Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8869 del 29/03/2019

Cassazione civile sez. III, 29/03/2019, (ud. 13/03/2019, dep. 29/03/2019), n.8869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3827/2016 R.G. proposto da:

S.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Lucia

Donato, domiciliato, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, presso

la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Bologna n. 12614 del 9 dicembre

2015.

Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo;

letto il decreto impugnato;

letto il ricorso.

Fatto

RITENUTO

S.M. proponeva ricorso contro il Ministero della Giustizia – ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 35-ter, comma 3 (Ordinamento penitenziario), introdotto dal D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 117 – al fine di ottenere l’indennizzo conseguente alla violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). In particolare, il ricorrente esponeva che nel periodo di detenzione presso il carcere di (OMISSIS) – dal 15 luglio 2009 al 4 agosto 2012 – per la maggior parte del tempo aveva condiviso con altri due detenuti una cella della superficie di circa 10 mq. e che, al netto dei servizi igienici, dell’area occupata dagli arredi inamovibili e del letto a castello, residuava a ciascun occupante uno spazio inferiore ai 3 mq.; inoltre, nella cella non vi era acqua calda, l’illuminazione e l’areazione erano insufficienti e non era possibile uscirne – per l’assenza di attività nell’istituto – se non per pochissime ore durante l’arco della giornata, dovendo finanche consumare i pasti al suo interno. Chiedeva l’assunzione di prova per testi e che fosse disposta una consulenza tecnica d’ufficio per determinare l’esatta ampiezza della cella e lo spazio vitale di ciascun occupante.

Il Ministero della Giustizia, ritualmente costituitosi, concludeva per il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Bologna, acquisite informazioni presso l’amministrazione penitenziaria in ordine alle condizioni in cui era stato detenuto lo S., rigettava la domanda, negando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’indennizzo richiesto.

Lo S. ha impugnato la decisione impugnata con ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, sulla base di sei motivi. Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490) – deve esaminarsi anzitutto il quarto motivo di ricorso, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio.

Infatti, il predetto principio consente l’esame delle censure verificandone l’impatto operativo, piuttosto che la coerenza logico-sistematica, sostituendo il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze costituzionalizzate di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez. 6 – L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058).

Con il motivo in esame, lo S. denuncia la violazione degli artt. 3 e 27 Cost., L. n. 354 del 1975, art. 1 e dell’art. 3 CEDU, nonchè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per difetto di motivazione.

La censura di difetto di motivazione è fondata.

Va premesso, anzitutto, che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6 e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018, Rv. 650880 – 01).

Ciò posto, il decreto impugnato è afflitto da un evidente vizio di motivazione apparente che ne determina la nullità ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Il Tribunale, dopo aver ampiamente ricostruito il quadro normativo e l’interpretazione giurisprudenziale elaborata sul punto dalla Corte EDU e dalla Cassazione, esaurisce la motivazione con una affermazione apodittica: “il ricorrente, nel suo periodo di permanenza nelle Case Circondariali di (OMISSIS), ha avuto a sua disposizione uno spazio adeguato rispetto a quanto sopra indicato, avendo sempre ed in ogni situazione a disposizione più di 3 mq.; non risultano provate ulteriori condizioni di detenzione tali da comportare un trattamento integrante condizioni di detenzione disumane o degradanti”.

A prescindere dall’omessa indicazione della fonte di convincimento (che, per esclusione, può essere identificata in “ciò che viene riferito dalle Direzioni delle Case Circondariali”, trattandosi dell’unico elemento di prova acquisito agli atti), il provvedimento è carente di qualsiasi valutazione sulle condizioni effettive in cui era detenuto lo S.. In particolare, in contraddizione con le premesse in diritto esposte nella parte introduttiva del medesimo decreto, il Tribunale si è limitato alla sola verifica della superficie a disposizione del detenuto, che peraltro non è neppure indicata nella sua esatta estensione, senza alcuna verifica dell’eventuale sussistenza degli altri elementi circostanzianti lo stato di inumana o degradante detenzione, quali la mancata fruizione di attività ricreative e sportive o l’impossibilità di movimento all’esterno della cella.

Inoltre, anche se si volesse circoscrivere l’oggetto dell’accertamento solamente all’ampiezza della superficie effettivamente disponibile per il detenuto, il Tribunale, pur avendo premesso che gli arredi non facilmente amovibili vanno detratti dalla dimensione della cella, al fine di ricavare l’effettivo spazio vitale, ha omesso in concreto di accertare questa circostanza. Infatti, non risulta effettuato alcun riscontro in ordine alla consistenza del mobilio davvero presente in cella e, men che meno, alla amovibilità dello stesso.

Queste circostanze fanno passare in secondo piano sia il problema della rilevanza, ai fini del computo anzidetto, degli arredi infissi alla parete, sia quello della fede pubblica conferita dal Tribunale ad una informativa acquisita presso l’amministrazione penitenziaria competente, il cui tenore non viene illustrato nel provvedimento impugnato e che, comunque, si pone certamente al di là delle certificazioni rilasciate dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, trattandosi piuttosto di informazioni assunte d’ufficio ai sensi dell’art. 738 c.p.c., comma 3.

L’accoglimento del quarto motivo, con specifico riferimento alla denunciata carenza di motivazione, determina l’assorbimento delle altre censure, ad eccezione del sesto motivo.

Quest’ultima doglianza riguarda la revoca, per manifesta infondatezza della domanda, dell’ammissione dello S. al gratuito patrocinio. Si tratta, in sostanza, di un capo dipendente dal rigetto del ricorso del detenuto.

Dal momento che la statuizione principale deve essere cassata per difetto di motivazione, viene altresì meno il presupposto per la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio. Anche sotto questo profilo, pertanto, il decreto impugnato deve essere cassato, rimettendo al giudice del rinvio il compito sottoporre a nuova verifica la sussistenza dei presupposti per una tale revoca, all’esito della rinnovazione del giudizio di merito sulla domanda di risarcimento.

PQM

accoglie il quarto e il sesto motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Bologna, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2019

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