Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8867 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 31/03/2021), n.8867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1164-2020 proposto da:

D.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA

RICCI, rappresentata e difesa dall’avvocato PASQUALE MARIO EMANUELE

CASO;

– ricorrente –

contro

Q.F., Q.V., M.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1174/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 21/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La ricorrente D.M.G. agisce quale procuratrice della madre De.Lu.Ma.Vi., in relazione a danni cagionati all’immobile di quest’ultima da una costruzione realizzata al piano sovrastante da Q.F. e Q.V..

Ha fatto valere, in particolare, il danno causato all’immobile e consistente in lesioni strutturali, dovuto ad una sopraelevazione effettuata dai convenuti, ed ha chiesto la rimozione di tale opera oltre che il risarcimento del danno.

Il Tribunale ha accolto la domanda obbligando i convenuti alla riduzione in pristino e stabilendo un risarcimento a favore della attuale ricorrente, che, però, ha, a sua volta, proposto appello incidentale in quanto il Tribunale non aveva incluso nel risarcimento il danno da inagibilità dell’immobile, oltre che avere, secondo la ricorrente, quantificato erroneamente il pregiudizio subito.

La corte di appello ha rigettato l’impugnazione incidentale sull’ammontare dei danni.

Ricorre la Dragano con un motivo. Non v’è costituzione degli intimati. V’è memoria tardiva della ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo la ricorrente lamenta omessa pronuncia su una specifica domanda, fatta valere in appello, ossia quella relativa al danno da inagibilità.

La ricorrente dimostra di avere fatto uno specifico motivo di appello sul risarcimento di quella posta di danno (p. 14 dell’atto di appello) che trascrive nel ricorso (p 5).

Aveva ossia espressamente chiesto il risarcimento del danno da inagibilità dal 2002 alla data di remissione in pristino.

Il motivo è infondato.

In realtà la corte di appello ha considerato l’appello incidentale, rigettando la richiesta di risarcimento del danno da costi di ripristino e da spese per il deposito e per il trasloco dei mobili e delle suppellettili. Quest’ultima voce è da riferirsi proprio al danno da inagibilità, che altro non è se non la spesa sostenuta per la disponibilità di altro immobile/ non avendo la ricorrente prospettato un lucro cessante da rendita del bene.

In sostanza, la pronuncia sulle spese sostenute “per il tempo necessario alla esecuzione dei lavori” è pronuncia sul danno da inagibilità, anche se non espressamente indicato come tale.

Il ricorso va pertanto respinto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla Spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA