Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8867 del 04/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8867 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA
sul ricorso 25300-2013 proposto da:
MASSARI DANIELE MSSDNL60E29D548M, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 16, presso lo studio
dell’avvocato FRANCO GARCEA, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati ALFREDO ZUCCHI, ANDREA
MARZOLA giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
EASY FORM SRL;

– intimata avverso la sentenza n. 203/2012 del TRIBUNALE di FERRARA del
31/01/2012, depositata il 13/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;

Data pubblicazione: 04/05/2015

udito l’Avvocato Garcea Franco difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Ric. 2013 n. 25300 sez. M2 – ud. 26-11-2014
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Rilevato che il Consigliere designato, dott. A. Scalisi, ha depositato ai sensi
dell’art. 380 bis cod. proc. civ., la seguente proposta di definizione del

.

giudizio:” Preso atto che La società Easy Form srl. , con atto di citazione
regolarmente notificato proponeva appello avverso la sentenza n. 50156 del

stessa volta ad ottenere la corresponsione dell’importo di E. 2.250,00 in
relazione al contratto sottoscritto dalle parti. Rilevava la società Easy Form di
svolgere attività di insegnamento della lingua inglese presso il centro Wall
Street Istitute di Ferrara, di avere stipulato con Daniele Massari un contratto
avente ad oggetto la frequentazione di un corso di inglese da parte dello stesso
per la durata di sedici mesi al costo di E. 2.620,00 di cui E. 370,00 versati al

momento della sottoscrizione del contratto.
Si costituiva Daniele Massari, eccependo di non aver fruito del corso di
inglese a causa delle gravi condizioni di salute della propria figlia minore
Giulia che si ammalò di leucemia acuta

nel mese di settembre 2005. Il

convenuto chiedeva quindi il rigetto della domanda dell’attrice.
Con l’appello la società Easy Fonn srl, lamentava l’erronea applicazione ed
interpretazione degli artt. 1256 e 1463 cc.
Si costituiva Massari contestando il gravame e chiedendone il rigetto.
_

Il Tribunale di Ferrara con sentenza n. 203 del 2012 accoglieva l’appello e
condannava Massari al pagamento della somma di €. 1.750,00 oltre interessi
legali e compensava le spese processuali. Secondo il Tribunale di Ferrara, nel
caso di specie il Giudice di Pace avrebbe erroneamente applicato la disciplina
dell”impossibilità sopravvenuta, come causa di estinzione dell’obbligazione e
di risoluzione del contratto, dato che nonostante la gravità dell’evento (la
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2009 con la quale il Giudice di Pace di Ferrara rigettava la domanda della

.

malattia grave della figlia sfociata poi nell’esito letale), il Massari non fosse,
comunque, nell’impossibilità di fruire della prestazione. A sua volta l’evento

.

che ha colpito la figlia, sempre secondo il Tribunale, non avrebbe alcuna
correlazione con il corso di lingue che doveva intraprendere il genitore e,
comunque, non sussuisterebbe il presupposto per l’applicazione dell’istituto

.

della presupposizione.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Massari Daniele con
ricorso affidato a due motivi. La società Easy Form, regolarmente intimata in
questa fase, non ha svolto alcuna attività giudiziale.
Considerato che
In via preliminare, il relatore, ritiene opportuno

evidenziare che il ricorso,

così come è stato detto dallo stesso ricorrente, è stato proposto
tempestivamente, nonostante dopo 18 mesi dalla pubblicazione della sentenza
impugnata. Va qui chiarito che la sentenza impugnata è stata depositata il 13
febbraio 2012 e, così come ha evidenziato lo stesso ricorrente, l’art. 6 della
legge 122 del 2012 integrato dall’art. 13 quater della legge 213 del 2012 ha
sospeso i termini processuali per tutti i soggetti residenti o aventi sede nel
territorio del Comune di Ferrara (a seguito degli eventi sismici del 20-29
maggio 2012) dal 20 maggio fino al 30 giugno 2013. Pertanto, dovendo
considerare che il 13 maggio 2012 erano già trascorsi i primi tre mesi utili per
l’impugnazione e al 20 maggio 2012 erano maturati ulteriori 6 giorni
Considerata la sospensione dei termini feriali, nonché il mese di luglio 2013,
gli ulteriori tre mesi utili per l’impugnazione sono venuti a scadere il sabato 9
novembre 2013 (luglio, 15 settembre- 15 ottobre, 15 ottobre- 15 novembre
meno i sei giorni già maturati il 20 maggio 2012). Il ricorso risulta notificato il
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5 novembre 2013 e, pertanto, tempestivamente.
1.= Con il primo motivo del ricorso Massari Daniele lamenta la violazione e
falsa applicazione dell’art. 1463 cc. difetto di motivazione sulla ritenuta
inammissibilità della risoluzione contrattuale.

