Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8870 del 06/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 11/01/2017, dep.06/04/2017), n. 8870
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22604-2015 proposto da:
G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BARONIO, 69, presso lo studio dell’avvocato CHIARA COSTAGLIOLA, che
lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
UNILEVER ITALY HOLDINGS S.R.L., C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona
dell’amministratore delegato, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
e contro
UNILEVER ITALIA MANUFACTORING S.R.L., C.F. e P.I. (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che
la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8/2015 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,
emessa il 09/01/2015 e depositata il 14/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA
GHINOY.
Fatto
RILEVATO
che:
1. La Corte d’ appello di Campobasso ha confermato la sentenza del Tribunale di Isernia che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da G.S. con il quale era stato impugnato il licenziamento intimatogli dalla Unilever Italia s.r.l. in data 27.2.2008.
2. La Corte territoriale ha ritenuto che il termine di decadenza previsto dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 1, operante con il differimento introdotto dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 – a decorrere dal 31 dicembre 2011, riguardi tutti gli ambiti di novità di cui al novellato L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6 e dunque non solo l’impugnativa stragiudiziale delle ipotesi di licenziamento in precedenza non contemplate, ma anche le ipotesi già in precedenza soggette al relativo onere, sicchè l’impugnativa diviene inammissibile in caso di omesso deposito, nel termine di decadenza stabilito, del ricorso giudiziale o della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato. Nel caso, quindi, il ricorso giudiziario, depositato ben oltre il termine di decadenza in questione, era stato correttamente ritenuto inammissibile dal primo giudice.
2. Per la cassazione della sentenza G.S. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui hanno resistito con controricorso Unilever Italy Holdings s.r.l. e Unilever Italia Manifacturing s.r.l., che hanno depositato anche memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.
3. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. La censura proposta dal ricorrente – che denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6 come modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32e sostiene che la disciplina decadenziale applicata dalla Corte di merito troverebbe applicazione solo per i licenziamenti intimati successivamente all’entrata in vigore del c.d. Collegato lavoro e non quando, come nel caso, il licenziamento sia stato intimato ed impugnato stragiudizialmente in data anteriore – non è fondata.
2. Sulla questione in rassegna è intervenuta questa Corte, che ha affermato che “il termine decadenziale di duecentosettanta giorni, di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 1, come modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32 si applica anche ai licenziamenti intimati prima dell’entrata in vigore della L. n. 183 del 2010, che non ha posto delimitazioni temporali – ad eccezione di quanto disposto all’art. 32, comma 1 bis – per l’applicazione del nuovo regime di impugnativa del licenziamento, e non ha, inoltre, portata retroattiva, in quanto disciplina “status”, situazioni e rapporti che, pur derivando da un pregresso fatto generatore, ne sono ontologicamente distinti e, quindi, suscettibili di nuova regolamentazione mediante esercizio di poteri e facoltà non consumati nella precedente disciplina; nè l’introduzione del nuovo termine di decadenza con efficacia “ex nunc” determina violazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali della UE e degli artt. 6 e 13 CEDU, perchè quantitativamente congruo per la conoscibilità della nuova disciplina, attesa anche la proroga disposta “in sede di prima applicazione” dal citato comma 1 bis”. (così Cass. 4/7/2016 n. 13598, conf. Cass. 29/11/2016 n. 24258).
3. La Corte territoriale ha dato corretta applicazione ai principi sopra riportati, considerato che G.S. venne licenziato il 27.2.2008 ed impugnò stragiudizialmente il licenziamento con lettere del 5 marzo e del 14 aprile del 2008, convenendo poi in giudizio la datrice di lavoro per sentire accertare e dichiarare l’illegittimità del recesso solo con ricorso depositato l’11 febbraio 2013.
5. Segue il rigetto del ricorso e la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, non ostandovi l’ammissione al patrocinio a spese dello stato (v. Cass. 19/06/2012 n. 10053).
6. All’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello stato consegue invece che egli non deve essere onerato delle conseguenze amministrative previste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (v. in tal senso da ultimo Cass. ord., n. 21/02/2017 n. 4493).
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compensi, oltre ad e 100,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017