Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8869 del 04/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8869 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA
sul ricorso 26575-2013 proposto da:
PATI ANNITA PTANNT45E52F604H, elettivamente domiciliata in
ROMA, presso lo studio dell’avvocato M. Z., che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
M. D. L. giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

Contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE
21, presso l’AVVOCATURA COMUNALE di ROMA,
rappresentanto e difeso dall’avvocato RODOLFO MURRA, giusta
procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente nonchè contro

Data pubblicazione: 04/05/2015

EQUITALIA SUD SPA 11210661002;
.

– intimata avverso la sentenza n. 16096/2013 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 18/07/2013;

26/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;
udito l’Avvocato Di Lotti Marco difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti.

..

,

Ric. 2013 n. 26575 sez. M2 – ud. 26-11-2014
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

Rilevato che il Consigliere designato, dott. A. Scalisi, ha depositato ai sensi
dell’art. 380 bis cod. proc. civ., la seguente proposta di definizione del
giudizio:” Preso atto che Annita Pati con atto di citazione regolarmente
notificato proponeva appello avverso al sentenza n. 19894 con la quale il
_
Giudice di Pace di Roma accoglieva l’opposizione avverso il preavviso di

fermo con il quale si chiedeva il pagamento di somme già richieste con
quattro cartelle esattoriali (relative a sanzioni in materia di circolazione
stradale) singolarmente impugnate ed annullate dal Giudice di Pace con
precedenti sentenze. Nel giudizio di primo grado si costituiva il Comune di
Roma che riconoscendo l’errore chiedeva che venisse dichiarata la cessazione
della materia del contendere e la compensazione delle spese processuali. In
questa prima fase del giudizio non si costituiva l’Equitalia Gerit che restava
contumace. Il Giudice di Pace condannava l’Equitalia al pagamento a favore
della Pati della somma di E. 400 a titolo di responsabilità ex art. 96 cpc. e
liquidava a titolo di spese di lite in favore del procuratore antistatario la
somma di E. 300 oltre accessori come per legge.
Con l’atto di appello Annita Pati lamentava l’esiguità della liquidazione delle
spese processuali ed, in particolare,denunciava: a) la violazione e falsa
applicazione dell’art. 91 cpc. dell’articolo unico della legge 1051 del 1957 e
della tariffa adottata con delibera del Consiglio Nazionale Forense del
12/6/1993 e 29/9/1994 approvata con DM 585/94 Tabella B, dell’art. 15 del
citato DM, nonché violazione e falsa applicazione del principio dell’art. 24
della legge 794 del 1942. B) l’illegittimo accorpamento delle competenze agli
onorari.
Nel giudizio di appello non si costituiva il Comune di Roma che, pertanto,
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restava contumace.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16096 del 2013, rigettava l’appello e
confermava la sentenza di primo grado; compensava le spese processuali del
secondo grado del giudizio. Secondo il Tribunale di Roma, posto che per le
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controversie di valore inferiore a 600 E. gli onorari sono stabiliti in misura

compresa tra i 55 e i 190 euro complessivi, nel caso di specie, in
considerazione dell’assenza di complessità del giudizio, l’importo corretto
doveva essere fissato nella misura di 55 euro. Considerato poi che alcune voci
di compenso richieste da Pati non erano previste nel tariffario forense,
l’importo liquidato, risultava maggiore dell’importo minimo previsto dalla
normativa, all’epoca, vigente.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Annita Pati per un motivo.

Roma Capitale ha resistito con controricorso. Equitalia Gerit spa, intimata in
questa fase non ha svolto alcuna attività giudiziale.
Considerato che
In via preliminare, il relatore, evidenzia che nel fascicolo non si riviene la
ricevuta dell’avvenuta recezione della raccomandata di notifica del ricorso.
1.= Con l’unico motivo del ricorso Pati Annita lamenta la violazione errata
e/o falsa applicazione delle norme del codice di rito, inter alia quelle inerenti
la liquidazione delle spese di lite ed art. 92 cpc., del tariffario forense, delle
norme sulla giusta e dignitosa retribuzione del lavoratore di cui all’art. 36
cost., Errore su un fatto decisivo della vicenda, Divieto di Scienza privata del
Giudice,

Mancata motivazione

sull’accorpamento

degli onorari

alle

competenze. Secondo la ricorrente il Tribunale di Roma: a) avrebbe
erroneamente ritenuto che il valore della causa fosse contenuta nello scaglione
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fino ad E. 600,00 mentre invece il valore del Preavviso di fermo impugnato
era di E. 8.183,36 (errore su di un fatto decisivo); b) erroneamente avrebbe
ravvisto l’assenza di complessità in una materia, quale quella dei preavvisi di
fermo, dove la giurisprudenza ha cambiato orientamento per ben tre volte; c)
erronea o falsa sarebbe altresì la considerazione che il diritto di vacazione non
precetto non

sarebbe previsto per le cause inferiori a 600,00, perché tale

sarebbe ravvisabile in nessuna norma; d) errata sarebbe anche, sempre
secondo la ricorrente, la considerazione che non sarebbe dovuto l’importo di
E. 22,00 (rectius 23) previsto per la corrispondenza con il cliente essendo lo
stesso madre del legale perché fondata su un fatto che rientra nella scienza
privata del Giudice. Piuttosto, l’applicazione delle tariffe forensi di cui al DM.
127 del 2004 avrebbe comportato una liquidazione delle spese processuali
corrispondenti ad E. 787.48, epperò il Giudice di primo grado non avrebbe
minimamente motivato perché la nota spese dovesse essere decurtata in
maniera così radicale e il Giudice di appello

