Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8867 del 13/05/2020

Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, (ud. 19/03/2019, dep. 13/05/2020), n.8867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 21926/2015 R.G. proposto da:

Equitalia Centro s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Alfonso Papa Malatesta,

con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Barberini,

n. 12;

– ricorrente –

contro

Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Vito Bellini, con

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Orazio, n. 3;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1080 della Corte d’appello di Firenze

depositata il 26 giugno 2014.

Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo;

letta la sentenza impugnata;

letti il ricorso e il controricorso.

Fatto

RITENUTO

Poste Italiane s.p.a. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Pisa la SET s.p.a., locale concessionario per la riscossione dei tributi, chiedendo che fosse accertato il proprio diritto di applicare una commissione per ciascun versamento effettuato con bollettino postale ICI sui conti correnti intestati alla società convenuta. In subordine, avanzava domanda di arricchimento senza causa.

Il Tribunale rigettava la domanda.

Poste Italiane s.p.a. interponeva gravame e la Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnava, accertata l’esistenza del diritto vantato dall’attrice.

Avverso questa decisione Equitalia Centro s.p.a. (già GET s.p.a., a sua volta già SET s.p.a.) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, ed ha sollevando questioni pregiudiziali riferite alla normativa Eurounitaria, nonchè tre questioni di legittimità costituzionale.

Poste Italiane s.p.a. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive ai sensi dell’art. 380-bis-1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Con ordinanza interlocutoria n. 14081 del 2019, depositata in data 23 maggio 2019, in relazione al ricorso recante il numero di iscrizione a ruolo generale R.G. 23437 del 2017, altro Collegio di questa sezione ha disposto la rimessione alla Corte di Giustizia delle seguenti questioni pregiudiziali:

1) se osti all’art. 14 TFUE (già art. 7D Trattato, poi art. 16 TCE) e 106, par. 2, TFUE (già art. 90 Trattato, poi art. 86, par. 2, TCE) ed all’inquadramento nello schema del servizio di interesse economico generale (SIEG) una normativa come quella prevista dal combinato disposto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 3, con la L. n. 662 del 1996, art. 2, commi 18-20, alla stregua della quale viene istituita e mantenuta – anche successivamente alla privatizzazione dei servizi di “banco-posta” erogati da Poste italiane s.p.a. – una riserva di attività (regime di monopolio legale) a favore di Poste Italiane S.p.a. avente ad oggetto la gestione del servizio di conto corrente postale dedicato alla raccolta dal tributo locale ICI, tenuto conto della evoluzione della normativa statale in materia di riscossione delle imposte, che almeno a far data dall’anno 1997, consente ai contribuenti ed anche agli enti locali impositori, di avvalersi liberamente di modalità di pagamento e riscossione dei tributi (anche locali) attraverso il sistema bancario;

2) qualora – in risposta al primo quesito – la istituzione del monopolio legale dovesse essere riconosciuta rispondente alle caratteristiche del SIEG, se osti all’art. 106, par. 2, TFUE (già art. 90 Trattato, poi art. 86, par. 2, TCE) e art. 107, par. 1, TFUE (già art. 92 Trattato, poi art. 87 TCE), secondo la interpretazione di tali norme fornita dalla Corte di Giustizia con riferimento ai requisiti intesi a distinguere una misura legittima – compensatoria degli obblighi di servizio pubblico – da un aiuto di Stato illegittimo (Corte Giustizia, sentenza 24 luglio 2003, causa C280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungsprasidium Magdeburg – Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH) una normativa come quella risultante dal combinato disposto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 3, L. n. 662 del 1996, art. 2, commi 18-20 e dal D.P.R. n. 144 del 2001, art. 3, comma 1, che attribuisce a Poste Italiane s.p.a. il potere di determinazione unilaterale dell’importo della “commissione” dovuta dal Concessionario (Agente) della riscossione del tributo ICI, ed applicata su ciascuna operazione di gestione effettuata sul conto corrente postale intestato al cessionario/Agente, tenuto conto che Poste Italiane s.p.a., con Delib. Consiglio Amministrazione n. 57 del 1996, ha stabilito detta commissione in Lire 100 per il periodo 1 gennaio 1997 – 31 maggio 2001 ed in Euro 0,23 per il periodo successivo al 1 giugno 2001.

3) se osti all’art. 102, par. 1, TFUE (già art. 86 Trattato, poi art. 82, par. 1, TCE), come interpretato dalla Corte di Giustizia (cfr. Corte di Giustizia sentenza 13 dicembre 1991, causa C-18/88, GB Inno BM; id. sentenza 25 giugno 1998, causa C-203/96, Chemische Abfallstoffen Deisseldorf BV; id. sentenza 17 maggio 2001 C- 40/99, TNT TRACO S.p.a.) un complesso normativo quale quello costituito dalla L. n. 662 del 1996, art. 2, commi 18-20, D.P.R. n. 144 del 2001, art. 3, comma 1 e dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 3, dovendo necessariamente assoggettarsi il Concessionario (Agente) al pagamento della “commissione”, così come unilateralmente determinata e/o variata da Poste Italiane s.p.a., non potendo altrimenti recedere dal contratto di conto corrente postale, se non incorrendo nella violazione dell’obbligo prescritto dal D.Lgs. n. 504 del 1992,. art. 10, comma 3 e nel conseguente inadempimento alla obbligazione di riscossione dell’ICI assunta nei confronti dell’ente locale impositore.

Tanto premesso, il Collegio, previa riconvocazione in data 7 novembre 2019, ha ritenuto che le questioni pregiudiziali sottoposte all’attenzione della Corte di Giustizia siano rilevanti anche ai fini della decisione della presente controversia. Pertanto, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo fino all’esito della questione pregiudiziale anzidetta.

P.Q.M.

dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo fino alla pronuncia sul rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia di cui all’ordinanza interlocutoria n. 14081 del 2019, depositata in data 23 maggio 2019, in relazione al ricorso n. 23437 del 2017.

Così deciso in Roma, e, a seguito di riconvocazione, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA