Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8869 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 31/03/2021), n.8869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3619-2019 proposto da:

AC SOLUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 9, presso lo

studio dell’avvocato MARCO DI LOTTI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MAURO BOTTONI;

– ricorrente –

contro

HDI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO

POMA 4, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GELLI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

L.A., B.D., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZALE CLODIO, 22, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO

RUSSO, che li rappresenta e difende;

– controricorso e ricorso incidentale –

contro

HDI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO

POMA 4, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GELLI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

G.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 11557/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 06/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’1 1/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. – AC Soluzioni srl ha fornito a B.V., per il quale dopo il decesso stanno in giudizio gli eredi B.D. e L.A., una vettura sostitutiva dopo che quella del B. era stata resa temporaneamente inservibile da un incidente avuto con la vettura di G.F., assicurata con Unipol Sai, ed a seguito del quale incidente, il G., nel modello di constatazione unica, aveva assunto su di sè la responsabilità dello scontro.

Il B. e la AC Soluzioni srl hanno concluso una cessione del credito, in base alla quale il primo ha, per l’appunto, ceduto alla seconda il suo credito al risarcimento del danno nei confronti del G. e della sua assicurazione fino alla concorrenza di 1.260,00 Euro, ossia fino a coprire la somma dovuta ad AC Solution srl quale corrispettivo della utilizzazione della vettura sostitutiva.

Di conseguenza AC Solution ha agito in giudizio verso il G. e la sua compagnia di assicurazione (Unipol) per aver per sè il risarcimento spettante al danneggiato, e nel giudizio si è spontaneamente costituita la HID compagnia di assicurazione del B. per chiedere il rigetto della domanda, oltre che il B. medesimo per invece aderirvi.

2. – Il Giudice di Pace ha rigettato la domanda ritenendo priva di legittimazione la AC SOLUTION, con sentenza confermata dal Tribunale di Roma in secondo grado, ed avverso la quale la società AC Solution srl ricorre con due motivi. V’è costituzione con controricorso della HDI assicurazioni, nonchè degli eredi B., che formulano due motivi, formalmente, di ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. – La ratio della decisione impugnata è la seguente: il credito, al momento in cui è stato ceduto, era un credito futuro ed incerto, anzi una mera aspettativa, in quanto non bastava l’ammissione di responsabilità fatta nel CUD dal G., che è atto stragiudiziale non vincolante la compagnia di assicurazione a far sorgere il credito, con la conseguenza che è stato ceduto un credito non cedibile a causa della sua inesistenza attuale. Inoltre, il credito è stato creato dallo stesso cedente, nel momento in cui ha effettuato la prestazione di noleggio dell’auto e conseguentemente ne ha richiesto il pagamento; cosi che non vi sarebbe bilateralità nella cessione, che nasconderebbe una sorta di rapporto uni soggettivo.

4. – Questa ratio è contestata con due motivi.

4.1. – Con il primo motivo la AC SOLUTION denuncia violazione dell’art. 1260 c.c., sostenendo che il credito era in realtà attuale, in quanto nascente da fatto illecito già verificatosi, sebbene il credito fosse incerto, ma che nulla impedisce di cedere un credito controverso; in secondo luogo che il credito ceduto non è affatto quello ” creato” da lei, ma il maggior credito nascente dal fatto illecito, all’interno del quale viene ceduta la parte corrispondente al costo del noleggio.

4.2. – Con il secondo motivo si denuncia omessa pronuncia, in quanto la AC Solution aveva chiesto, in ipotesi di rigetto della domanda fondata sulla cessione del credito, di condannare il B. al risarcimento del danno conseguente all’inadempimento.

4.3. V’è poi il ricorso incidentale degli eredi B., che consta di due motivi.

Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e si assume che il giudice di merito non ha condannato AC Solution al pagamento delle spese che gli stessi, citati in giudizio da AC Solution, hanno affrontato per la costituzione; con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 1260 c.c., e si sostiene una tesi analoga a quella fatta valere da AC Solution, ossia la tesi della cedibilità del credito, cosi che in realtà solo il primo dei due motivi è effettivamente a supporto del ricorso incidentale, non il secondo.

