Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8869 del 13/05/2020

Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 13/05/2020), n.8869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8517/2018 R.G. proposto da:

Banco di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto Esposito, con

domicilio eletto in Roma, via Luigi Lilio, n. 95, presso lo studio

dell’Avv. Teodoro Carsillo;

– ricorrente –

contro

L.G., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Ferraro e

Stefano Giove, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo

in Roma, viale Regina Margherita, n. 278;

– controricorrente –

Curatela del fallimento personale di C.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3671 della Corte d’appello di Napoli

depositata l’11 settembre 2017.

Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

In data 29 dicembre 1998 il Banco di Napoli s.p.a., con rogito del notaio L.G., concedeva un mutuo fondiario dell’importo di Euro 103.291,38 a C.S., a garanzia del quale veniva concessa ipoteca volontaria sull’immobile di proprietà di D.F.D., iscritta il 7 gennaio 1999, ai nn. (OMISSIS) reg. gen. e (OMISSIS) reg. part.

Il 30 dicembre 1998, C.S. acquistava, sempre con contratto a rogito del notaio L.G., l’immobile di proprietà di D.F.D.. L’atto d’acquisto veniva trascritto lo stesso giorno in cui si provvedeva all’iscrizione ipotecaria, ma ai nn. (OMISSIS) reg. gen., (OMISSIS) reg. part., ossia con ordine inverso rispetto alla data di stipulazione.

Quanto, a fronte dell’inadempimento del mutuatario, la Banca avviava l’azione esecutiva immobiliare, apprendeva che la propria ipoteca non risultava dalle visure effettuate ai sensi dell’art. 567 c.p.c.. In più, nella procedura esecutiva spiegavano atto d’intervento C.A. e la Gest Line s.p.a. (ora, Equitalia Sud s.p.a.) deducendo, entrambe, di essere creditrici ipotecarie del C.: la prima per un credito di Euro 161.168,00, garantito da ipoteca iscritta il 20 novembre 2004 e l’altra per un credito di Euro 465.613,77, garantito da ipoteca iscritta il 23 marzo 2005.

Nel frattempo, C.S. conveniva la Banca dinanzi al Tribunale di Napoli, opponendosi all’atto di precetto, contestando la natura fondiaria del mutuo sul presupposto che l’ipoteca fosse stata concessa da un terzo che, al momento della concessione, non era proprietario dell’immobile.

La banca si costituiva e, previa autorizzazione del giudice, con atto di citazione notificato il 24 ottobre 2013, chiamava in causa il notaio L.G., nei cui confronti formulava domanda di responsabilità professionale.

Il L. eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto e, nel merito, l’inesistenza di qualsivoglia danno, stante l’efficacia della garanzia nei confronti dell’opponente.

Il Tribunale partenopeo rigettava l’opposizione del C. e, di conseguenza, la domanda formulata dalla Banca nei confronti del notaio riconoscendo, comunque, che il diritto ad un eventuale risarcimento nei confronti di quest’ultimo si era prescritto.

La sentenza veniva appellata solamente dalla Banca, che chiedeva, previo accertamento dell’inesistenza o dell’invalidità dell’ipoteca concessa dal D.F., la condanna del notaio al risarcimento dei danni conseguenti alla sua negligente condotta contrattuale.

La Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite in favore del L..

Avverso tale decisione il Banco di Napoli s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi di ricorso illustrati da successive memorie. L.G. ha resistito con controricorso. Il C., nel frattempo fallito e quindi rappresentato dal curatore fallimentare, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Preliminarmente si deve rilevare l’inammissibilità del controricorso, tardivamente proposto. Infatti, il ricorso è notificato il 9 marzo 2018 e il controricorso è notificato il 23 aprile 2018, quindi oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c..

Nondimeno, il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.

Occorre muovere dalla premessa che, innanzi al Tribunale di Napoli, il C. aveva proposto opposizione a precetto, deducendo, anzitutto, che il suo acquisto era anteriore all’iscrizione ipotecaria in favore del Banco di Napoli s.p.a., sicchè quest’ultimo era sprovvisto di garanzia reale e non poteva essere ritenuto, men che meno, creditore fondiario. L’opposizione è stata rigettata e il C. non ha impugnato la decisione.

E’, dunque, evidente che il Banco di Napoli s.r.l. è carente di interesse ad agire. Esso, infatti, non ha alcun vantaggio chiedere l’accertamento dell’inefficacia dell’ipoteca iscritta a proprio favore; accertamento che, invece, costituisce il presupposto dell’azione di manleva nei confronti del L.. Se la banca fosse stata dell’avviso che l’opposizione proposta dal C. era fondata, avrebbe dovuto aderire alle sue domande, determinando la cessazione della materia del contendere, anzichè resistervi.

Consegue che, essendo definitivamente passato in giudicato il rigetto dell’opposizione a precetto (capo che, a prescindere dalla rilevata carenza di interesse della banca ad impugnare sul punto, non costituisce neppure oggetto di una specifica censura), viene meno in radice la possibilità di ipotizzare un danno risarcibile dal quale l’istituto di credo possa chiedere di essere manievato dal L.. Infatti, il notaio rogante avrebbe potuto essere chiamato a responsabilità professionale solamente se l’opposizione del C. fosse stata accolta in relazione alla dedotta inefficacia dell’iscrizione ipotecaria.

Non vale obiettare, in contrario, che dalla documentazione “ipocatastale” non risulta l’iscrizione ipotecaria. La questione ha costituito oggetto di accertamento nell’ambito di una specifica opposizione all’esecuzione e il giudicato formatosi determina la certezza degli effetti della garanzia reale, quantomeno fra le parti in causa.

Tale circostanza determina l’assorbimento di ogni censura relativa agli altri profili costitutivi della fattispecie della responsabilità professionale del notaio L..

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non si provvede alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, poichè il controricorso dell’intimato è stato tardivamente depositato e quindi egli non ha validamente svolto attività difensiva in questa sede.

Ricorrono, invece, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020

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