non avrebbe preso in

considerazione tutte le voci esprimendosi solo su alcune di esse e per altro in
modo contra legem.
1.1.= Il motivo in parte è fondato, posto che la liquidazione delle spese
processuali operata dal Giudice di Pace risulta coerente con le tariffe forensi
di cui al DM 127 del 2004 richiamato dalla stessa ricorrente, salvo che per
l’esclusione dell’importo di E. 23 relativo alla corrispondenza con il cliente.
1.1.a).= Intanto, non merita alcuna censura, perché correttamente e
adeguatamente motivata, la sentenza impugnata, laddove, il Tribunale di
Roma, dopo aver precisato: a) che, nel caso concreto, il valore del giudizio sul
quale calcolare gli onorari era quello accertato con la sentenza e non, invece,
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quello relativo al contenuto della domanda, ha ritenuto che il valore della
controversia fosse inferiore ai 600,00 curo. E, comunque, è la stessa ricorrente
che individua, la causa de quo, come rientrante nello scaglione per cause di
valore inferiore a 600,00 euro Tabella B, tariffe forensi DM 127 del 2004 (cfr.
pag. 4 e 5 del ricorso). A sua volta, lo stesso Tribunale, ha chiarito,

correttamente, che, nel caso concreto, considerato che i crediti oggetto della
controversia erano stati annullati e il Comune aveva provveduto al discarico
delle relative somme tale che la società concessionaria per l’esecuzione era
stata condannata per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 cpc.,

per

aver proseguito l’esecuzione, benché fosse stata avvisata del venir meno dei
crediti stessi, non poteva che essere applicato lo scaglione inferiore della
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tariffa. Va tenuto conto che la concreta determinazione degli onorari dovuti ad
un avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice solo
quando essa risulti contenuta tra i limiti minimi e massimi previsti dalla
vigente tariffa forense, detti parametri costituendo un invalicabile limite a tale
discrezionalità, mentre la riduzione oltre il minimo stabilito trova il suo
indefettibile presupposto nella esistenza, in atti, di un “conforme parere”
espresso dal competente consiglio dell’ordine, con la conseguenza che, in
mancanza di esso, la liquidazione oltre il minimo tariffario deve ritenersi
operata “contra legem”.
1.1.b) Posto che l’art. 5 del DM. 8 aprile 2004 n. 127, contempla la natura
dell’impegno professionale il valore della controversia, l’importanza e il
numero delle questioni trattate, tra gli elementi da prendere in considerazione
ai fini della liquidazione del compenso tra il minimo della tariffa e la media di
tali valori, correttamente, il Tribunale di Roma, ha ritenuto di individuare
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A

nell’importo di E. 55, l’onorario dell’avvocato, avendo considerato l’assenza
di complessità del giudizio, essendo questo, relativo all’accertamento sulla
pregressa inesistenza dei crediti oggetto del giudizio. E, correttamente, ha
escluso: a) il richiesto compenso per una vacazione dato che le Tariffe forensi non
prevedono il diritto di vacazione per le cause inferiori ad E.600, avendolo previsto

per la cause comprese tra il valore 600,01 a 1.600,00 (voce 77 del DM 127 del
2004); b) i richiesti importi di euro 15,48 ed E. 10,40 (rispettivamente per
scritturazione e per fotocopiatura) perché non previste dalle Tariffe forensi.
1.1.c). Il motivo è, invece, fondato in relazione all’esclusione, operata dal

Tribunale di Roma, dell’importo di E. 23 previsto per la corrispondenza con il
cliente, non solo perché la relativa decisione è fondata su una conoscenza
privata, quella della relazione di parentela tra difensore e cliente ( il cliente era
la madre del legale) che non avrebbe potuto essere posta a fondamento della
decisione ma, soprattutto, perché, un rapporto parentale, quale che questo sia,
non consente di escludere il diritto del professionista ad ottenere il compenso
per l’attività prestata.

Piuttosto, l’esclusione avrebbe potuto trovare

fondamento nell’eventuale mancata dimostrazione che fosse stata svolta
.

l’attività di cui si chiedeva la corresponsione.
In definitiva, Si propone L’accoglimento

del ricorso, per quanto in

motivazione (ferma restante, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, la
necessità della prova del perfezionamento delle notificazioni ai soggetti in
questa sede intimati e soprattutto ad Equitalia Gerit spa.).
ituite.
Tale relazione
azione veniva comunicata ai difensori delle parti costituite.
Si da atto dell’avvenuto deposito della cartolina di ricezione della
raccomandata con la quale è stata effettuata la notifica del ricorso ad Equitalia
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A

Gerit spa.
Il Collegio, condivide argomenti e proposte contenute nella relazione ex art.
380 bis cpc., alla quale non sono stati mossi rilievi critici.
In definitiva, il ricorso va accolto e, non occorrendo accertamenti in fatto, la
,.
giudiziali dei tre gradi di giudizio. L’accoglimento parziale del presente
ricorso è ragione sufficiente per compensare le spese del presente giudizio di
cassazione tra la ricorrente e il Comune di Roma Capitale, non occorre
provvedere alla liquidazione delle spese nei confronti di Equitalia ud spa.
Dato che regolarmente intimata in questa fase del giudizio non ha svolto
attività giudiziale.

PQM
La Corte accoglie il ricorso per quanto in motivazione e decidendo nel merito
liquida le spese del giudizio di primo grado in

e.

323,00, conferma la

compensazione del giudizio di secondo grado, compensa le spese del presente
giudizio di cassazione tra la ricorrente e il comune di Roma Capitale.
Così deciso in Roma nella camera del Consiglio della Sesta Sezione Civile
..-

della Corte Suprema di Cassazione il 26 novembre 2014

Corte può decidere nel merito provvedendo al regolamento delle spese

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