Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 887 del 16/01/2018

Cassazione civile, sez. II, 16/01/2018, (ud. 30/11/2017, dep.16/01/2018),  n. 887

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. T.C., T.A., T.N., T.R., T.P., T.O., T.G.M., T.G., B.A., B.M.G. e B.O. convennero in giudizio To.Pa., T.B., T.M., To.Ma., T.F. e T.E.; T.B., T.G.B. e To.Al., proponendo querela di falso affinchè fosse accertata la falsità della sottoscrizione ” t.m.” posta in calce ad un testamento pubblico ricevuto dal notaio S.V. e recante la data del 16 giugno 2000.

I convenuti To.Pa., T.B., T.M., To.Ma., T.F. e T.E. resistettero alla domanda, chiedendo la condanna degli attori al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..

Il notaio S. intervenne volontariamente, chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo la nullità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 221 c.p.c., comma 2.

Il Tribunale di Crema rigettò la domanda principale e la richiesta di condanna per lite temeraria.

Sul gravame proposto dagli originari attori, la Corte di Appello di Brescia con la sentenza n. 888 del 1 luglio 2014 confermò la pronuncia di primo grado, rilevando che con l’appello si era contestata la conclusione in punto di autenticità della sottoscrizione, solo nella parte in cui il giudice di primo grado aveva condiviso le conclusioni del CTU, evidenziando a tal fine gli errori commessi dall’ausiliario, omettendosi però di riscontrare che la soluzione del giudice di prime cure si fondava anche sull’affermazione per cui il mero riscontro oculare tra la firma in contestazione e quella coeva di comparazione consentiva di riscontrare la loro identità.

La limitatezza della censura avanzata dagli appellanti determinava pertanto l’acquiescenza parziale alla sentenza gravata ai sensi ed agli effetti dell’art. 329 c.p.c., comma 2.

Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono gli originari attori sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso S.V..

To.Pa., T.B., T.M., To.Ma., T.F., T.E., T.B., T.G.B. e To.Al., ritualmente intimati, non hanno svolto attività difensiva.

2. Il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione dell’art. 324 e art. 329, comma 2, in relazione all’art. 115 c.p.c., per non aver la Corte di Appello preso in considerazione le osservazioni critiche da essi formulate avverso la c.t.u., recependo quest’ultima acriticamente, e per aver posto a fondamento della decisione una percezione – l’evidente identità della sottoscrizione in calce al testamento e di quella apposta su altro documento comparativo di certa provenienza – che non poteva assurgere al rango di fatto notorio) è inammissibile, in quanto non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata, la quale non si fonda sulla condivisione e/o sul giudizio di correttezza sul piano giuridico della valutazione espressa dal giudice di prime cure, bensì sulla circostanza che, benchè la decisione del tribunale fosse basata su “due argomenti fra loro indipendenti e distinti”, solo uno di essi (vale a dire, quello che recepiva la conclusione cui era pervenuto il perito d’ufficio) era stato censurato con l’atto d’appello.

3. Il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 329 c.p.c., comma 2, per avere la Corte di Appello ritenuto che gli appellanti, non censurando il secondo argomento utilizzato dal tribunale ai fini del rigetto della domanda, avessero di fatto prestato acquiescenza alla decisione, nonostante non si fosse in presenza di due distinti ed autonomi capi della sentenza) è inammissibile per carenza di interesse, in quanto sebbene la censura in astratto sia fondata, il dispositivo della sentenza impugnata si rivela conforme a diritto.

Non è, infatti, configurabile nel caso di specie l’istituto dell’acquiescenza parziale, ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2, riferibile alle parti della sentenza non impugnate, il quale si verifica quando si desuma dall’atto in modo inequivoco la volontà dell’appellante di sottoporre solo in parte la decisione all’appello (elemento soggettivo) e le diverse parti siano del tutto autonome l’una dall’altra (elemento oggettivo).

Tuttavia, laddove come nel caso di specie la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Sez. L, Sentenza n. 3386 del 11/02/2011; Sez. 6-L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011).

In particolare, ancorchè l’appello mirasse nel complesso a contestare non già autonome parti o statuizioni della sentenza di primo grado, ma unicamente la decisione di rigetto della querela di falso sul presupposto dell’autenticità della sottoscrizione del testamento, il rigetto si fondava, oltre che sull’adesione alle conclusioni del CTU, sull’ulteriore considerazione secondo cui emergeva ictu oculi l’identità grafica tra la firma impugnata e quella offerta in comparazione, avendo quindi il giudice di merito dato seguito al principio reiteratamente affermato da questa Corte secondo cui (cfr. ex multis Cass. n. 12695/2008), allorchè sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata, il giudice non è tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare l’autenticità della scrittura qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo (conf. Cass. n. 1282/2003, a mente della quale la verifica circa l’autenticità della firma può essere effettuata direttamente dal giudice di merito, senza necessità di ricorrere alla consulenza grafologica d’ufficio, rimessa alla sua discrezionalità).

