Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8868 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 14/04/2010), n.8868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – President – –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consiglie – –

Dott. CARLEO Giovanni – Consiglie – –

Dott. PERSICO Mariaida – Consiglie – –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2647-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO

DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

G.V., quale socio al 12,5% della S.A.S. GEMINI,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato VIAGGIO SALVATORE, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 257/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 29/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dei

10/03/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA RAFFAELE, che ha concluso per l’inammissibilita’ del

ricorso del Ministero con cassazione con rinvio della sentenza della

Commissione Tributaria di primo grado.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.V. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania l’avviso di accertamento notificato il 22-6- 2000, con il quale la Agenzia delle Entrate di Giarre elevava il reddito del contribuente a fini IRPEF relativamente all’anno 1994 in dipendenza di accertamento a fini ILOR a carico della societa’ s.a.s.

Gemini, di cui il predetto era socio.

La Commissione riduceva il reddito accertato dall’Ufficio, il quale proponeva appello innanzi la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.

Questa con sentenza n. 257/18/05 in data 28-6-05, depositata il 29-11- 05 variava in aumento il reddito accertato in primo grado e confermava nel resto la decisione impugnata.

Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione il Ministero della Economia e delle Finanze e la Agenzia delle Entrate con due motivi.

Resiste il contribuente con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va rilevata la inammissibilita’ del ricorso proposto dal Ministero della Economia e della Finanze: nel caso di specie al giudizio innanzi la Commissione Regionale ha partecipato l’ufficio periferico di Giarre della Agenzia delle Entrate successore a titolo particolare del Ministero, ed il contraddittorio e’ stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del Ministero, che cosi’ risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte, (ex plurimis v. Cass. n. 3557/2005) estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione a proporre ricorso per cassazione sussisteva unicamente in capo alla Agenzia. Le spese relative a detto ricorso devono essere compensate tra le parti, per la obbiettiva incertezza esistente all’epoca della successione tra i citati enti.

Con il primo motivo, la Agenzia deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 in quanto la Commissione di appello non aveva applicato il disposto di legge citato, nel senso che in caso di accertamenti bancari, l’inversione dell’onere della prova postula che il soggetto titolare del conto provi la estraneita’ dei versamenti e dei prelievi alla attivita’ di impresa, dovendosi in caso contrario imputare i movimenti di conto quali redditi della impresa stessa.

Con il secondo morivo, deduce vizio di ultrapetizione ai sensi dell’art. 112 c.p.c. per avere il Giudice di appello posto a base della variazione del reddito accertato a carico del contribuente punti di diritto mai invocati da parte dello stesso.

In relazione ai motivi esposti, osserva la Corte che la controversia riguarda l’accertamento di maggior reddito ai fini IRPEF a carico di un socio conseguente all’accertamento di maggior reddito ai fini ILOR a carico di una societa’ di persone.

Al riguardo, deve essere riaffermato il seguente principio di diritto: “la unitarieta’ dell’accertamento che e’ (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societa’ ed associazioni di cui all’art. 5, cit. TUIR e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla societa’ anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la societa’ ed i soci, (salvo che questi prospettino questioni personali) i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non puo’ essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1) perche’ non ha ad oggetto la singola posizione debitoria dei ricorrenti, bensi’ la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto alla obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato,cioe’ gli elementi comuni della fattispecie costitutiva della obbligazione (Cass. SS.UU. 1052/2007); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo ed il giudice adito in primo grado deve ordinare la integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29); il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari e’ nullo per violazione del contraddittorio di cui agli artt. 101 c.p.c. ed art. 111 Cost., comma 2, e trattasi di nullita’ che puo’ e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. SS.UU. 14815 del 2008). Dato che nel caso di specie il giudizio e’ stato celebrato senza che fosse disposta ne’ la integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorzi necessari, (la societa’ e tutti i soci) il ricorso deve essere accolto, in quanto l’intero rapporto processuale si e’ sviluppato in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14;

deve quindi essere cassata la decisione impugnata e l’intero giudizio, e la causa deve essere rinviata alla Commissione Tributaria Provinciale adita, per la celebrazione del giudizio di primo grado.

Il giudice di rinvio dovra’ disporre la integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14. Le spese del giudizio devono essere compensate.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero della Economia e delle Finanze e compensa le relative spese;

decidendo sul ricorso della Agenzia, cassa la sentenza impugnata e l’intero giudizio e rinvia la causa innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

 

 

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