Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8868 del 13/05/2020

Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 13/05/2020), n.8868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4589/2018 R.G. proposto da:

I.A., I.S. e I.B.,

rappresentati e difesi dagli Avv.ti Elena Benedetti e Francesco

Crisci, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in

Roma, via Ortigara, n. 3;

– ricorrente –

contro

M.G.L., Me.Gi. e m.g.,

rappresentato e difeso dall’Avv. Diego Cinguetti, domiciliato, ai

sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, presso la cancelleria della

Corte di Cassazione;

– controricorrente –

B.B.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1609 della Corte d’appello di Brescia

depositata il 30 novembre 2017.

Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

B.B.E. e M.G., Gi. e g., retraenti agrari il cui diritto era stato accertato con sentenza definitiva della Corte d’appello di Brescia, convenivano, dinanzi al Tribunale di Bergamo, I.A., R., B. e S., acquirenti retrattati, per far accertare la validità dell’offerta reale del prezzo di trasferimento del fondo.

In contraddittorio con i convenuti, il Tribunale di Bergamo accoglieva la domanda, riconoscendo la validità dell’offerta.

Gli I. appellavano la decisione, riproponendo le difese mosse in primo grado.

La Corte d’appello di Brescia rigettava il gravame, condannando gli appellanti al pagamento delle spese di lite e al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..

Contro tale decisione I.A., B. e S. hanno proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi illustrate da successive memorie. Hanno resistito, con un unico controricorso, M.G., Gi. e g.. B.B.E. non ha svolto alcuna attività in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Gli odierni ricorrenti ripropongono in questa sede le censure all’operato del notaio incaricato dai retraenti di effettuare l’offerta reale e il deposito liberatorio già sottoposte alla Corte d’appello e da questa disattese.

In particolare, la corte territoriale esordisce: “gli appellanti eccepiscono la mancata produzione degli avvisi di ricevimento, non la mancata notifica, senza peraltro precisare di quali atti. La doglianza si manifesta del tutto generica, oltrechè documentalmente smentita” (pag. 5); poi aggiunge che “una volta pervenuta la dichiarazione di compimento delle rispettive operazioni da parte del pubblico ufficiale, non basta più il mero diniego di aver ricevuto la notificazione, ma occorre contestarne l’attestazione a messo di querela di falso, di cui non vi è traccia agli atti di causa” (pag. 6); ed infine, con specifico riferimento alla contestazione della validità della notificazione effettuata a mezzo PEC, conclude: “il gravame sul punto risulta già assorbito da quanto appena rilevato in fatto in merito alle notificazioni a mezzo del servizio postale” (pag. 7).

Queste ragioni della decisione non risultano specificatamente contestate dai ricorrenti, in quali, con i primi tre motivi – che possono essere unitariamente considerati – propongono censure che non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata.

In particolare, le norme che si assumono violate sono gli artt. 1208,1209,1212 e 1334 c.c., nonchè gli artt. 74 e 78 disp. att. c.c., con il primo motivo; gli artt. 1209 e 1212 c.c., artt. 73,74 e 79 disp. att. c.c. e art. 137 c.p.c., con il secondo motivo; degli artt. 1209 e 1212 c.c., artt. 73,74 e 79 disp. att. c.c., art. 137 c.p.c., L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3 e L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, con il terzo motivo.

Tuttavia, i ricorrenti, prima ancora di formulare tali doglianze, avrebbero dovuto dimostrare che non è vero che le censure in appello fossero state formulate in modo generico e, in particolare, che essi avevano specificatamente indicato quali erano gli atti di cui sarebbe stata omessa la notificazione. Avrebbero, inoltre, dovuto contestare che dal verbale redatto dal notaio risultava l’attestazione dell’avvenuta tempestiva effettuazione di tutte le formalità prescritte dalla legge, ovvero che – ove il notaio avesse falsamente attestato come compiute operazioni invece omesse – il contenuto di tale attestazione sia stato debitamente contestato mediante querela di falso. Ed infine, che gli atti di cui lamentano l’invalidità della notificazione a mezzo PEC non fossero stati notificati ai destinatari anche a mezzo del servizio postale.

