Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8866 del 04/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 8866 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA
sul ricorso 25121-2013 proposto da:
ARVENI MAURIZIO RVNMRZ59P25H501Y – nella qualità di
agente immobiliare titolare della Arveni Immobiliare, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 49, presso lo studio
dell’avvocato CARLO ARNULFO, che lo rappresenta e difende,
giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
PACIFICO GUGLIELMO;

– intimato avverso la sentenza n. 1637/2013 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 31.1.2013, depositata il 21/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI.

Data pubblicazione: 04/05/2015

Rilevato che il Consigliere designato, dott. A. Scalisi, ha depositato ai sensi
dell’art. 380 bis cd. proc. civ., la seguente proposta di definizione del
giudizio:” Preso atto che Riccieri per ivi sentire pronunciare sentenza ex art.
2932 cc. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Roma Simonetta
Federici al fine di ottenere il trasferimento della proprietà immobiliare di un
villino sito in Roma via Corrado Parona n. 89 int. 1 in virtù del contratto
preliminare stipulato tra le parti il 1 agosto 2001 ad un prezzo non inferiore a
£. 420.000.000. Successivamente, nel corso del giudizio nel termine di cui
all’art. 183 cpc., proponeva domanda di risoluzione del contratto preliminare
per inadempimento della Federici, avendo quest’ultima, nel corso del
giudizio, promesso in vendita lo stesso bene ad un terzo con contratto
preliminare trascritto

un giorno prima della trascrizione della domanda

introduttiva del presente giudizio

ed avendo la stessa riconosciuto il suo

inadempimento con scrittura privata del 16 gennaio 2002.
Si costituiva Federici contestando la domanda attorea e specificava che
l’inadempimento del contratto preliminare di vendita era imputabile alla
Riccieri, che aveva pretestuosamente procrastinato la data del rogito notarile
stabilita nel suddetto contratto.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 34 del 2006 dichiarava cessata la materia
del contendere.
Avverso questa sentenza proponeva appello la Riccieri lamentando che il
Tribunale non aveva tenuto conto che la scrittura privata del 16 gennaio 2002
non aveva contenuto novativo, ma confessorio
Si costituiva la Federici contestando il gravame e rilevando che aveva
rinunciato già in primo grado alla domanda riconvenzionale e deduceva che la
1

..
..

scrittura privata del 16 gennaio 2002 non conteneva alcun riconoscimento da
_

parte sua, né di essere inadempiente, né di essere debitrice.

_

La Corte di Appello di Roma con sentenza n.1980 del 2013 rigettava l’appello
e sia pure con diversa motivazione confermava la sentenza del Tribunale di

Secondo la corte romana, dagli atti di causa e dalla prova testimoniale non
emergeva alcun inadempimento della Federici e in mancanza di detta prova la
domanda di risoluzione andava rigettata. Era inammissibile, altresì, la
domanda di adempimento della scrittura del 16 gennaio 2002 perché proposta
tardivamente.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Riccieri con ricorso
affidato a due motivi. Federici ha resistito con controricorso.
_

Considerato che
1.= Con il primo motivo Ricceri lamenta la violazione e falsa applicazione
delle norme in tema di ricognizione di debito ex art. 1988 cc., in relazione
all’art. 360 n. 3 cpc., nullità della sentenza del giudizio di secondo grado, per
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360
n. 5 cpc., nonché per violazione del divieto di ultrapetizione. Secondo la
ricorrente, la Corte romana avrebbe erroneamente interpretato la scrittura
privata del 16 gennaio 2002 non assegnando alla scrittura natura confessoria.
Piuttosto, nel caso di specie, le parti, laddove davano atto che era venuto
meno l’accordo per la stipula del definitivo, chiaramente intendevano
fotografare una situazione di fatto ovvero il mancato adempimento delle
obbligazioni dedotte nel contratto preliminare

di vendita solo

ed

esclusivamente addebitabile a comportamento colpevole della convenuta.
2

Roma. Condannava la Riccieri al pagamento delle spese giudiziali del grado.

1.1.= Il motivo non ha ragion d’essere e non può essere accolto ed,
perché

essenzialmente,

_
,

la

ricorrente,

pur

denunciando

un’errata

interpretazione della scrittura privata del 16 gennaio 2002, tuttavia,

non

indica quale canone interpretativo la Corte romana avrebbe violato. Piuttosto,
la Corte romana ha avuto modo di precisare che “(….) come bene si evince
già dall’esame del tenore letterale di tale scrittura , secondo la quale <... ,. venuto meno l'accordo per la stipula definitiva nessun riconoscimento del proprio inadempimento ha in essa fatto la Federici>. E di più, la Corte romana
aggiunge quanto al lamentato inadempimento della Federici (che si deduce
consistesse nel non aver fornito documentazione tecnico amministrativa
relativa alle caratteristiche dell’immobile)

che, nel caso di specie, le prove

raccolte nel corso del primo grado del giudizio hanno consentito di escluderne
la

sussistenza.