l’automatica estinzione dell’obbligazione e la risoluzione del contratto possa
derivare anche dalla impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte
del creditore. Nel caso specifico, era venuto oggettivamente meno l’interesse
creditorio del Massari (nella specie per la malattia della figlia minore e la sua
successiva morte), all’apprendimento

di una lingua straniera ed al

superamento di un test obiettivo di apprendimento, e ciò
_

non poteva che

determinare l’estinzione del rapporto obbligatorio in ragione del sopravvenuto
difetto del suo elemento funzionale che si risolveva in una sopravvenuta
irrealizzabilità della causa concreta del contratto

stesso assumendo

conseguentemente rilievo quale autonoma causa della relativa estinzione.
D’altra parte il venir meno dell’interesse creditorio (e della causa del contratto
che ne costituisce al fonte) può essere legittimamente determinato anche dalla
sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, qualora essa si
presenti come non imputabile al creditore, nonché oggettivamente incidente
sull’interesse che risulta anche implicitamente obiettivato nel contratto.
.

In conclusione, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: è corretta
l’applicazione della norma di cui all’art. 1463 cc., ed, in particolare, se il caso
di specie rientra tra i casi di impossibilità sopravvenuta?
1.1.= Il motivo è infondato.
A parere del relatore, il Tribunale di Ferrara, non ha escluso che
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Secondo il ricorrente il Tribunale di Ferrara non avrebbe tenuto conto che

l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si potesse avere, anche nel caso
in cui, sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della
controparte per fatto non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla
sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della
finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la

conseguente estinzione dell’obbligazione. Piuttosto, il Tribunale di Ferrara,
pur confermando questo principio, che anche in questa sede va ribadito, ha,
correttamente, escluso che, nel caso concreto, la malattia della figlia, sfociata,
per altro, nell’evento letale, predicasse l’impossibilità del Massari a fruire
della prestazione. Ovviamente, diversa sarebbe stata l’ipotesi, ma non è stata
eccepita, in cui la malattia della figlia avesse determinato uno squilibrio fisio
_

psichico del Massari tale da impedire l’utilizzabilità della prestazione della
società Easy Fonn. Come correttamente ha affermato il Tribunale di Ferrara
nella specie, nonostante la gravità dell’evento che ha colpito il signor Massari,
non può predicarsi l’impossibilità di fruire della prestazione, ma solo il
sopravvenuto disinteresse, il disagio psicologico e la difficoltà verosimilmente
di apprendimento conseguente ad un evento così sconvolgente come quello
che ha colpito la figlia e che è sfociato poi nell’esito letale.
2.= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’istituto della presupposizione. Secondo il ricorrente, il

Tribunale di Ferrara avrebbe errato nell’aver escluso che la malattia della
figlia integrasse gli estremi di una presupposizione, determinando la stessa
una incapacità del Massari, intesa come forma mentis, tranquillità emotiva e
capacità di apprendimento. La presupposizione assolverebbe al compito di
conservare l’equilibrio sinallagmatico del contratto, nel caso in cui siano
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intervenuti eventi imprevedibili che abbiano alterato il rapporto tra le
reciproche prestazioni, così come stabilito dalle parti.
Il ricorrente conclude formulando il seguente quesito di diritto: la figura della
presupposizione è da considerarsi quale specifico presupposto oggettivo, da

cui mancanza legittima l’esercizio del recesso.
2.1.= Anche questo motivo è infondato. Come ha correttamente chiarito il
Tribunale di Ferrara, l’istituto della presupposizione non era correttamente
invocato perché l’evento che ha colpito la figlia non aveva nessuna
correlazione con il corso di lingue che doveva intraprendere il genitore e,
comunque,
.

il

presupposto

per

l’applicazione

dell’istituto

della

presupposizione è rappresentato dall’inerenza specifica dell’interesse, o
condizione, sotteso al contratto , alla causa del contratto stipulato che nel caso
di specie difettava. Come è affermazione pacifica in dottrina e nella stessa
giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19144 del 23/09/2004), la
“presupposizione” è configurabile quando, da un lato, un’obiettiva situazione
di fatto o di diritto (passata, presente o futura) possa ritenersi che sia stata
tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso – pur in
mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali – come
presupposto condizionante la validità e l’efficacia del negozio e, dall’altro, il

venir meno o il verificarsi della situazione stessa sia del tutto indipendente
dall’attività e volontà dei contraenti e non corrisponda, integrandolo,
all’oggetto di una specifica obbligazione dell’uno o dell’altro.
In definitiva, Si propone il rigetto del ricorso”
Tale relazione veniva comunicata ai difensori delle parti costituite.
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tenersi distinto sia dai cosiddetti presupposti causali, sia dai risultati dovuti la

Il Collegio, condivide argomenti e proposte contenute nella relazione ex art.
380 bis cpc., alla quale non sono stati mossi rilievi critici.
In definitiva, il ricorso va rigettato: Non occorre provvedere alla liquidazione
delle spese del presente giudizio di cassazione dato che la società Easy Form

Il Collegio, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 da atto
che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso principale a norma del comma i-bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
..

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 da atto che
sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera del Consiglio della Sesta Sezione Civile
della Corte Suprema di Cassazione il 26 novembre 2014

regolarmente intimata, in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

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