Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8867 del 18/04/2011

Cassazione civile sez. II, 18/04/2011, (ud. 09/11/2010, dep. 18/04/2011), n.8867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11870-2005 proposto da:

S.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

LARGO DEI LOMBARDI 4, presso lo studio dell’avvocato TURCO

ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato CONTE MARIO;

– ricorrente –

contro

D.D. (OMISSIS), COND.

(OMISSIS), M.I. (OMISSIS),

R.P. (OMISSIS), F.G.

(OMISSIS), F.A. (OMISSIS), M.

L., C.A. (OMISSIS), I.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

PIZZUTI PASQUALE;

– controricorrenti –

e contro

D.P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 511/2004 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 13/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato CONTE MARIO che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l’amministratore del condominio del (OMISSIS), controricorrente nel giudizio promosso innanzi a questa Corte da S.L. avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno, depositata il 13 ottobre 2004 – con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Salerno, lo stesso S. era stato condannato a ridurre in pristino l’apertura della porta realizzata sul lato posteriore del locale terraneo situato nel fabbricato costituito dal predetto (OMISSIS), ricostituendo la stessa nelle dimensioni lucifere originarie, non ha documentato di essere stato autorizzato dall’assemblea, eventualmente in via di sanatoria, a costituirsi nel giudizio di legittimità, sicchè va disposto che vi provveda, in applicazione dei principi enunciati dalle sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte del 6 agosto 2010, n. 18331 e n. 18332.

P.Q.M.

Assegna il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la produzione dell’autorizzazione all’amministratore, da parte dell’assemblea del condominio del (OMISSIS), a costituirsi nel presente giudizio di legittimità. Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011

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