I ricorrenti, omettendo di svolgere in questa sede simili deduzioni e limitandosi a riprodurre, invece, le censure già disattese dalla Corte d’appello, non hanno ottemperato all’onere di confutare specificatamente le ragioni della decisione impugnata. I motivi sono quindi inammissibili.

Con il quarto motivo si deduce la violazione delle norme in tema di giudicato esterno.

In particolare, i ricorrenti sostengono che la sentenza della Corte d’appello di Brescia (n. 102/2012), che ha accertato il diritto dei B. – M. al retratto agrario, faceva obbligo a questi ultimi di rimborsare ai fratelli I. anche le spese accessorie sostenute al momento della compravendita, specificatamente di quelle aventi natura fiscale.

Anche questo motivo è inammissibile.

Come premesso dai ricorrenti, la Corte d’appello ha ritenuto che l’ulteriore offerta banco judicis della somma di Euro 10.217,07 fosse sanante di ogni eventuale omissione. Pure in questo caso, quindi, le censure in esame non si rapportano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, nonostante la stessa venga ben messa in evidenza dagli stessi I..

Essi, infatti, si soffermano solamente sulla spettanza di tali somme, senza affrontare minimamente il punto se l’offerta banco judicis sia idonea, o meno, a sanare l’eventuale incompletezza dell’offerta reale.

Si aggiunga che i ricorrenti non indicano se la sentenza, del cui giudicato eccepiscono la violazione, sia corredata dalla certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., che attesti l’assenza di giudizi d’impugnazione pendenti e non riportano neppure il contenuto della distinta delle spese fiscali il cui adempimento, a loro dire, risulterebbe attestato dal notaio rogante a margine dell’atto soggetto a retratto.

Con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 96 c.p.c. e del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1, in relazione alla condanna per lite temeraria disposta d’ufficio dalla corte territoriale. I ricorrenti sostengono che la Corte bresciana avrebbe errato nel condannarli, poichè non ricorre quell’elemento soggettivo previsto dalla norma, ossia “quel particolare stato soggettivo integrato almeno dalla colpa grave, concretandosi nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertite agevolmente l’ingiustizia della propria domanda”.

Pure tale motivo è inammissibile.

L’accertamento dei presupposti per la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, involge un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il cui esito è insindacabile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 3573 del 12/03/2002, Rv. 553021-01; Sez. 3, Sentenza n. 16308 del 24/07/2007, Rv. 599442-01; Sez. 2, Sentenza n. 327 del 12/01/2010, Rv. 610816-01; Sez. 3, Sentenza n. 19298 del 29/09/2016, Rv. 642582-01).

Quanto, invece, alla statuizioni della sentenza di appello che ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’erogazione, da parte del soccombente, di un importo pari a quello corrisposto per il contributo unificato, il ricorso è inammissibile in quanto tale rilevamento, essendo un atto dovuto collegato al fatto oggettivo delle definizione del giudizio in senso sfavorevole all’impugnante, non ha un contenuto decisorio suscettibile di impugnazione, sicchè l’eventuale erroneità dell’indicazione sul punto potrà essere solo segnalata in sede di riscossione (Sez. 6-3, Ordinanza n. 22867 del 09/11/2016, Rv. 643000-01; Sez. 6-1, Ordinanza n. 15166 del 11/06/2018, Rv. 649329-01).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo;

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte degli impugnanti soccombenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

Sussistono altresì i presupposti perchè i ricorrenti siano condannati in solido d’ufficio al pagamento in favore delle controparti – ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3 – di una somma, equitativamente determinata nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia, in quanto hanno agito in giudizio senza adoperare la normale diligenza e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo o argomentativo per sostenere l’impugnazione proposta.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, nonchè – ai sensi dell’art. 96 c.p.c. – della somma di Euro 7.500,00.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020

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