Appare,

pertanto,

evidente

che

la

Corte

romana

nell’interpretare la scrittura privata del 16 gennaio 2002 ha tenuto conto, non
solo del senso letterale della scrittura privata, ma anche del comportamento
successivo della Federici.
E, comunque, va tenuto presente che l’accertamento della volontà delle parti in
relazione al contenuto del negozio si traduce in un’indagine di fatto, affidata
al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di
motivazione

inadeguata,

ovvero

di

violazione

di

canoni

legali

d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. Sicché,
al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente
per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di
interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente
violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in
3

4

quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato
dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base
di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame
del merito in sede di legittimità.

_

applicazione delle norme di cui all’art. 2967 cc., sull’onere della prova,
nonché dell’art. 180, secondo comma (nella formulazione di cui al Regio
decreto 28 ottobre 1940 n. 1443) in relazione all’art. 360, n. 3 e 5 cpc.
Secondo la ricorrente la Corte romana non avrebbe tenuto conto che la
costituzione intempestiva, nel primo grado del giudizio, di parte convenuta
aveva comportato l’inevitabile decadenza della facoltà di quest’ultima dalla
facoltà di proporre le eccezioni non rilevabile di ufficio. Per altro, avrebbe
_

ritenuto più attendibile la testimonianza resa dal padre della Federici
(convenuta) piuttosto che la testimonianza resa da Graziano Moreno
incaricato di effettuare

un sopralluogo presso l’immobile promesso in

vendita. La Corte romana, comunque, ritiene la ricorrente, avrebbe
erroneamente

interpretato

le

risultanze

probatorie,

dalle

quali,

se

correttamente interpretate, sarebbe risultato che la documentazione tecnica
amministrativa attestante la regolarità dell’immobile oggetto di vendita non
permetteva che si addivenisse alla stipula del contratto definitivo.
2.1= Il motivo è infondato ed essenzialmente perché si risolve nella richiesta
di una nuova e diversa valutazione delle risultanze istruttorie non proponibile
nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, la valutazione effettuata
dalla Corte di merito non presenta alcun vizio né logico né giuridico. Appare
sufficiente evidenziare che il compito di valutare le prove e di controllarne
4

2.= Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa

l’attendibilità e la concludenza – nonché di individuare le fonti del proprio
convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle
ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti – spetta in via
esclusiva al giudice del merito; di conseguenza la deduzione con il ricorso per
Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa,

errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di
legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale
sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della
correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni
svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il
difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di
legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali, diversa da quella
_

operata dal giudice di merito.
Piuttosto, la Corte romana ha avuto modo di chiarire che dall’esame della
documentazione prodotta dalla Federici nel termine di cui all’art. 184 cpc.,
(

) risulta che quest’ultima il 22 ottobre 1999 ed il 14 settembre 2001

aveva ottenuto il consenso per la cancellazione delle ipoteche. ancora accese.

a carico dell’appartamento promesso in vendita, (

. ) che il

medesimo appartamento -come risulta dal certificato n. 1814/ 2001 era altresì
dotato della necessaria abitabilità, -come risulta dalla perizia del 30 ottobre
2001, lo stesso immobile era dotato di imbocco in fognatura. (

.)

che era essa Riccieri inadempiente per non essersi munita del corrispettivo che
avrebbe dovuto versare al momento del contratto definitivo”. In definitiva, si
propone il rigetto del ricorso.”
Tale relazione veniva comunicata ai difensori delle parti costituite.
5

94

Il Collegio, condivide argomenti e proposte contenute nella relazione ex art.
380 bis cpc., alla quale non sono stati mossi rilievi critici.

.

In definitiva, il ricorso va rigettato: Non occorre provvedere alla liquidazione
delle spese del presente giudizio di cassazione dato che Pacifico Guglielmo

Il Collegio, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 da atto
che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso principale a norma del comma i-bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 da atto che
_

sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera del Consiglio della Sesta Sezione Civile
della Corte Suprema di Cassazione il 26 novembre 2014

regolarmente intimato, in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA