in giudizio”.

Alla luce di quanto precede, deve escludersi che la corte territoriale abbia ecceduto i limiti della domanda.

La C., appellando la sentenza di primo grado, mirava ad ottenerne la riforma e il conseguente rigetto dell’intera domanda avversaria, in quanto null’altro era dovuto all’architetto oltre la somma offerta di Euro 4.002,80. L’appellante si lamentava della circostanza il pagamento di Euro 5.500,00 non fosse imputato alla prestazione per cui era causa e, mediante l’interrogatorio formale dell’attore, voleva appunto dimostrare che quella somma era stata da lei pagata a quel titolo.

Tanto basta, certamente, a far ritenere che la questione dell’imputazione del pagamento della somma in parola appartenesse al thema decidendum, dato che il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato può ritenersi violato solamente quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell’ambito della domanda o delle richieste delle parti (Sez. 3, Sentenza n. 22595 del 26/10/2009, Rv. 609761-01).

Pertanto, il secondo motivo deve essere rigettato.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole della circostanza che il giudice d’appello ha applicato alla fattispecie una norma – l’art. 115 c.p.c., in tema di non contestazione – che invece non poteva trovare applicazione, perchè introdotta dalla L. n. 69 del 2009, solo per i giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore (mentre la presente causa ebbe inizio con atto di citazione notificato il 7 agosto 2006).

Il motivo è infondato.

Infatti, l’immanenza nel sistema processuale del principio di non contestazione era riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità ancor prima dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (Sez. 3, Sentenza n. 5488 del 14/03/2006, Rv. 588360-01; Sez. 3, Sentenza n. 13830 del 23/07/2004, Rv. 575668-01; Sez. 2, Sentenza n. 2699 del 12/02/2004, Rv. 570065-01), che dunque può dirsi meramente recettiva di principi consolidati nel diritto vivente.

Al più, avrebbe potuto obiettarsi che il P., non avendo esplicitamente ammesso i fatti asseriti dalla controparte, non aveva neppure assunto una condotta processuale tale da risultare incompatibile con la loro negazione. Ma sotto questo punto di vista la doglianza è priva di specificità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), essendo stata omessa l’indicazione del tenore delle dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso del giudizio di merito.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020

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