Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 887 del 20/01/2021
Cassazione civile sez. VI, 20/01/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 20/01/2021), n.887
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3175-2020 proposto da:
A.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato R.R.;
– ricorrente –
contro
D.N.M.T.:
– intimata –
avverso la sentenza n. 144/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 12/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA
SCALIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La signora A.P. ricorre in cassazione con un unico motivo avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la corte di appello di Napoli ha rigettato l’impugnativa proposta avverso la sentenza resa dal tribunale per i minorenni della medesima città, con cui era stato dichiarato, ai sensi della L. n. 184 del 1983, artt. 8 e 15, lo stato di adottabilità del minore A.F.S.S., nato ad Ariano Irpino il (OMISSIS).
2. In via preliminare ed assorbente.
Il ricorso è inammissibile per tardività dovuta all’inosservanza del termine di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 17, comma 2, risultando la sentenza della Corte di appello notificata d’ufficio in data 12 novembre 2019 ed impugnata con ricorso notificato il 10 gennaio 2020. Come questa Corte di cassazione ha in più occasioni affermato: “In tema di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, la notificazione d’ufficio della sentenza della Corte d’appello, effettuata ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 17, comma 1”, è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnatone di cui al medesimo art., successivo comma 2, tenuto conto che la natura di “lex specialis”, da riconoscere, alla previsione di detto termine, porta ad escludere (applicabilità della norma generale, posta dall’art. 133 c.p.c. (sia nell’originaria formulazione, sia in quella introdotta dal D.L. n. 90 del 2014, art. 45, comma 1, conv. Con modif., nella L. n. 114 del 2014), senza che abbia alcun rilievo la circostanza che la notificazione sia avvenuta per via telematica, atteso il chiaro tenore del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, conv. con modif. nella L. n. 221 del 2012, posto che il principio acceleratorio, sotteso alla disciplina in esame, trova la sua “ratio” nella preminente esigenza di dare la più rapida definizione all’ assetto relativo allo stato del minore, senza sacrificare in modo apprezzabile il diritto di difesa delle parti ricorrenti, sottoposto, in definitiva, solo ad un modesto maggior impegno (Cass. n. 29302 del 06/12/2017; Cass. n. 16857 del 26/06/2018).
3. Il ricorso tardivamente proposto è pertanto inammissibile.
Nulla sulle spese nella mancata costituzione degli intimati.
Agli atti il procedimento è esente dal contributo unificato.
Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Il processo è esente dal contributo unificato e pertanto non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1.
Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021