Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8866 del 13/05/2020

Cassazione civile sez. I, 13/05/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 13/05/2020), n.8866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAZZICONE Loredana – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10922/2019 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e

difeso dall’avv. Vincenzina Salvatore;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 13/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/03/2020 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Napoli del 13 marzo 2019. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che al ricorrente O.A. potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo oppone la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), art. 1 della Convenzione di Ginevra, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma, 1, lett. e) e art. 7, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d) e art. 8. Viene rilevato che i rapporti delle associazioni internazionali, versati in atti, testimoniavano che in Nigeria, paese di origine dell’odierno istante, sussisteva una situazione di gravissima insicurezza e di forte squilibrio sociale, per modo che dovevano ritenersi fondati i timori espressi quanto alla sussistenza di un pericolo grave per l’incolumità personale in caso di rimpatrio.

Il secondo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4 e 14. L’istante lamenta che il Tribunale abbia deciso la propria domanda di protezione internazionale senza far riferimento a fonti dotate del requisito dell’attualità, la più recente della quali risaliva al giugno 2017. Nel corpo del motivo viene poi richiamato un report del Ministero degli esteri del 13 agosto 2018 ed è rilevato che in Nigeria sarebbe dato di ravvisare una situazione di violenza indiscriminata e diffusa che coinvolge l’intero territorio del paese, teatro di plurimi conflitti interni.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè l’omessa motivazione. Viene dedotto che il Tribunale avrebbe mancato di argomentare quanto al rigetto della domanda di protezione umanitaria; è poi censurato il giudizio di inattendibilità del racconto del richiedente formulato dal Tribunale; viene osservato che il rientro in Nigeria avrebbe esposto il richiedente a una condizione di pericolo e che ai fini della richiesta protezione avrebbe dovuto essere valutato positivamente il percorso di inclusione sociale dello stesso istante.

2. – Il ricorso non è fondato.

Si premette che le memorie ex art. 378 c.p.c., sono destinate esclusivamente ad illustrare e a chiarire i motivi della impugnazione, ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, onde con esse non possono essere dedotte nuove censure nè sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d’ufficio, e neppure può essere specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari di ricorso (per tutte: Cass. 12 ottobre 2017, n. 24007).

Con riguardo ai primi due motivi si osserva come il Tribunale abbia evidenziato che le fonti consultate d’ufficio, con riferimento alla zona di provenienza del ricorrente, non davano conto della presenza di un conflitto armato o di una situazione di violenza generalizzata. Il Tribunale cita, in proposito informazioni tratte dal sito (OMISSIS) che risalgono al giugno 2017.

In termini generali, l’accertamento della fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32064), suscettibile di essere censurato in sede di legittimità a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 21 novembre 2018, n. 30105), oltre che per assenza di motivazione (nel senso precisato da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054): censure che nella fattispecie non sono state neanche formulate.

E’ senz’altro vero che nei giudizi di protezione internazionale la valutazione delle condizioni socio-politiche del paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone che sono pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (per tutte: Cass. 22 maggio 2019, n. 13897). E’ da credere, tuttavia, che ove il richiedente intenda dedurre, in sede di legittimità, la consultazione, da parte del giudice del merito, di informazioni non aggiornate, invocando, sul punto, la violazione di legge, debba egli non solo indicare quali diverse e più recenti notizie avrebbero dovuto essere prese in considerazione, facendo menzione delle relative fonti, ma precisare, con la necessaria specificità, gli elementi di fatto che attribuiscano decisività al vizio lamentato; non appare in proposito privo di rilievo che, se pure con riferimento ad altro genere di controversia, questa Corte abbia sottolineato che la censura circa il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito implica la necessità di indicare, nel ricorso per cassazione, l’esistenza di fatti o mezzi di prova idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l’officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito (cfr., con riferimento ai giudizi in materia di lavoro, Cass. 10 settembre 2019, n. 22628). In senso analogo la stessa Corte risulta essersi del resto pronunciata proprio nella materia che qui interessa, rilevando che, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. 21 ottobre 2019, n. 26728). Nel caso in esame, il ricorrente ha fatto menzione di un “rapporto della Farnesina” del (OMISSIS), il cui contenuto, riprodotto nel ricorso, non reca indicazione di situazioni di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” insorte nel periodo successivo al (OMISSIS), nella regione di Edo State, da cui proviene il ricorrente. La censura incentrata sul mancato aggiornamento delle fonti è da considerarsi quindi inammissibile.

Con riguardo al terzo motivo di ricorso, è da escludere che la pronuncia sulla protezione umanitaria sia connotata, come denunciato, da una radicale carenza argomentativa, giacchè il Tribunale ha nella sostanza osservato che, per un verso, al richiedente non erano riconducibili specifiche ragioni di vulnerabilità e che, per altro verso, il paese di origine non evidenziava particolari situazioni di criticità (quali il mancato controllo di violenze diffuse, di soprusi o vendette quali strumenti normali di risoluzione delle controversie).

Quanto al giudizio di non credibilità del racconto del ricorrente, esso non è stato posto a fondamento del rigetto della domanda di protezione umanitaria; tale giudizio si risolve, peraltro, in un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27503).

Pure l’esistenza di una situazione di vulnerabilità costituisce oggetto di un accertamento non sindacabile in questa sede. Nè potrebbe attribuirsi rilievo esclusivo ad aspetti della vita del ricorrente che siano indicativi del suo inserimento nel tessuto sociale del nostro paese: e ciò perchè non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072; ora anche Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459).

3. – Non vi sono spese da regolare, non avendo il Ministero resistito al ricorso.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020

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