Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8866 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 14/04/2010), n.8866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – rel. President – –

Dott. CARLEO Giovanni – Consiglie – –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consiglie – –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consiglie – –

Dott. POLICHETTI Renato – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 12912 R.G. 2007, proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliataria in Roma, alla via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

C.A.T., residente in

(OMISSIS) ed elettivamente domiciliato ivi, alla via Roma 54/11,

presso il suo studio;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Liguria in data 24 marzo 2006, depositata col n. 15

il 24 aprile 2006.

Udita la relazione della causa del dott. Papa;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

De Nunzio Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, indicata in epigrafe, che, respingendo il gravame dell’Ufficio di Imperia avverso la sentenza n. 66/06/03 della Commissione provinciale, ha confermato il diritto di C.A.T. – esercente attivita’ di avvocato – al rimborso dell’IRAP versata per l’anno 1998.

Deducendo “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, la ricorrente si duole che il giudice a quo abbia escluso il presupposto della autonoma organizzazione in presenza di personale dipendente, enunciando lo specifico quesito di diritto: “Dica codesta Suprema Corte se, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, l’IRAP sia dovuta dal professionista nelle ipotesi in cui egli abbia alle proprie dipendenze personale ausiliario”.

L’intimato non svolge attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non puo’ essere accolto.

E’ consolidato indirizzo di questa Corte (v., per tutte, Cass., 5^, 3677/2007), cui il collegio intende dare continuita’, che “in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e 53, comma 1, medesimo D.P.R. (nella versione vigente dal 1^ gennaio 2004) e’ escluso dall’applicazione di imposta qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.

Cio’ posto, il giudice a quo, pure avendo presenti tali principi – che appaiono condivisi, del resto, dalla stessa ricorrente odierna -, ha motivato la sua decisione rilevando che: “Nel caso in esame il contribuente svolgeva l’attivita’ di avvocato (cessata a decorrere dal 31.12.2003) in un piccolo studio di circa mq. 50, avvalendosi di una sola dipendente part-time, licenziata il 31.12.2000; dalla denunzia dei redditi per l’anno 1998, a fronte di un reddito lordo di circa 140 milioni, risultano spese per soli 11 milioni. Non sussistono quindi quei caratteri di autonoma organizzazione, che potrebbero giustificare l’applicazione dell’IRAP”. Ne deriva, all’evidenza, che nessuna regula iuris e’ stata violata, e che l’accertamento di fatto, secondo cui la presenza nello studio di una segretaria non varrebbe a configurare il requisito della autonoma organizzazione, non e’ stato censurato – sotto il profilo del vizio di motivazione – nei modi in cui e’ consentita la censura in sede di legittimita’.

Ne deriva il rigetto del ricorso, senza statuizioni in ordine alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

 

 

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