5. – Il primo motivo di ricorso è fondato, il che ha riflesso su gli altri. La tesi del giudice di merito, come si è detto, è innanzitutto che il credito oggetto di cessione non è cedibile, in quanto futuro ed incerto. Società di noleggio e cliente prevedono nello stesso contratto di noleggio che il corrispettivo di questo servizio è costituito dalla cessione del credito al risarcimento da cosiddetto fermo tecnico, e secondo il giudice di merito questa pattuizione è nulla in quanto il suo oggetto non è un credito, bensì una mera aspettativa di credito, essendo la stipulazione anteriore alla “formale liquidazione del sinistro” (p. 3).

L’assunto è errato.

Il credito che nasce da un fatto illecito è in realtà un credito attuale, non già futuro nè una mera aspettativa di credito, la quale peraltro, essendo una situazione giuridica anche essa (non essendo cioè una mera aspettativa di fatto) ben potrebbe costituire oggetto di una cessione.

In ipotesi, se anche il credito fosse futuro, come statuito da questa Corte, sarebbe di certo cedibile: “la cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere – quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perchè meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non della sua validità” (Cass. n. 31896 del 2018).

In realtà, il credito derivante da fatto illecito sorge nel momento in cui il fatto si è compiuto, altro essendo il suo accertamento e la sua liquidazione, che non rendono futuro il credito per il fatto che lo seguono temporalmente.

E’ per questa ragione che questa Corte ammette che “il credito derivante dal risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo di natura strettamente personale nè sussistendo specifico divieto normativo al riguardo. Ne consegue che, in forza del negozio di cessione, il cessionario è legittimato ad esercitare l’azione prevista dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, nei confronti dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato (Cass. n. 22726 del 2019; Cass. n. 11095 del 2019).

5.1. – Nè può ritenersi nulla la cessione per difetto della bilateralità del contratto. Intanto, come pacifico in atti, la cessione non ha avuto ad oggetto la somma di cui la AC Solution era creditrice in base al contratto di noleggio, ciò che ha fatto pensare al giudice di merito che la società nello stesso tempo sarebbe stata sia creditrice della somma che cessionaria della medesima; la cessione ha avuto ad oggetto un credito diverso da quello nascente dal contratto di noleggio, ossia il credito al risarcimento del danno, sia pure nei limiti dell’ammontare del noleggio.

Non si vede dove stia l’uni-soggettività del rapporto, ed anzi, deve ricordarsi che i rapporti sono due e distinti, quando anche contenuti in un medesimo documento contrattuale: uno è il contratto di noleggio, che fa nascere un credito al corrispettivo, l’altro è il contratto di cessione la cui funzione (e non il cui oggetto) è il pagamento di quel credito, ossia quello derivante dal noleggio, ed è noto che la cessione del credito è un contratto a causa variabile, potendo svolgere funzione di liberalità, di adempimento o di altro genere. Se anche le parti avessero previsto che, a pagamento del corrispettivo di noleggio, il debitore cedeva solo la somma pari al corrispettivo, il contratto sarebbe stato tra due parti, e quello di cessione sarebbe stato comunque diverso da quello di noleggio. Oltre ad aver confuso l’oggetto del contratto con la sua funzione, il giudice di merito ha altresì confuso la bilateralità delle parti con la bilateralità degli interessi dedotti in contratto.

6. – L’accoglimento di questo motivo rende assorbito il secondo motivo del ricorso principale, in quanto subordinato in realtà al mancato accoglimento del primo: la richiesta di condanna del cedente al risarcimento presuppone che la cessione sia rimasta inadempiuta; ma rende assorbito anche il ricorso incidentale, che ha ad oggetto le spese di costituzione in giudizio del cedente, che sono rimesse al giudice del rinvio.

Il ricorso va dunque accolto in questi termini.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti sia il secondo che i motivi di ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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