Ne deriva che, a fronte di una decisione fondata su di una pluralità di argomenti, il motivo di appello al fine di soddisfare il requisito di specificità di cui all’art. 342 c.p.c., che impone a pena di inammissibilità, ed anche in relazione a processi già pendenti in epoca anteriore all’entrata in vigore della novella del 2012, che l’appellante debba contrapporre alle argomentazioni del giudice di primo grado una puntuale disamina critica delle stesse, sicchè l’omessa contestazione di una delle affermazioni su cui si fonda la decisione gravata, ne determina il difetto funzionale.

Tale omissione, sebbene non possa reputarsi idonea a determinare un’ipotesi di acquiescenza, comunque si riverbera negativamente sull’esito dell’appello, stante la mancata ottemperanza alle prescrizioni poste dal codice di rito per la possibilità di una decisione dell’impugnazione sul fondo.

In applicazione dell’art. 384 c.p.c., u.c., va, pertanto, corretta la motivazione della sentenza impugnata nel senso esposto nel paragrafo che precede.

4. Il terzo motivo di ricorso (col quale si deduce l’omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine all’istanza di sospensione dell’appello, con riferimento all’art. 132 c.p.c., comma 4, per non aver la Corte di Appello disposto la sospensione ex art. 295 c.p.c., del giudizio, nonostante fosse contemporaneamente pendente, dinanzi al Tribunale di Cremona altro giudizio da essi instaurato, con i quali avevano chiesto, tra l’altro, la declaratoria di indegnità delle controparti a succedere alla comune de cuius) è inammissibile e comunque infondato.

Ed, invero, la mancata sospensione del giudizio, nei casi in cui se ne assume la necessarietà, integra un vizio della decisione, astrattamente idoneo ad inficiare la successiva pronuncia di merito; essa, traducendosi nella violazione di una norma processuale, ricade nella previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed è quindi deducibile con il ricorso per cassazione avverso la sentenza che contenga eventuali provvedimenti sulla sospensione (Sez. 1, Sentenza n. 16992 del 01/08/2007; conf. Sez. 3, Sentenza n. 9714 del 22/04/2013).

Pertanto, il diniego del provvedimento di sospensione del processo non rende configurabile il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Sez. 3, Sentenza n. 5246 del 10/03/2006).

A tali considerazioni che in ogni caso assumono portata assorbente, va poi aggiunto che il ragionamento dei ricorrenti, che invocano la necessità della sospensione in relazione alla pendenza di un giudizio successivamente instaurato nel quale veniva reiterata la querela di falso del testamento oggetto di causa, aggiungendosi altresì la domanda di indegnità a succedere dei convenuti, parte dal presupposto per il quale, in relazione alle cause aventi identico contenuto, non potrebbe farsi applicazione dell’istituto della litispendenza, trattandosi di giudizi che pendono in gradi diversi.

Trattasi però di affermazione che non tiene conto del più recente arresto delle Sezioni Unite, peraltro precedente la stessa proposizione del ricorso, secondo cui (Cass. S.U. n. 27846/2013) a norma dell’art. 39 c.p.c., comma 1, qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell’impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. o dell’art. 337 c.p.c., comma 2, a ciò ostando l’identità delle domande formulate nei due diversi giudizi.

Ne deriva che non poteva in alcun modo pretendersi l’adozione di un provvedimento di sospensione da parte del giudice di appello.

Quanto invece all’ulteriore domanda di indegnità a succedere (proposta evidentemente sul presupposto che la pretesa falsità del testamento fosse da ascrivere ai convenuti, come tali esposti alle conseguenze di cui agli artt. 463 c.c. e segg.), è evidente che non è la presente causa ad essere pregiudicata dalla domanda di indegnità, bensì il contrario, posto che l’eventuale verifica delle conseguenze negative in tema di impossibilità di conservare i diritti successori quale effetto dell’indegnità, appare pregiudicata dall’accertamento circa la falsità del testamento, sicchè era il giudice adito per la pronuncia di indegnità che avrebbe dovuto disporre la sospensione del processo in attesa della definizione del presente, ed al più ex art. 337 c.p.c., atteso l’intervento già di una statuizione di primo grado.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

Nulla a provvedere per le spese nei confronti degli intimati che non hanno svolto attività difensiva.

6. Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2018

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