Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8866 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 31/03/2021), n.8866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37901-2019 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

F.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1843/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 31/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

F.S. ha contratto il virus dell’HCV durante una trasfusione ed a causa di tale pregiudizio ha ottenuto risarcimento dal Ministero della Salute, ottenendo nel contempo, e per la medesima causa, l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, che viene corrisposto in ratei da 6.500,00 Euro annui.

Il Ministero sin dal primo grado ha chiesto che tale beneficio venisse compensato con il risarcimento, trovando i due emolumenti il loro fondamento nel medesimo titolo, anche quanto all’ammontare dell’indennizzo ancora da percepire.

Il Tribunale ha accolto questa tesi, operando la compensatio lucri cum damno sull’intero indennizzo ex L. 210 del 1992, compresi dunque i ratei non ancora percepiti in quel momento, mentre la Corte di appello, cui ha fatto ricorso il danneggiato, ha ridotto la compensazione alle somme effettivamente percepite fino a quel momento.

Il Ministero ricorre avverso tale ratio con un motivo. Non c’è costituzione della parte intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

p.. – Il Ministero denuncia violazione degli artt. 1223,2043 e 2056 c.c., e della L. n. 210 del 1992, art. 2.

Ritiene che la compensazione debba riguardare l’intera somma riconosciuta a titolo di indennizzo ex L. 210 del 1992, e non già solo i ratei percepiti al momento della pronuncia, con esclusione dunque di quelli futuri e ricava questa conclusione dal principio secondo cui la compensazione serve ad evitare arricchimenti ingiustificati del danneggiato che invece si verificherebbero se fossero esclusi i ratei da percepire in futuro.

Il motivo è fondato.

Va fatta la premessa che secondo un orientamento di questa corte “nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (“compensatio lucri cum damno”) solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il “lucrum” (Cass. n. 21837 del 2019; Cass. n. 20909 del 2018).

Se ne deduce che le somme da percepire in futuro sono somme comunque riconosciute, e dunque liquidate e determinabili, al momento della pronuncia, e vanno comprese quindi nel calcolo della compensazione (specificamente Cass. n. 31543 del 2018).

La tesi che limita, invece, la compensazione alle somme percepite fino al momento in cui è pronunciata la compensazione stessa, fa dipendere l’ambito della compensazione da una circostanza di fatto e meramente occasionale, vale a dire che determina l’ammontare in base alla somma fino ad un dato momento corrisposta. La compensazione avviene invece tra due titoli e non tra due situazioni di fatto, il che rende conto del perchè la giurisprudenza di questa corte consente la compensazione anche per le somme determinabili (e dunque, per ciò stesso, non ancora corrisposte).

Il ricorso va dunque accolto.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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